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Provincia. Le bugie di Guzzo, ecco la sentenza

Provincia. Le bugie di Guzzo, ecco la sentenza

di Erika Noschese

Giovanni Guzzo, vicepresidente della Provincia di Salerno, ha recentemente richiesto un parere in merito all’indennità di funzione prevista per il Presidente della Provincia. In particolare, ha chiesto se tale indennità possa essere estesa anche al vicepresidente durante il periodo in cui svolge le funzioni vicarie a causa dell’impedimento del presidente. La Corte dei Conti ha accolto la richiesta di parere, ritenendo che sussistano i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva. In primo luogo, il vicepresidente è legittimato a presentare tale richiesta in quanto rappresentante dell’ente locale. In secondo luogo, la questione rientra nell’ambito della contabilità pubblica, in quanto riguarda l’interpretazione di una norma che incide sulla gestione dei bilanci. La Corte dei Conti ha quindi espresso parere favorevole all’estensione dell’indennità al vicepresidente, richiamando il consolidato orientamento del Ministero dell’Interno e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali. Tale orientamento prevede che, in caso di vacanza del sindaco, l’indennità di funzione spetti al vicesindaco per il periodo di svolgimento delle funzioni vicarie. La Corte ha inoltre evidenziato che l’indennità in questione è legata all’effettivo esercizio delle funzioni e che, in caso di sospensione del presidente, il vicepresidente è chiamato a svolgere tali funzioni in modo pieno e stabile. Infine, la Corte ha precisato che l’onere finanziario derivante dall’attribuzione dell’indennità al vicepresidente è compensato dal risparmio derivante dalla mancata erogazione della stessa al presidente sospeso. Sulla base di tali considerazioni, la Corte dei Conti ha concluso che l’indennità di funzione prevista per il presidente della provincia spetti anche al vicepresidente durante il periodo di svolgimento delle funzioni vicarie, in caso di impedimento del presidente per sospensione dalla carica. Tale interpretazione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale e con la ratio della norma, che mira a garantire l’indipendenza economica di chi esercita funzioni pubbliche di rilievo. La vicenda trae origine dalla richiesta di parere avanzata dal vicepresidente f.f. pro tempore della Provincia di Salerno, il quale chiedeva di conoscere se l’indennità di funzione, prevista ex art. 1, comma 59, 1. 56/2014, come modificato dal d.l. 124/2019 (convertito con modificazioni dalla 1. 19 dicembre 2019, n. 157), possa essere erogata in favore del vicepresidente della provincia nel periodo di svolgimento delle funzioni vicarie, per l’ipotesi di impedimento del presidente della provincia per sospensione dalla carica, ex art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; se la spesa relativa alla suddetta indennità, in caso di risposta positiva al superiore quesito, possa essere integralmente posta a carico del bilancio della provincia. Al riguardo, nella richiesta di parere in esame vengono menzionate le Linee interpretative del Ministero dell’Interno per l’attuazione dell’art. 57 quater, comma 4, del d.l. n. 124/2019 concernente l’indennità di funzione dei presidenti di provincia, deliberate dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, nella seduta del 23 giugno 2020, REP. N. 593- II, ai sensi dell’articolo 9, comma 6 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, 281. Con la suddetta deliberazione, nello specifico, si è ritenuto che l’indennità di cui si discute dovesse essere estesa anche al vicepresidente in caso di svolgimento delle funzioni vicarie per vacanza dell’organo di vertice, alla luce del pregresso orientamento espresso dal Ministero dell’interno in fattispecie analoga, in virtù del quale al vicesindaco spetta l’indennità di funzione del sindaco per il periodo in cui esercita le funzioni vicarie. La Corte dei Conti ha ritenuto che la richiesta di parere sia ammissibile, in quanto proviene dal vicepresidente della provincia di Salerno, esercente, allo stato, le funzioni di presidente della medesima provincia in conseguenza dell’impedimento del presidente per sospensione dalla relativa carica, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. 235/2012. Conseguentemente, è l’attuale vicepresidente della citata provincia a essere il rappresentante dell’ente locale ai sensi degli articoli 50 e 53, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, e dunque l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in oggetto, non essendosi ancora insediato il pur costituto Consiglio delle Autonomie locali. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere formulata dal vicepresidente della provincia di Salerno si configura ammissibile, in quanto la stessa pur originando, com’è insito in ogni richiesta di simile parere, da una fattispecie concreta verte, in generale, sulla latitudine applicativa della norma ex art. 1, comma 59, 1. 56/2014, che ha una incidenza sulla gestione dei bilanci e sui connessi equilibri. Nel merito, la Corte dei Conti ha richiamato l’orientamento del Ministero dell’Interno, in virtù del quale al vicesindaco spetta l’indennità di funzione del sindaco per il periodo in cui esercita le funzioni vicarie. Tale orientamento è stato ritenuto applicabile anche al vicepresidente della provincia, in considerazione della reintroduzione dell’indennità per il presidente della provincia. La Corte ha inoltre richiamato una precedente deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria (deliberazione 4/2021/PAR), intervenuta in una fattispecie analoga e attinente alla corresponsione dell’indennità di funzione in favore del vicesindaco, a seguito della decadenza dall’incarico del sindaco. Con tale pronuncia, la Corte ha ritenuto che al vicesindaco spettasse, nel periodo di reggenza (legato all’impedimento permanente, alla rimozione o alla decadenza del sindaco), in luogo di quella determinata ai sensi degli artt. 3, comma 6, e 4 del d.m. n. 119/2000, l’indennità nella misura stabilita per il sindaco; che lo stesso trattamento spettasse al vicesindaco nel periodo di reggenza della carica a seguito della sospensione del sindaco disposta per le cause previste degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 235/2012 (v. deliberazione sempre della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 76/2014/PAR); che invece non spettasse l’indennità prevista per il sindaco per l’ipotesi di ordinaria supplenza del sindaco medesimo, assente per motivi temporanei (l’assenza o impedimento previsti dal comma 2 dell’art. 53), venendo in rilievo, in tal caso, un “esercizio di funzioni pertinenti alla sua carica, per le quali l’art. 4 del d.m. n. 119/2000 ha stabilito una misura dell’indennità di funzione già più elevata di quella attribuita agli assessori”. Sulla base di tali considerazioni, la Corte dei Conti ha concluso che l’indennità di funzione prevista per il presidente della provincia spetti anche al vicepresidente durante il periodo di svolgimento delle funzioni vicarie, in caso di impedimento del presidente per sospensione dalla carica. Tale interpretazione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale e con la ratio della norma, che mira a garantire l’indipendenza economica di chi esercita funzioni pubbliche di rilievo.

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