Il TAR del Lazio (Sezione Prima Ter) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla U.S. Salernitana 1919 contro la decisione della Lega Serie B che aveva disposto il rinvio dei playout del campionato cadetto 2024/2025, e in subordine contro l’esclusione del club granata dalla Serie B dopo la retrocessione maturata sul campo contro la Sampdoria.
La sentenza, pubblicata nella mattinata odierna, entra nel merito delle doglianze avanzate dal club di Danilo Iervolino, che aveva chiesto l’annullamento del comunicato ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con cui la Lega aveva sospeso a data da destinarsi le gare di playout originariamente previste tra Salernitana e Frosinone.
Il Collegio giudicante, tuttavia, ha rigettato le istanze della società campana, ritenendo fondato uno dei nodi centrali sollevati dalle parti resistenti: la violazione della cosiddetta “pregiudiziale sportiva”.
Il nodo della pregiudiziale sportiva (punto 18)
Come chiarito nella motivazione al punto 18 della sentenza, il TAR ha accolto l’eccezione sollevata da FIGC, Lega Serie B, Frosinone e Sampdoria, secondo cui la Salernitana non avrebbe rispettato il necessario esaurimento dei gradi della giustizia sportiva prima di adire la giurisdizione amministrativa.
In particolare, il Tribunale ricorda che l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 220/2003 prevede come condizione di procedibilità il previo ricorso agli organi di giustizia sportiva. La Salernitana, invece, ha scelto di impugnare direttamente il comunicato LNPB n. 211/2025 al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, senza passare preliminarmente per il Tribunale Federale Nazionale, violando dunque la sequenza obbligatoria dei gradi di giudizio previsti dall’ordinamento sportivo.
La sentenza sottolinea che non si tratta di una preclusione assoluta, ma relativa: per potersi rivolgere al giudice amministrativo è indispensabile dimostrare l’avvenuto esaurimento delle vie interne alla giustizia sportiva. Questo, nel caso di specie, non è avvenuto.
Le richieste del club e il prosieguo della vicenda
Nel ricorso, la Salernitana aveva chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, il ripristino delle gare di playout o, in subordine, la riammissione nel campionato di Serie B con eventuale allargamento dell’organico a 21 squadre. Il TAR, dopo aver disposto la conversione del rito da quello sportivo a quello ordinario (art. 119 c.p.a.), ha infine respinto le istanze, confermando la piena legittimità degli atti contestati.
La società granata ha già annunciato l’intenzione di proseguire la propria battaglia in altre sedi. Ma la sentenza del TAR rappresenta un primo, pesante stop giuridico, che consolida al momento l’esito sportivo della stagione 2024/2025: la Salernitana resta in Serie C.





