Enrico Tortolani*
Mentre infuoca il dibattito a tutti i livelli sull’ottavo “decreto sicurezza”, le istituzioni dell’Avvocatura non si espongono a difesa della Costituzione. Eppure da sempre noi avvocati ci sentiamo e ci proclamiamo garanti della Costituzione, paladini dei diritti, difensori dei deboli contro i poteri forti, degli imputati contro le Procure. E così mentre il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, commenta il decreto giudicandolo positivo, l’avvocatura si spacca criticando. In un’intervista a *Editoriale Domani* del 22 ottobre 2026, il Presidente Greco ha dichiarato che «la sicurezza è una priorità, soprattutto quando sono coinvolti minori in età preadolescenziale. Occorre intervenire subito e dare un segnale forte e chiaro», aggiungendo che «una stretta e un’attenzione particolare sono ampiamente giustificate. È quello che i cittadini si aspettano». Parole che, nel contesto di un decreto che riscrive il codice penale e introduce una presunzione di imputabilità per i minori, suonano come un **endorsement** alla linea del Governo: una piaggeria istituzionale che mortifica il ruolo di garanzia dell’Avvocatura. La reazione è stata immediata. Cinquantasei penalisti si sono pubblicamente dissociati dalle parole del Presidente Greco, firmando un comunicato in cui denunciano «il ricorso al panpenalismo e al diritto penale simbolico come strumenti propagandistici che non affrontano le cause» e affermano che «è impossibile tacere quando chi condivide questa dialettica e auspica che questi diritti e principi siano messi in discussione ricopre un ruolo di vertice nell’Avvocatura». Anche l’Unione Camere Penali Italiane (UCPI)** ha stigmatizzato il decreto, osservando che «in nome dell’emergenza, la politica della sicurezza rischia così di trasformarsi in una politica dell’annuncio». Il presidente dell’UCPI, Avv. Francesco Petrelli, ha espresso una posizione critica sul nuovo decreto, contestando l’efficacia dell’inasprimento delle pene e segnalando possibili lesioni dei diritti e delle garanzie costituzionali, con particolare riferimento alla proporzionalità e alla determinatezza delle norme penali. Non così la Camera Penale Salernitana, che nel silenzio sembra aderire alla posizione del Presidente del C.N.F. E oggi questo vuoto appare come un’apertura del Foro salernitano alla legislazione dell’emergenza nella materia penale, da sempre avversata dall’Avvocatura e dal mondo universitario. Tutto questo, ancora una volta, dimostra anche la scarsa compattezza della Classe Forense: anzi appare come oggettiva difficoltà a costruire una voce unitaria su questioni sistematiche e dottrinarie di fondamentale importanza. Facciamo insieme una lettura ragionata dell’ultimo decreto sicurezza. ## L’ossimoro del 420-bis: l’“organizzazione occasionale”. Il cuore pulsante del decreto è il nuovo art. 420-bis c.p. che punisce con la reclusione da due a cinque anni e una multa fino a 20.000 euro chi partecipa a un gruppo di almeno cinque persone che opera «in modo organizzato anche occasionalmente» e utilizza o lancia oggetti atti a offendere, razzi o petardi, determinando un pericolo per l’incolumità. La formula è una contraddizione in termini: l’organizzazione presuppone stabilità, l’occasionalità la esclude. Il principio di determinatezza — cardine dell’art. 25, comma 2, Cost. — impone al legislatore di dire al cittadino cosa vieta la norma prima che sia il giudice a spiegarglielo. Una norma che si autocontraddice rimette al magistrato la definizione stessa del confine tra lecito e illecito, con un’incertezza che si moltiplica, poi, con il nuovo art. 635.1 c.p. sul danneggiamento di gruppo. E’ la struttura del fatto-reato che è incoerente: il pericolo per le persone è l’unico evento necessario, senza che si richieda il danno alle cose né che il pericolo sia attuale. Il risultato è un **diritto penale