«A Buccino le fonderie Pisano non verranno». Lo ha annunciato il sindaco di Buccino Pasquale Freda dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato dal Comune avverso l’ex opificio di via dei Greci, a Fratte. Di fatti, nel 2018 il Comune ha effettuato una variante al Puc rendendo l’area industriale di Buccino ad insediamento di sole attività agro alimentari, approvato con delibera nel 2019. Provvedimenti impugnati con ricorso e due atti di motivi aggiunti dinanzi al Tar Campania dalle fonderie pisano, impresa operante nel settore della produzione di ghisa, che, avendo partecipato al bando indetto dal Consorzio per acquisire un immobile nell’area industriale, ipotizzando eccesso di potere, violazione dei principi del giusto procedimento, buon andamento e imparzialità, nonché dei diritti costituzionali di iniziativa economica e di proprietà. Nel 2020 il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti ed ha accolto i secondi motivi aggiunti avverso la definitiva approvazione della variante da parte del Consiglio comunale di Buccino. Dal canto uso, il Comune ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il suo appello a sei motivi tra cui erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento in ordine all’individuazione della sussistenza della posizione giuridica qualificata sull’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; vizi di giudizio nell’applicazione di norme processuali in quanto secondo il Comune non ci sarebbe stata una corretta valutazione della documentazione; eccesso di potere per contraddittorietà carenza e/o contraddittorietà di motivazione. Per portare avanti la sua tesi, l’amministrazione comunale ha evidenziato come l’impresa ricorrente non fosse “titolare di una posizione giuridica qualificata poiché aveva semplicemente presentato un’offerta volta a partecipare al procedimento di gara indetto dal Consorzio Asi di Salerno con un bando di gara. L’amministrazione ha infatti ricordato che la Regione Campania, valorizzando la vocazione agro-alimentare dell’area, aveva approvato, non in relazione al solo territorio del Comune di Buccino, ma congiuntamente a quello di numerosi altri Comuni vicini, la costituzione del “Distretto del cibo e del buon vivere: cibo, acqua e salute”, finalizzato ad individuare sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari. L’amministrazione ha modificato le Nta al Puc per “consolidare la specifica e naturale vocazione agricola del territorio, dando impulso e sostegno allo sviluppo di un polo agroalimentare”: in altre parole, l’Ente non ha inteso istituire un distretto agroalimentare o un distretto del cibo, quanto piuttosto creare le condizioni perché questo venga individuato dalle autorità competenti ovvero possa ulteriormente svilupparsi. «Non meritevoli di accoglimento sono i motivi concernenti la omessa considerazione delle osservazioni che sarebbero state inviate dalla società al Comune in data 8 agosto 2018: al riguardo può precisarsi, da un lato, che tali contributi devono considerarsi, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, un mero apporto collaborativo, dall’altro che nel caso in questione il Comune di Buccino ha dimostrato di non aver ricevuto dalla Fonderie Pisano, nel corso del procedimento di variante nella data indicata dalla originaria ricorrente, alcun atto di formali osservazioni, essendosi la società limitata ad inviare all’Amministrazione a tal fine solo il ricorso presentato nel giudizio in corso, da far valere appunto “come osservazioni”», si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, evidenziando che sono inammissibili per genericità sono poi le censure avverso il parere di coerenza al Ptcp reso dalla Provincia, mentre infondate sono tutte le ulteriori doglianze riproposte dalle originarie ricorrenti circa il mancato rispetto delle Nta al Ptcp applicabili in verità al procedimento di formazione del PUC e non a modifiche minori delle Nta come nel caso in questione e di omessa acquisizione dei pareri delle autorità competenti, alla luce delle considerazioni già esposte sul carattere di disciplina più restrittiva delle norme della variante non in grado di mutare la destinazione dell’area, rimasta comunque industriale. Dunque, la decisione del Consiglio di Stato di respingere il ricorso presentato dalle fonderie Pisano che, allo stato attuale, non potranno insediarsi nell’area industriale di Buccino. er.no
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