Esecuzione immobiliare: Bonadies invia gli atti alla Procura - Le Cronache
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Esecuzione immobiliare: Bonadies invia gli atti alla Procura

Esecuzione immobiliare: Bonadies invia gli atti alla Procura

di Red.Cro.

Una battaglia legale a tutto campo quella ingaggiata dall’avvocato Ennio Bonadies, con atti di diffida e trasmissione degli stessi alla Procura della Repubblica. Contestata l’azione del delegato di una esecuzione immobiliare Tommaso Nigro e pendente presso il tribunale di Vallo della Lucania. Bonadies è il legale della Arco IRIS e codifensore di Del Guercio Anna Maria. Già lo scorso luglio Bonadies aveva inviato un atto di diffida e messa in mora allo stesso Nigro contestando l’udienza che si doveva tenere nel suo studio e di rimettere gli atti al giudice dell’esecuzione. Nullità dell’udienza che l’avvocato rimarcava in una istanza rivolta allo stesso giudice Michele Eligiato in data 20 ottobre in cui si chiedeva anche la sospensione dell’esecuzione nonchò opposizione e progetto di distribuzione. Sulla nullità dell’udienza di luglio scrive Bonadies che “Le funzioni giurisdizionali e giudiziarie – quali quella del tenere e dirigere l’udienza – sono esclusive del Giudice , sia esso togato o onorario e non possono essere svolte da cancellieri o ausiliari del Giudice, quale è il Delegato alla vendita”. Per questo motivo è contestata la decisione dello stesso giudice che “ha impropriamente ed illegittimamente disposto che la fissata udienza 9.7.2018 si te nesse innanzi al Delegato alla vendita e presso il suo studio. Inutile è stata la mia “Istanza per rettifica udienza” 3.07.2018 , inviata a mezzo Pec. Ugualmente inutile è stata la mia “Diffida e messa in mora” 9.07.2018, inviata lo stesso giorno a mezzo Pec al Delegato alla vendita, “dal tenere l’udienza odierna, dalla quale si deve astenere” per i vari falsi ed abusi – il più grave dei quali è l’ inserimento nel bene da porre in vendita della corte petrimenziale di mq 160 della p.lla 177, non pignorata e di proprietà di XXXXXXX Maria, che è stata illecitamente venduta – che sono stati denunciati da XXXXXXX al procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania. Il dottor Nigro, infatti, in violazione dell’art. 51 n.3 c.p.c. (‘grave inimicizia’ derivante dall’accusa di ‘falsi ed abusi’)non si è astenuto dal tenere udienza, e avvalendosi, dell’assistenza del Rag. Vitantonio Formicola, verbalizzante, fa redigere presso il suo studio in eboli il ‘verbale d’udienza’ recante lo stemma della Repubblica con la scritta ‘Tribunale di Vallo della Lucania’ nell’ intestazione!! In detto ‘verbale d’udienza’ il dr. Nigro, pur dando atto che alle h.9,20 è pervenuta ‘comunicazione a firma dell’avv. Ennio Bonadies’, la tratta come mera ‘contestazione del credito di Vingeli Costruzioni’ e dell’entità dei crediti delle banche, omettendo totalmente la diffida a tenere udienza conseguente alle gravi accuse di falso ed abuso! Sempre nel suddetto verbale d’udienza l’avv. Zecca per Vingelli dichiara che ‘nessuna causa di merito è stata introdotta dalla terza opponente , laddove alle parti è stato notificato atto di citazione nel merito 15.5.2018 con istanza di sospensione dell’esecuzione rigettata dalla S.V. in data 28.06.2018 nel procedimento 845/2018”. Come secondo punto Bonadies richiede il rinnovo dell’istanza di sospensione del procedimento esecutivo perché la sua cliente terza estranea alla procedura esecutiva, a seguito di false relazioni del perito estimatore e del custode giudiziario, ha subito l’illecita espropriazione e vendita di sua proprietà giammai pignorata, nella specie una corte pertinenziale nonché parte del fabbricato e porticato, Dall’ atto di pignoramento effettuato dalla banca della Campania risulta che la corte non è pignorata ma risulta come confine dei tre appartamenti e garage pignorati. Per tale motivo con l’atto di opposizione la mia cliente ha chiesto in via prioritaria l’annullamento del decreto di trasferimento dell’immobile, e in subordine, dichiarare che il diritto della ricorrente a ricevere il corrispettivo in denaro del valore della porzione dell’ immobile come sopra individuato. Ma c’è anche un altro motivo che richiede la sospensione della procedura esecutiva – almeno parziale, relativamente all’asserito credito di Vignelli costruzioni srl- dato dall’ inesistenza di tale credito, come risultante dal contenzioso civile pendente presso codesto Tribunale”. Nel terzo punto viene contestata la liquidazione disposte a favore del perito estimatore e del custode di cui si chiede la revoca. (continua)