di Fillippo Pio Bisaccia
Il Comune di Nocera Inferiore perde definitivamente la partita contro l’architetto Antonio D’Amico. Anche il Consiglio di Stato, oltre al Tar di Salerno, ha dato torto al sindaco Di Maio e alla sua giunta che per non far scorrere una graduatoria come dirigente del Settore Territorio e Ambiente aveva modificato la pianta organica, tolto il posto nell’assetto comunale, e aveva fatto di tutto pur di non permettere all’architetto risultato secondo in una selezione qualche anno fa di prendere posto al Municipio. “D’Amico non metterà mai piede al Comune” diceva qualcuno nei corridoi comunali. E sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno clamorosamente smentito questa chiusura netta, cattiva previsione, che ora apre le porte anche ad un intervento della Corte dei Conti per danno erariale. Già il Tar di Salerno aveva annullato tutti quegli atti che modificavano gli assetti organici comunali ritenendoli illegittimi e poi aveva sentenziato che all’architetto andava garantito il suo diritto a subentrare a Giovanni Lanzuise il vecchio dirigente passato alla Regione Campania. Il Comune però, nonostante sentenze chiare ed inequivocabili, aveva sempre fatto opposizione e ricorsi fino a quando con la sentenza del 20 febbraio 2025 pubblicata l’11 marzo 2025 il Consiglio di Stato ha scritto la parola fine alla querelle. Ma c’è di più. Ed è un altro schiaffo all’amministrazione comunale di Nocera Inferiore. Il Consiglio di Stato ha chiaramente sentenziato anche che la competenza su tutta la vicenda è esclusivamente amministrativa escludendo qualsiasi ulteriore intervento del giudice ordinario in caso di pretestuoso ulteriore rinvio della faccenda. “Lo avevamo detto – ha dichiarato Giovanni D’Alessandro consigliere comunale di opposizione e professore universitario di diritto pubblico – che la giunta si stava incaponendo su questa vicenda senza alcuna base giuridica. E così è stato. Ma tanto gli avvocati per un anno e mezzo di ricorsi e controricorsi li hanno pagati e li pagheranno i cittadini di Nocera Inferiore. Con i soldi pubblici è facile comportarsi così”. Ma cosa hanno scritto precisamente i giudici di Palazzo Spada? Dopo aver riassunto i fatti, le impugnazioni e le ordinanze e sentenze del Tar di Salerno, la suprema magistratura Amministrativa in punto di diritto ha sentenziato: “L’appello è infondato. Con il primo motivo l’appellante Comune ha dedotto la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, Il motivo è infondato……..Quando la pretesa allo scorrimento della graduatoria è lesa da un provvedimento di indizione di una nuova procedura la contestazione, come nel caso di specie, essa investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo nell’ambito della generale giurisdizione di legittimità ex art. 7 c.p.a. Pertanto la giurisdizione appartiene a questo Giudice amministrativo. Superata la questione di giurisdizione, possono essere scrutinati gli ulteriori motivi d’appello…Con ulteriore motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione…Il motivo è infondato. Al riguardo va confermata la sentenza impugnata, che ha accertato il difetto di motivazione. Infatti l’ampia portata dell’obbligo di motivare i provvedimenti risulta particolarmente rilevante nei casi in cui l’Amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati, rispetto alle quali assumono rilevanza le posizioni giuridiche di determinati soggetti, come nel caso di idoneità ottenuta al termine di una selezione. Tanto più allorquando l’Amministrazione ha disposto che “la graduatoria conserva efficacia per il periodo previsto da norme di legge o regolamentari e, nello stesso arco temporale, potrà essere utilizzata sia per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato che per assunzioni a tempo determinato” (art. 12 del bando, adottato con determinazione n. 66 del 2021”.E c’è di più. Sul contestare i secondi motivi del ricorso del Comune i giudici di Palazzo Spada sono addirittura tranchant. Ed infatti: “…non può ritenersi che il Tar abbia accertato il vizio di legittimità degli atti impugnati con i motivi aggiunti, essendo (indebitamente, in tesi) influenzato dalle accertate criticità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo. Il giudice di primo grado ha infatti considerato la posizione del ricorrente, in quanto classificato fra gli idonei della precedente selezione, e ha annullato gli atti impugnati con i motivi aggiunti, nei limiti dell’interesse, per irragionevolezza…”.E sul tentativo di far perdere valore alla graduatoria da scorrere il Consiglio di Stato smaschera il tentativo dell’Amministrazione comunale: “…Il Tar ha quindi ritenuto che l’Amministrazione non abbia ponderato…l’interesse degli idonei collocati nella graduatoria in argomento, stabilendo, invece, di assegnare la figura dirigenziale al Settore territorio e ambiente nel 2025, e ciò anche in elusione dell’ordinanza cautelare…In particolare il giudice di primo grado ha affermato che la motivazione non fosse sufficiente in relazione alla posizione del ricorrente, che avrebbe dovuto essere espressamente considerata: il Comune “ha omesso completamente, nelle dodici pagine in cui si sviluppa, la motivazione sul non utilizzo della graduatoria approvata con la determinazione Affari Generali n. 384/2022” e “non è stato ragionevolmente spiegato dall’Amministrazione il motivo per il quale, dopo le dimissioni dell’arch. […], originario vincitore del concorso, si è proceduto dapprima con l’emissione di un avviso pubblico ex art. 110 T.U.E.L. poi con la riorganizzazione della pianta organica, nonostante la vigenza della graduatoria e la previsione contenuta nell’art. 12 del relativo bando di concorso”, nonostante l’efficacia della graduatoria”.“In conclusione, l’appello va respinto” Senza se e senza ma i giudici chiudono la partita.E ora si apre l’altra partita, quella economica. Se D’amico chiedesse al Comune in forza di questa sentenza gli stipendi arretrati che danno ci sarebbe per il Comune? Enormi!E perché dovrebbero pagarli i cittadini di Nocera Inferiore per una vicenda che era già chiara fin dalle prime battute? E se l’opposizione si rivolgesse alla Corte dei Conti? Insomma tutta una pagina che ora si apre e che al momento è solo alle prime battute.





