Foce Irno: il commissario Panico ha riaperto la partita - Le Cronache Ultimora
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Foce Irno: il commissario Panico ha riaperto la partita

Foce Irno: il commissario Panico ha riaperto la partita

di Alfonso Malangone*

L’incarico di guidare l’Amministrazione nella fase del rinnovo della Consiliatura è stato affrontato dal Commissario Prefettizio, dr. Panico, con grande determinazione. La cronaca giornaliera ha riferito di molte criticità da Lui risolte in tutti i diversi ambiti di gestione della Città. Adesso, si legge che quelle criticità potevano essere affrontate anche solo con una più intensa attività amministrativa dell’Amministrazione precedente. Già. Intanto, a pagarne le conseguenze sono stati i cittadini. Come sempre. Sta di fatto che i poteri assegnati al Commissario, quelli del Sindco, della Giunta e del Consiglio, hanno consentito di deliberare su tutto, e anche di assumere decisioni tanto importanti da poter condizionare il futuro di tutti i cittadini. C’è chi ha parlato della variante urbanistica di Brignano, che era stata cancellata appena qualche giorno prima del suo insediamento dall’Ordine del Giorno dell’ultimo Consiglio, chi ha espresso sorpresa per l’adozione del PUMS e chi ha criticato la scelta di aumentare i tributi e altre voci delle Entrate benché il Bilancio fosse stato qualificato come sostenibile. Si, con le tasche di tutti. Epperò, in tutto questo, una particolare delibera è passata sotto incomprensibile silenzio. E’ stato un accesso all’Albo Pretorio web del Comune a disvelarne il contenuto. Iniziamo con una premessa. In questi giorni, alcuni articoli di stampa hanno riportato all’attenzione della cronaca la vicenda di natura amministrativa, sopite ma non definite, relative alla vendita da parte del Comune dell’area Prog 1/b di Foce Irno, ex Italcementi. Si ricorderà che, dopo l’acquisto dei suoli per 12,3milioni di euro con atti del 12/03/2024 e del 09/07/2024, l’unica parte acquirente avanzò ricorso al TAR per veder riconosciuto il suo diritto a costruire, complessivamente, non solo i previsti 15.000mq di solaio per ‘terziario’, cioè per alberghi, ma anche altri 3.000mq di residenziale, cioè appartamenti, in forza del disposto dell’art.86/3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale. Cosa era successo? Era successo che la destinazione esclusiva a ’terziario’ di quell’area, decisa negli anni precedenti dal Comune, non era stata annotata nelle NTA dove permaneva la precedente quota di residenziale. Quindi, mentre i Certificati Urbanistici consegnati dall’Ente in sede di vendita, e allegati agli atti, parlavano solo dei 15.000mq, le NTA concedevano ancora gli altri 3.000. E, questa è la motivazione del contenzioso. Di seguito, con la delibera di Giunta n. 6 del 14/01/2025, il Comune diede corso alla sistemazione dell’errore anche introducendo ulteriori modifiche nelle NTA, ovviamente di carattere generale. Tra le altre, si consentivano i cambi della destinazione d’uso dopo 5 anni (art. 150.07) e si escludevano dal calcolo del solaio le metrature per cantine, terrazze coperte, logge e loggiati, scale condominiali, porticati e gallerie (art. 29.03). Condizioni di certo vantaggiose per tutti i costruttori. Pur tuttavia, questo provvedimento fu impugnato presso il TAR dall’unico acquirente che denunciò l’impraticabilità della riduzione del solaio in quanto, come si legge nei documenti, le regole da applicare dovevano essere quelle delle NTA vigenti alla sottoscrizione, pur se in contrasto con i Certificati. Di fatto, sulla prevalenza delle NTA la giurisprudenza non ha dubbi. Il dispositivo del TAR è stato semplice e chiaro. Inizia riconoscendo che la delibera n. 6, oggetto di impugnazione, aveva causato la ‘espunzione’ della quota di 3000mq rispetto alla norma precedente che, si legge, “fu approvata con la delibera n. 46/2022”. Questo, però, non risulterebbe, visto che la n. 46 del 23/02/2022, rinvenuta sul portale