del rischio** che anticipa la soglia di punibilità oltre il principio di offensività. Le condotte descritte sono già punite come devastazione, danneggiamento aggravato, resistenza, lesioni, porto di oggetti atti a offendere, e la clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato» lo ammetteesplicitamente: la nuova norma non colma un vuoto, ma stratifica una risposta punitiva su un terreno già coperto da norme vigenti.. ## Pene sproporzionate: chi istiga rischia più di chi lancia. Il terzo comma punisce con 4-12 anni chi organizza, promuove, “incita o istiga”. Il confronto è impietoso: chi istiga rischia una pena più alta del doppio di quella prevista per chi lancia materialmente la bottiglia (2-5 anni); il promotore di un gruppo occasionale rischia fino a 12 anni, mentre il promotore di un’associazione per delinquere stabile (art. 416 c.p.) rischia 3-7 anni di reclusione. La proporzionalità della pena non è una scelta discrezionale: discende dagli artt. 3 e 27 Cost. ed è condizione della funzione rieducativa. Una pena che non è proporzionata al disvalore del fatto non può rieducare, perché è percepita come gravemente ingiusta. ## Minori: la presunzione di colpevolezza e la responsabilità dei genitori. L’art. 98 c.p., come modificato, stabilisce che per i minori tra i 14 e i 18 anni la capacità di intendere e di volere «si presume fino a prova contraria», con la soppressione dell’obbligo per il P.M. e per il giudice di accertare d’ufficio l’imputabilità. Cade un caposaldo del diritto minorile: l’accertamento individualizzato della maturità psico-affettiva diventa un’eccezione. E l’art. 5 introduce una sanzione amministrativa a carico dei genitori anche quando il minore non è imputabile, con una logica di “responsabilità oggettiva per fatto altrui” che contrasta con l’art. 27, comma 1, Cost. È poi si demanda al Prefetto — un’autorità amministrativa — la liquidazione del danno e a ingiungerne il pagamento, invadendo il terreno riservato alla giurisdizione e senza le garanzie del processo civile. ## Il metodo: l’ennesimo decreto-legge. Un provvedimento d’urgenza contiene un nuovo delitto, nuove aggravanti, la riscrittura dell’imputabilità minorile, misure di prevenzione, sanzioni ai genitori, una deroga all’ordinamento giudiziario e 500 militari per Milano. Nella materia penale lo strumento del decreto legge è da sempre avversato, per i risvolti procedurali e l’iter parlamentare che ne sottopone il testo a eventuali modifiche, vanificando l’esigenza di certezza. L’eterogeneità poi è da tempo indicata dalla Corte costituzionale come indice di uso improprio dell’art. 77 Cost. La Cassazione, nella Relazione n. 39/2026 sull’altro decreto sicurezza, ha già segnalato dubbi sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza e sull’omogeneità del testo. Il precedente c’è, recentissimo, ma viene ignorato. ## Il silenzio come scelta (e l’ossequio come complicità) Luogo comune: quando gli avvocati arrivano in Parlamento dimenticano di essere avvocati. Ma il problema non è solo di chi arriva in Parlamento. È anche di chi, restando fuori, sceglie di non parlare — o parla per dire che «una stretta è ampiamente giustificata». L’Avvocatura ha una funzione costituzionale di garanzia: non è un ordine professionale qualsiasi, è un corpo sociale intermedio che concorre all’attuazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e che, per la sua posizione di indipendenza, è chiamato a far rispettare i principi del giusto processo non solo nelle aule di giustizia, ma anche nel dibattito nazionale. Oggi, di fronte all’ennesimo intervento che comprime le garanzie, il silenzio non è neutro: è una scelta. Non è prudenza: è “piaggeria”. **La sicurezza non si costruisce con la paura. Si costruisce con il diritto. E il diritto, questo decreto, lo maltratta.**
*Avvocato già Consigliere dell’Ordine di Salerno








