Utilizzo del contante ulteriore riduzione da gennaio - Le Cronache
Attualità

Utilizzo del contante ulteriore riduzione da gennaio

Utilizzo del contante ulteriore riduzione da gennaio

di Gregorio Pietro D’Amato

Dal 1° gennaio 2022 l’utilizzo del contante ed i titoli al portatore o in valuta estera non potranno essere effettuati per importi pari o superiore a euro 1.000,00. Le norme che hanno limitato l’uso del contante sono di vecchia data già da 2007, ed in seguito, nei vari anni si è ridotto sempre di più l’importo massimo consentito per i trasferimenti tra soggetti diversi. Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto per il trasferimento di danaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Così come la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta in maniera professionale dai cambiavalute regolamenti iscritti all’apposito registro la soglia è di 2.000 euro. Va ricordato che la decorrenza dal 1° gennaio 2022, del già menzionato divieto e la predetta soglia riferiti alla cifra di 1.000 euro, era stato già stabilito dall’ art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e che ora troverà la sua applicazione. Non solo è vietato il trasferimento immediato di danaro e titoli al portatore o in valuta estera ma altresì, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, c.d. operazioni frazionate inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli istituti di pagamento comunitari: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia. Per operazioni frazionate si devono intendere quelle stabilite dall’art. 1 comma 2 lett. v) del D.lgs. 231/2007 che le definisce “operazione frazionata” come “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto (1.000 euro) posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale, come la vendita rateale o con pagamenti dilazionati. Ma quali sono le operazioni che non potranno più effettuare con il danaro contante superiore ad euro 1000,00 come il pagamento di beni e servizi, i parenti che regalano ai propri congiunti in occasione di eventi piacevoli, per compleanni, nozze, laurea, maturità, etc. Dal primo gennaio 2022 i nonni, che sono abituati più ad avere un rapporto materiale con il danaro, e che risparmiano anche in più anni per regalare la somma accumulata e risparmiata in quegli eventi piacevoli ai figli, ai nipoti, agli sposi, non lo potranno più fare per somme superiore al nuovo limite imposto per legge ma solo con strumenti pagamento tracciabili. Somme risparmiate e trasferite tra parteni, a volte, e con l’augurio e speranza, anche per eventi non piacevoli quali sanitarie o per ricoprire situazioni di difficoltà economiche familiari dovranno soggiacere a tale limitazione. Mentre sarà sempre possibile, come del resto lo era anche in passato, per quanto riguarda prelievi e versamenti in banca, poiché non si tratta di trasferimenti di denaro tra due soggetti diversi ma di movimenti che interessano una sola persona, come si potrà andare in banca a ritirare 1.500,00 euro in quanto si tratta di danaro proprio. Così si può versare sul proprio conto danaro contante oltre 1.000,00 euro, ed in particolar da parte dei commercianti, artigiani che incassano durante la settimana somme di danaro e che provvedono a versare sul conto della propria impresa. Le sanzioni in cui incorre chi utilizza per i trasferimenti il contante oltre il limite fissato per quelle commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro Che non ci sia una rivisitazione dell’uso del contante all’orizzonte la conferma la si è avuta il 13 ottobre scorso in occasione dell’audizione presso la VI commissione permanete Finanze della Camera da parte del sottosegretario del MEF On. Le Giacometto in merito alla interrogazione vengono chieste se siano in campo iniziative per la revisione delle limitazioni all’uso del contante. Il sottosegretario MEF, oltre a confermare che non ci sono saranno modifiche, al contrario ne conferma la legittimità del provvedimento preso dal legislatore anche in linea con il legislatore europeo e la Corte di Giustizia Europea, consentito per un interesse pubblico. Come disciplinato dall’articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, viene in evidenza il considerando n. 19 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, relativo all’introduzione dell’euro, secondo cui “le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d’interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari”. Inoltre, il sottosegretario ha fatto presente che, con sentenza del 26 gennaio 2021, nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19, la stessa Corte di giustizia europea ha rilevato che eventuali limitazioni al pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, laddove tali restrizioni siano giustificate dal perseguimento di finalità di interesse pubblico. Le finalità di pubblico interesse delle limitazioni all’uso del contante, previste dalla vigente normativa nazionale, si rivengono, in particolare, nel contrasto del riciclaggio di proventi di attività criminose e nel contrasto dell’evasione fiscale e sarebbero quindi idonee a giustificare i previsti limiti all’uso del contante, come si evince anche dal documento nazionale sull’analisi dei rischi di riciclaggio e terrorismo, pubblicato nel 2015 e aggiornato nel 2019, come richiesto dalla IV direttiva anti money laundering directive (AMLD). Inoltre, anche l’analisi sovranazionale della Commissione europea evidenzia i rischi legati all’uso del contante. La Commissione europea ha recentemente presentato la proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che si inserisce nell’ambito di un più ampio pacchetto di proposte legislative in materia antiriciclaggio. Tale proposta prevede il divieto per i soggetti che commerciano beni o servizi di accettare pagamenti in contanti superiori a 10.000 euro per un unico acquisto, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di adottare massimali inferiori. Inoltre, si prevede che i limiti inferiori alla suddetta soglia già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi. Con riferimento al punto relativo alle comunicazioni oggettive delle operazioni in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro complessivi nel mese, disciplinate con Provvedimento UIF del 28 marzo 2019, si rileva preliminarmente che le comunicazioni oggettive di cui all’articolo 47 del decreto legislativo n. 231 del 2007 sono distinte dalle segnalazioni di operazioni sospette disciplinate dall’art. 35 del medesimo decreto, proprio in quanto prescindono dall’individuazione di elementi di sospetto in ordine a fatti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o comunque ad attività criminose. A ciò si aggiunga come, l’articolo 4 del sopra citato provvedimento della UIF stabilisca, altresì, che la comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione dell’operazione come sospetta ai sensi dell’articolo 35 del decreto Mercoledì 13 ottobre 2021 — 145 — Commissione VI legislativo n. 231 del 2007 quando l’operazione stessa: a) non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta, ovvero b) non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione dell’operazione come sospetta ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007 quando l’operazione stessa: a) non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta, ovvero b) non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Ciò posto, ai sensi del richiamato Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019, sono comunicate all’Unità le operazioni in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro complessivi nel mese, realizzate con transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro e tali comunicazioni non implicano per ciò stesso l’esistenza di alcun sospetto nei confronti del soggetto cui l’operatività è riferita né introducono limiti all’utilizzo del contante ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Le comunicazioni oggettive sono utilizzate esclusivamente “per l’analisi finanziaria e l’approfondimento investigativo di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”; dati aggregati sulle operazioni in contanti rivenienti dalle predette comunicazioni sono pubblicati, inoltre, nel Rapporto Annuale della UIF. Pertanto, le iniziative normative di limitazione dell’uso del contante rispondano a finalità di pubblico interesse e come, è stato precisato da sottosegretario MEF in sede di audizione, il richiamato Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019 sia riferito alle cd. comunicazioni oggettive che non implicano per ciò stesso l’esistenza di alcun sospetto nei confronti del soggetto cui si riferiscono, né introducono limiti all’utilizzo del contante ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007.