Un SÌ convinto alla separazione delle carriere - Le Cronache Ultimora
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Un SÌ convinto alla separazione delle carriere

Un SÌ convinto alla separazione delle carriere

Girolamo Daraio*

Saluto con grande favore l’intervento di riforma sull’ordinamento giudiziario attuato con la legge costituzionale del 30 ottobre 2025, sulla quale i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimersi prossimamente, con referendum confermativo. Credo, infatti, che le nuove norme introdotte in tema di carriere dei magistrati giudicanti e requirenti e di gestione amministrativa autonoma dell’ordine giudiziario possano, per un verso, recare un contributo fondamentale alla realizzazione dei principi del c.d. “giusto processo”, come enunciati nell’art. 111 Cost., per altro verso, implementare l’indipendenza interna dei magistrati, affrancandoli dal sistema correntizio e spartitorio che condiziona da anni l’assegnazione delle nomine e degli incarichi al Csm, ed essere, così, volano per un recupero di credibilità di un sistema, quello giudiziario, nei cui confronti, da tempo, serpeggiano tra i cittadini motivi di profonda inquietudine e sfiducia. Si tratta di una riforma lungamente attesa da chi, come lo scrivente, è fermamente convinto della significativa incidenza che la configurazione strutturale del potere giudiziario ha sulla fisionomia e sulla fisiologia del processo, in particolare sull’attuazione della giustizia penale. E tra gli aspetti della struttura del potere giudiziario che lasciano tracce significative sul volto della giustizia penale, condizionandone fortemente il perseguimento degli obiettivi, come delineati nella nostra Carta fondamentale, v’è sicuramente quello attinente ai legami tra organi giudiziari deputati all’esercizio dell’azione penale (i pubblici ministeri) e organi giudiziari deputati alla decisione sulla res iudicanda (i giudici). Il problema, com’è noto, era stato affrontato solo in parte dai conditores della riforma del codice di rito penale del 1988, i quali, al fine di ricomporre, all’interno della struttura processuale, i ruoli del giudice e delle parti nella loro specifica autenticità, si erano mossi su un duplice fronte: per un verso, avevano ricongegnato le strutture fondamentali del procedimento penale, disegnando il “dibattimento” come il luogo naturale di formazione della prova nel contraddittorio delle parti e il “procedimento per le indagini preliminari” come fase meramente preparatoria, funzionale alle determinazioni del pubblico ministero inerenti all’esercizio dell’azione penale. E tuttavia, per portare a pieno compimento la svolta in senso accusatorio sarebbe stato necessario compiere un ulteriore passo: la separazione, all’interno dell’organizzazione giudiziaria, dei ruoli organici di giudice e di pubblico ministero. Di ciò era fermamente convinto, del resto, lo stesso Giuliano Vassalli, uno dei padri della riforma del 1988. Ma, evidentemente, allora, i tempi non erano ancora maturi per introdurre siffatta innovazione ordinamentale. È noto come il tema della separazione delle carriere magistratuali sia stato oggetto di consultazione referendaria già due volte (nel 2000 e nel 2022), senza esito, per mancato raggiungimento del quorum, come accade spesso per i referendum abrogativi in Italia. Ora, con il prossimo referendum confermativo (ove, com’è noto, si prescinde dal quorum), il popolo italiano ha una ulteriore opportunità per pronunciarsi sulla opportunità di “disgiungere” il pubblico ministero dal giudice sul piano della organizzazione giudiziaria (“disgiunzione” che, si badi, non significa “estromissione” del pubblico ministero dall’ordine giudiziario). E si tratta di una occasione preziosissima, forse l’ultima, giacché si è chiamati a confermare con il SI una legge di riforma costituzionale già approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza qualificata dei due terzi. Purtroppo, il dibattito avviatosi su questa legge costituzionale si sta sviluppando in un clima di deleteria quanto sterile contrapposizione politica, caratterizzata anche dall’intervento dei dirigenti del sindacato dei magistrati italiani, l’Anm. Un dibattito non di rado fondato su argomentazioni ideologiche piuttosto che sui contenuti tecnici della riforma. E ciò non può non disorientare il corpo elettorale, che ha difficoltà a comprendere una revisione costituzionale tecnicamente complessa e, conseguentemente, ad esprimere un giudizio consapevole sulla stessa, con il connesso rischio – tutt’altro che remoto – che il voto referendario si trasformi in una forma di assenso/dissenso nei confronti della maggioranza governativa che ha promosso la riforma (anziché nei confronti della riforma di per sé considerata). Quanto ai contenuti, a me pare destituito di ogni fondamento (perché privo di addentellati normativi nella legge approvata) l’assunto degli oppositori della riforma secondo cui questa, senza migliorare l’efficacia e l’efficienza del “servizio giustizia”, costituirebbe un attacco diretto all’autonomia e all’indipendenza della magistratura, ponendo le premesse per un controllo politico da parte del Governo (cioè della maggioranza politica) sul pubblico ministero e, dunque, sull’esercizio dell’azione penale. In nessuna norma della legge costituzionale di riforma, infatti, si prevede l’assoggettamento del magistrato del pubblico ministero al Ministro della Giustizia e tanto meno la trasformazione del pubblico ministero in un funzionario governativo. Anzi, per la prima volta, nel contesto della nostra Carta fondamentale, la qualifica di “magistrato” viene riferita anche all’organo deputato all’esercizio della funzione requirente, il “pubblico ministero”, appunto (cfr. il nuovo testo dell’art. 102, comma 2, ove si parla di “carriere dei magistrati giudicanti e requirenti” e dell’art. 104, comma 1, ove si rimarca che la magistratura “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”). Finora, nessuna previsione costituzionale aveva operato “espressamente” siffatta associazione, limitandosi la nostra Carta fondamentale a prevedere, nelle poche norme specificamente dedicate al pubblico ministero, che questo “ha l’obbligo di esercitare l’azione penale” (art. 112) e “gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario (art. 107, comma 3), indipendenza da assicurare anche al pubblico ministero presso i giudici delle giurisdizioni speciali (art. 108, comma 2). In sostanza, la norma attuale conferma e arricchisce il dato costituzionale dell’indipendenza e dell’autonomia del pubblico ministero. In definitiva, ritengo che con la separazione delle carriere e il conseguente rimodellamento dell’assetto del sistema di autogoverno (con il suo sdoppiamento in due Csm, uno per i giudici l’altro per i pubblici ministeri) si otterrà il risultato di spezzare quel legame di colleganza tra le due categorie di magistrati ordinari, con conseguente eliminazione della tendenziale sudditanza dell’organo giusdicente (in specie quello incaricato della funzione di giudice per le indagini preliminari) nei confronti dell’organo requirente e la valorizzazione della necessaria equidistanza del giudice rispetto ad entrambe le parti processuali. Quanto ai nuovi meccanismi di nomina dei C.s.m. e della neonata Alta Corte disciplinare, basati sul sorteggio dei candidati, credo si tratti di un passo necessario che evitare che il Csm continui ad essere tenuto in scacco o comunque condizionato pesantemente, nelle sue determinazioni, dalle correnti associative dell’Anm, e per assicurare ad ogni magistrato (che abbia conseguito, al tempo della convocazione delle elezioni, una determinata valutazione di professionalita: attualmente, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. b, l. n. 195/1958, l’esercizio dell’elettorato passivo è subordinato al conseguimento della terza valutazione di professionalita) l’astratta possibilità di contribuire alla gestione amministrativa autonoma dell’ordine giudiziario senza previa genuflessione ai vari capi-corrente locali e nazionali.

*Professore aggregato di Procedura penale e di Diritto penitenziario