L’incandidabilità di Montalbano non ha inficiato sul risultato delle elezioni amministrative. È quanto ha stabilito il Tar che ha respinto il ricorso di Carmine Paolo Sessa nei confronti di Gaetano Montalbano per chiedere l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale di Nocera Superiore del 22 luglio, dei verbali delle sezioni elettorali, della ammissione alla candidatura a sindaco di Gaetano Montalbano e della lista collegata “Forza Italia Berlusconi Partito Popolare Europeo Montalbano Sindaco e “Noi moderati Montalbano Sindaco” chiedendo anche l’esclusione dal consiglio comunale. Il ricorso è stato presentato da Sessa, candidato al consiglio comunale con Enrico Bisogno candidato sindaco, risultando essere il candidato consigliere più votato nell’ambito di tale lista, con 241 preferenze. In seguito al turno di ballottaggio, il candidato sindaco Bisogno non è stato eletto e i 6 seggi spettanti alle minoranze sono stati così distribuiti: 1 seggio alle liste collegate al candidato sindaco Montalbano, 5 seggi alle liste collegate al candidato sindaco Bisogno. Nell’ambito del gruppo di liste collegate al candidato sindaco Bisogno, la lista Avanti ha riportato il quinto quoziente utile. Tuttavia nessun seggio è stato ad essa assegnato, in quanto il primo seggio spettante al gruppo di liste è stato attribuito, in prededuzione, al candidato sindaco non eletto Bisogno. Gaetano Montalbano risultava essere ineleggibile e dunque il seggio è andato ad Aniello Montalbano ma ad avviso del ricorrente, il risultato elettorale sarebbe viziato dalla illegittima ammissione originaria del candidato sindaco Montalbano e delle rispettive liste collegate. Il candidato sindaco avrebbe dovuto essere escluso, in quanto incandidabile. “La giurisprudenza amministrativa è da tempo orientata nel senso che si deve escludere che, in caso di ineleggibilità o in caso di incandidabilità di consiglieri, si dia luogo ad annullamento delle operazioni elettorali, procedendosi, invece, alla surrogazione della persona non eleggibile o non candidabile: anche in quest’ultimo caso, la sanzione di nullità è stabilita soltanto per l’elezione del candidato, senza conseguenze invalidanti ulteriori”, si legge nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale a firma del presidente Salvatore Mezzacapo evidenziando anche che “il principio per cui deve essere sempre rispettata la volontà dell’elettore trova concreta applicazione nella soluzione dell’attuale controversia elettorale”. Di conseguenza, respinto anche il ricorso di Rosario Danisi che ha chiamato in causa dinanzi al Tar Gennaro D’Acunzi, Veronica Cirillo, Pasqualina De Angelis, Nicola Manzo, Gennaro Monetti, Galante Teo Oliva, Rossella Petti, Antonio Sessa, Giuseppe Senatore, Rinaldo Villani chiedendo l’annullamento delle elezioni, sia per il primo turno che per il secondo e, di conseguenza la proclamazione dell’eletto alla carica di sindaco di Gennaro D’Acunzi.
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