(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos il Garante della Privacy ha disposto la misura dell’ammonimento nei confronti del virologo Roberto Burioni per l’inosservanza dei principi di liceità, correttezza, finalità e minimizzazione dei dati del Codice Privacy che disciplinano il trattamento dei dati per finalità giornalistiche. Su alcuni profili social del professor Burioni erano stati pubblicati dati personali quali generalità ed estratti della carta di identità relativi ad alcuni dei firmatari dell’esposto disciplinare presentato, nei suoi confronti, all’ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pesaro-Urbino. In seguito, i dati personali dei firmatari originariamente riportati nei post pubblicati sulle piattaforme social sono stati rimossi. Con provvedimento 755 del 7 ottobre 2026, l’Autorità Garante della Privacy ha ribadito il principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico quale parametro del trattamento dei dati effettuati nell’esercizio dell’attività giornalistica e, più in generale, della libertà di espressione.
“In particolare – si legge nel provvedimento – la rivelazione dell’identità di alcuni dei firmatari dell’esposto non appare giustificarsi nei termini di essenzialità dell’informazione, necessarietà e proporzionalità rispetto alla possibile finalità di sollecitare un dibattito critico sull’esposto di cui è stato destinatario, risultando piuttosto un’indicazione esemplificativa dei firmatari a cui rivolgeva personalmente le proprie critiche, stante il numero rilevante degli stessi”.
Secondo la difesa del professor Burioni, “non vi sarebbe ragione di omettere i nomi di soggetti i quali, criticando l’operato con denunce ed esposti disciplinari, intenderebbero minare la credibilità sul piano scientifico e, pertanto, lo costringerebbero a difendersi pubblicamente e con ogni mezzo, anche dei suoi stessi canali di divulgazione scientifica”.
L’Autorità Garante della Privacy ha ribadito che “il provvedimento va ricondotto a quelli effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e che pertanto ad esso trovano certa applicazione gli artt. 136-139 del Codice relative al trattamento di dati nell’ambito dell’attività giornalistica e delle altre forme di manifestazione del pensiero, tra le quali rientra anche il diritto di critica”.
Il Garante ha poi sottolineato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati. “Da ciò si discosta l’aver pubblicato i nomi e parte dei documenti identificativi di alcuni firmatari dell’esposto disciplinare inviato all’ordine di appartenenza, in quanto si è trattato di reazione sproporzionata sul piano della richiamata causa di giustificazione ex art. 21 della Costituzione in tema di diritto di critica e, più in generale, di manifestazione del pensiero”, si sottolinea.
Quanto al presunto tentativo di abusare dello strumento disciplinare per screditare personalmente il virologo, secondo l’Autorità Garante “ciò non giustifica la condotta di diffondere e commentare a mezzo social i dati di taluni esponenti i quali, nell’avvalersi di uno strumento di tutela riconosciuto dalla legge, non rivestono un ruolo o una qualifica tale che ne giustifica l’identificazione nel contesto in esame. La diffusione di nomi, cognomi e stralci di documenti identificativi dei promotori dell’esposto, corredate da reazioni e commenti personali rivolti ai soggetti menzionati, non appare idonea a fornire un contributo informativo utile sui fatti oggetto dell’esposto disciplinare, rivelandosi a tal fine più pertinente, dal punto di vista del suo destinatario, soffermarsi sulla asserita infondatezza degli argomenti avanzati dalla generalità degli esponenti più che indugiare sui singoli, peraltro menzionati dal titolare solo a scopo esemplificativo, come da lui evidenziato”. Infine, il Garante Privacy fa presente “che l’avere eliminato i post non è una condotta in toto idonea a rimuoverne gli effetti lesivi, dal momento che i dati identificativi dei tre firmatari dell’esposto sono rimasti comunque a disposizione dell’ampio seguito social del titolare”.
—
cronaca
webinfo@adnkronos.com (Web Info)





