A distanza di ben undici anni la Giustizia italiana si pronuncia sulla legittimità di un decreto ingiuntivo reso dal Giudice di Pace di Salerno per l’importo originario di 184, 82 su istanza di Salerno Sistemi SpA per fornitura di acqua potabile. La vittoriosa opposizione al decreto è stata mossa dall’ing. Luigi Santorelli ed è passata attraverso tutte le tortuose fasi delle procedure giudiziarie, con una prima pronuncia di incompetenza del Giudice di Pace, ribaltata in sede di Appello dal Tribunale, per poi essere riassunta davanti allo stesso primo giudice e arrivare infine alla sentenza 1305 del 28/02/2017. Il tutto a far data dal 10/03/2006 momento dell’emissione del decreto. Nei fatti la Salerno Sistemi SpA, società partecipata del Comune di Salerno, è risultata soccombente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, come si legge nelle motivazioni, laddove “con delibera della Giunta municipale n. 424 del 26/03/1998 abbia obbligato gli utenti ad un consumo minimo superiore a quanto previsto contrattualmente in epoca precedente alla suindicata delibera, fissando un quantitativo minimo contrattualmente impegnato, pari al doppio (36 mc) di quello garantito per le necessità domestiche fondamentali (18 mc) e superiore a quanto previsto contrattualmente nella delibera di Giunta municipale n. 2831 del 1994”. Il tutto con modifica dell’art. 25 del regolamento di utenza per la fornitura di acqua potabile, modifica promossa dalla Giunta municipale su richiesta della Salerno Sistemi, affidataria del servizio, e in contrasto con le disposizioni del CIP e del CIPE in materia.La sentenza in questione, se definitiva per assenza d’impugnazione, diventa esemplare dei criteri di spesa a cui sono sottoposte anche le utenze per il soddisfacimento di bisogni primari. Inoltre il suo contenuto non fa stato che tra le parti senza coinvolgere gli altri utenti estranei al rapporto processuale. Tuttavia, è facile pensare a quanto un’applicazione estesa del principio avrebbe condotto con il riconoscimento generalizzato dell’illegittimità dei presupposti della tariffa. Le ragioni della vittoriosa opposizione sono state curate dagli avvocati Fabio Mammone e Dario Gioia.
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