«Risulta rispettato il termine di venti giorni per la convocazione della prima seduta del Consiglio regionale e non sussistono i presupposti per una sentenza in forma semplificata, essendo ancora sub judice la questione relativa alla legittimità del decreto di sospensione del nuovo presidente della Regione, provvedimento, allo stato, solo sospeso a fini cautelari, dal giudice civile». Queste le motivazioni che hanno spinto i giudici del Tar Napoli a respingere la richiesta cautelare e di sentenza rispetto al ricorso presentato dai consiglieri del Movimento 5 Stelle (Valeria Ciarambino, Vincenzo Viglione, Gennaro Saiello, Michele Cammarano, Maria Muscarà, Tommaso Malerba, Luigi Cirillo) contro la presidenza del Consiglio regionale per la prima convocazione e poi “sconvocazione” della seduta di insediamento. Nel dispositivo i giudici amministrativi chiariscono, inoltre: «Allo stato, non si configura il paventato rischio di scioglimento del Consiglio regionale, risultando attualmente inefficace il decreto di sospensione del neo eletto Presidente della Regione Campania». Respinta la richiesta di sentenza avanzata dai legali del Movimento 5 Stelle, Oreste Agosto e Stefania Marchese. «La giustizia campana difende se stessa. Il Tar non ha voluto decidere con sentenza ed ha rimandato la questione. Ha – dice l’avvocato Oreste Agosto – ammesso che Vincenzo De Luca è un presidente provvisorio che s’attendono gli altri giudizi. Ma questo – prosegue il legale salernitano – è un modo di fare giustizia inconcepibile perché poi alla fine si dimostrerà che tutta la vicenda è illegittima. A pagare saranno, come insegna la storia salernitana, solo i cittadini». Soddisfatti, invece, i legali del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca. «Il Giudice Amministrativo – dicono gli avvocati Antonio Brancaccio e Lorenzo Lentini – ha evidenziato, con pregnante motivazione sia sulla carenza di fumus boni juris sia sull’assenza di danno grave ed irreparabile per i ricorrenti, il pieno rispetto del termine (20 giorni) previsto per la prima seduta di insediamento del Consiglio Regionale, effettivamente intervenuta il 9.7.2015. Ha, poi, posto in rilievo, ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, che, allo stato, non si configura il paventato rischio di scioglimento del Consiglio Regionale, risultando attualmente inefficace il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di sospensione del presidente della Regione Campania, tantomeno sussiste l’interesse dei ricorrenti all’adozione di misure cautelari, risultante, in ogni caso, precluso dal fatto che, in ipotesi di riedizione del potere da parte della Regione Campania, comunque non potrebbe prescindersi dalla sopravvenienza costituita dal provvedimento del giudice civile di sospensione cautelare del citato decreto di sospensione di De Luca. La pronuncia del Tar ha, quindi, fin dalla fase cautelare, posto l’accento sulla piena legittimità dell’operato del consigliere anziano, della seduta di insediamento del Consiglio Regionale e delle successive attività del presidente della Giunta Regionale della Campania e dello stesso organo consiliare».
(andpellI)