Sarno. Il Comune di Sarno torna in aula dopo il ricorso dell’Avvocatura di Stato (che difende Ministero dell’Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri) sul risarcimento ai familiari delle vittime della frana del 5 maggio 1998. In alcuni giudizi la Cassazione ha annullato le sentenze favorevoli al Comune di Sarno (Stabilivano che il Comune non doveva provvedere al pagamento di alcuna somma) ed ha rinviato i giudizi in Corte di Appello di Salerno, con obbligo per la parte interessata di riassumere i processi. L’Avvocatura di Stato ha riassunto i processi, per chiedere contro tutte le decisioni avute fino ad ora, Palazzo San Francesco provveda alla restituzione di tutto quello che, in quelle cause, lo Stato ha pagato in favore dei parenti delle vittime, solo subordinatamente la metà o un terzo. “Dobbiamo ricominciare, dobbiamo convincere la Corte di Appello di Salerno che i cittadini di Sarno non possono essere responsabili di quello che accadde 25 anni fa e che è immorale ed eticamente sbagliato che siano costretti a pagare. In diritto, è mai possibile affermare che un Sindaco, nel lontano 1998, avesse più mezzi a disposizione dello stato per mettere in sicurezza tutti quelli che persero la vita? Il tutto in prossimità dell’anniversario. Assurdo ed inumano. Potevano risparmiare questo strazio, la politica avrebbe dovuto intervenire come fece nel 2016” dice il facente funzioni Eutilia Viscardi. Quindi quei soldi da risarcire i familiari delle vittime dell’alluvione vanno sborsati ma per ora non sarà lo Stato a pagare il danno come era stato stabilito dalla Corte d’Appello di Salerno. Da ricordare che il ricorso era stato presentato anche dai familiari delle vittime che chiedevano più soldi (liquidati con circa 180mila euro per ogni attore chiamato in giudizio) rispetto a quanto era stato deciso nella sentenza d’appello a Salerno nel 2021 ma in questo caso il ricorso è stato giudicato inammissibile. Si torna nuovamente davanti ai giudici salernitani con un’altra composizione. Scrive la Cassazione. “Va in enunciato il seguente principio di diritto: “sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione , per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’amministrazione, tale da far reputare sussistente l’immedesimazione organica con quest’ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche di illegittima omessa adozione di provvedimento doveroso, nonché anche in relazione a comportamenti riconducibili all’esercizio del potere autoritativo”.
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