del Comune, parlerebbe di altro. Evidentemente gli errori accadono dappertutto, ‘salvo errore’. Nel documento è poi riportata la tesi difensiva dei Legali del Comune secondo i quali la procedura impugnata non era da ritenersi definitiva dovendo “sottostare alle disposizioni di cui all’art. 53bis della Legge Regionale 16/2004”. Per fede, si può pure accettare. In concreto, però, sul sito della Regione quella Legge si ferma all’articolo n. 50. Cioè, il 53/bis non c’è. Forse, un’altra citazione errata. In ogni caso, preso atto che, dopo l’approvazione in Giunta, il Consiglio non aveva ancora deliberato il provvedimento, il TAR ha infine ritenuto di non poter accogliere la richiesta dell’acquirente scrivendo: “in assenza delle nuove misure di salvaguardia, non sussiste un’immediata compressione delle potenzialità edificatorie dell’area e comunque degli interessi di cui sono portatori gli interessati”. In sostanza, se la nuova versione non era stata ancora validamente approvata, la parte acquirente non poteva reclamare danni. Quindi, solo la ‘espunzione’ definitiva del residenziale, con la ‘compressione’ delle potenzialità edificatorie, avrebbe potuto autorizzare l’acquirente ad attivare il contenzioso. Ovviamente, con esito favorevole e, quindi, con il riconoscimento dei 3.000mq di solaio residenziale in aggiunta ai 15.000 di terziario dei Certificati Urbanistici. Così, la partita è rimasta ferma sullo 0 a 0, finché non è entrato in gioco il Commissario Prefettizio. Il responsabile pro-tempore, con la delibera n. 8 del 08/04/2026, ha infatti deciso di chiudere l’iter amministrativo approvando, con i suoi più ampi poteri, la modifica dell’art. 86/3 delle NTA ed ‘espungendo’ la quota di residenziale. Di fatto, ha aperto la porta all’avvio di un nuovo contenzioso amministrativo. Solo gli esperti possono dire se doveva farlo, o poteva non farlo, ma una domanda viene naturale: “avendo un incarico a scadenza, non poteva lasciare la faccenda spinosa al nuovo Consiglio?” Peraltro, essendo costituito dalle stesse persone già presenti in passato, di certo avrebbe potuto valutare più consapevolmente la vicenda. Con la stessa delibera, il Commissario ha approvato anche le altre modifiche alle NTA, pure ampliandole ulteriormente. Sarebbe utile sapere il perché. Di fatto, adesso, avendo riaperto la partita, l’unico acquirente potrebbe chiuderla con un sonoro 3 a 0. I 3.000 mq. di residenziale: 1 a 0; l’acquisto definitivo dei suoli a prezzi che non ne hanno tenuto conto:2 a 0; le modifiche ulteriori delle NTA, tra cui la variazione della destinazione d’uso: 3 a 0; Un terno al Lotto. O un Superenalotto. Una domanda: “potrebbe essere contestato il danno erariale?” Detto con salvezza di ogni errore. In ogni caso, sono graditi interventi a rettifica di chi sa di più e meglio. In attesa di sviluppi, qui finisce la ricostruzione della parte amministrativa della faccenda. Su altre, spetta agli esperti. In ogni caso, è giusto ricordare che su tutto questo sono tuttora pendenti presso la Procura alcuni esposti, di cui uno a firma di 180 residenti nelle vie Vinciprova-Mobilio che hanno contestato la cessione dei suoli perché vincolati all’uso pubblico. Qui, si possono aggiungere due cose: – è di certo singolare che l’unico acquirente appartenga allo stesso nucleo familiare proprietario del Grande Albergo per il quale, come si legge sulla stampa, sarebbe in atto un contenzioso con il Comune; – sono molto preoccupanti le possibili conseguenze giudiziarie del contenzioso, perché nella citata sentenza del TAR è sostanzialmente riconosciuto il diritto dell’acquirente al residenziale con conseguenze, di qualsiasi natura, a carico del Comune e, quindi, dell’intera collettività. Una sconfitta secca per 3 a 0. Si, è proprio vero: Salerno ha un grande bisogno di amore. *Ali per la Città P.S.: si tratta di una ricostruzione in cerca di verità, non gatta per avanzare accuse. In ogni caso, per la complessità della materia, si fa salvo ogni errore.