Zambrano: Adozioni, il principio dell’interesse del bambino - Le Cronache Ultimora
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Zambrano: Adozioni, il principio dell’interesse del bambino

Zambrano: Adozioni, il principio dell’interesse del bambino

di Erika Noschese

L’eco dei conflitti riecheggia nelle vite dei bambini, spesso i più vulnerabili, che si ritrovano a crescere in zone di guerra. L’adozione internazionale si presenta come una luce di speranza, ma il cammino è irto di ostacoli burocratici e legali, amplificati dalle complessità dei contesti bellici. La sentenza della Corte costituzionale sull’adozione dei single apre nuovi orizzonti, ma solleva interrogativi cruciali: come gestire l’affidamento di minori provenienti da scenari di guerra? Quali sono le sfide legali e logistiche? E come garantire la tutela dei diritti di questi bambini, spesso traumatizzati e sradicati? Per fare luce su questi temi delicati e complessi, abbiamo intervistato la professoressa Virginia Zambrano, docente di diritto privato comparato presso il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems (DISA-MIS) dell’Università degli studi di Salerno, che ci guiderà attraverso le zone d’ombra dell’adozione internazionale in tempi di conflitto. Dunque, la sentenza della Corte costituzionale non chiarisce il punto riguardante l’adozione di internazionale di bambini provenienti da zone di guerra. «Si tratta di una questione ancora da chiarire. Invece la sentenza della Corte costituzionale è molto interessante, perché offre almeno tre spunti di riflessione: il punto centrale della decisione della Corte è rappresentato dall’esigenza di assicurare al minore un foyer adeguato, cioè un ambiente idoneo dove sviluppare la propria personalità. E i giudici, qui, si muovono in assoluta aderenza con la Convenzione europea sull’adozione dei minori firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, che l’Italia ha poi ratificato. Secondo punto importante: il superamento del principio “adoptio naturam imitatur”che, dal diritto romano era arrivato sino a noi, a dire che l’adozione doveva essere utilizzata per creare un vincolo simil-biologico. Il terzo, significativo profilo è il definitivo riconoscimento del pluralismo dei modelli familiari». Poi cosa è successo? «Come dicevo, sono cambiati i modelli familiari e sono cambiate le stesse modalità di concepimento: penso alla realtà delle famiglie separate, ricomposte, monoparentali, omosessuali, che dà origine ad una pluralità dei modelli familiari. Ma penso anche, appunto, alle diverse forme di concepimento: PMA omologa ed eterologa, surrogazione (sebbene non ammessa) che stanno alimentando il dibattito sulla paternità socio-affettiva. Tutto questo fermento sociale ha premuto sul tema. L’aspetto, che i giudici evidenziano con chiarezza, è quello del “best interest of the child” e, richiamandosi sul punto alla decisione Fretté vs Francia, evidenziano l’inesistenza di un “diritto” ad adottare. Quindi se è vero che non c’è diritto ad avere un figlio è anche vero, dicono i giudici, ponendosi dall’altra parte, che esiste il diritto al rispetto della vita privata». Perché si parla di questo? «Perché, dicono i giudici, rivalutando un’ampia giurisprudenza che si era formata nel tempo, che ogni persona ha diritto a mantenere relazioni stabili con altri esseri umani. Quindi l’adottante, nel momento in cui presenta la richiesta di adozione, si avvale del suo diritto a stabilire relazioni con altri esseri umani, e questo è un aspetto importante. Un’altra notazione assume poi rilievo. Ciò che diventa essenziale non è più lo status “coniugato” piuttosto che “libero”: non conta questo, ma conta l’idoneità ad essere genitore. Questo spostamento di attenzione verso l’idoneità a svolgere il ruolo di genitore si era d’altra parte determinato già in gran parte degli ordinamenti europei. Per esempio, in Inghilterra, l’Adoption and Children Act del 2002, ammette all’adozione anche le coppie Lgbt+ e i single, nel rispetto evidentemente di alcuni requisiti che delineano la condizione essenziale per essere dichiarati idonei a svolgere il ruolo di genitore». E quali sono queste condizioni? «Vivere, ad esempio, almeno per un anno in Inghilterra; non avere procedimenti penali in corso; non essere minore di 21 anni. Su questa scia gli inglesi sono arrivati – già nel 2015 – a riconoscere l’adozione anche al padre che aveva prestato il seme sulla base di un accordo di maternità surrogata. La stessa cosa, per quanto riguarda l’adozione del single, vale sia in Francia sia in Spagna. Né la sentenza esce inaspettata, come Minerva dalla testa di Giove. La decisione dei giudici della Corte costituzionale molto attenta, riflettuta e ben argomentata era stata, per così dire, anticipata da tutta una serie di piccoli segnali che avevano già cominciato a creare fratture all’interno del sistema italiano legato al principio della bigenitorialità, quale condizione per l’adozione». Per esempio? «Ricordo l’ordinanza di Cassazione 2019/17100, che in qualche modo dà per la prima volta il via libera all’adozione del single. Nel caso di specie era accaduto che una donna single avesse chiesto l’adozione di una bambina portatrice di handicap. All’opposizione all’adozione dei genitori – che pure avevano abbandonato la bambina – i giudici hanno risposto ammettendo l’adozione del single e ritenendo che l’articolo 44 lettera d) legge 184/1983 costituisca una “clausola di chiusura del sistema intesa a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità effettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando”. La sentenza della Suprema Corte è preceduta altresì da un Tribunale dei minori di Napoli, del 14 febbraio 2018, in cui i giudici hanno valutato il caso di una bambina data in adozione a un single perché lui se ne era preso cura per anni, con l’accettazione da parte della stessa rete familiare del single. Anche in questo caso il Tribunale dei minori di Napoli ha tenuto in considerazione il “best interest of the child”. Altra sentenza interessante è la 2233/2019 del Tribunale dei minori di Roma. Anche qui, riconoscimento di un’adozione del single effettuata però in Sudafrica. Nella specie un professore con docenza in Sudafrica che aveva adottato due minori a distanza di tre anni ha chiesto il riconoscimento del provvedimento di adozione in Italia e il Tribunale dei minori ha riconosciuto, anche in questo caso, l’adozione del single. La sentenza della Corte costituzionale era quindi attesa. C’erano, nel tessuto italiano, le condizioni perché maturasse questo decisivo intervento sull’articolo 29 bis».