Decreto sostegni ter nuovi contributi - Le Cronache
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Decreto sostegni ter nuovi contributi

Decreto sostegni ter nuovi contributi

Di Gregorio Pietro D’Amato*

Con D. L. del 27 gennaio 2022 n. 4 approvato dal Consiglio dei ministri del 21 gennaio scorso sono stati approvati, tra l’altro, con il c.d. decreto-legge “Sostegni ter” dei nuovi ristori economici al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente colpite così come previsto dall’art. 2 del decreto legge. È stata prevista la concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, che svolgono in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate secondo i codici ATECO: 47.19; Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati; 47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati. E per tutte le attività che rientrano nei seguenti gruppi e, quindi con tutti relativi sottocodici appartenenti allo stesso gruppo: 47.5 commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati 47.6, commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 47.71, Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 47.72, Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 47.75, Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati 47.76, Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati 47.77, Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati 47.78, Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati 47.79, Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi 47.82, Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati L’imprese per poter beneficiare degli aiuti devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Per determinare la soglia dei ricavi è necessario fare riferimento in caso di più attività ma nello stesso gruppo alla somma dei ricavi per le attività esercitate ammesse al contributo e ricomprese nel medesimo gruppo ATECO con sottocodici diversi. In un primo momento il decreto individua il fatturato (in sintesi l’ammontare di tutte le fatture emesse) poi specifica che per la riduzione del fatturato vanno considerati i ricavi previsti dal TUIR n. 917/1986 ed esclusivamente quelli rappresentati da: – i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; nonché – i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, rimanendo pertanto esclusi gli altri ed ulteriori ricavi anche se fatturati, compresi i beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Pertanto, si dovrà porre attenzione nel considerare la riduzione a solo questi tipi di ricavi, del resto considerati i ricavi caratteristici dell’attività d’impresa come chiarito dalla Circolare 13/06/2020 n. 15/E dell’Agenzia delle Entrate, quindi, quelli della gestione caratteristica, e non gli altri che comunque rappresentano ricavi. Sul piano contabile tale contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio” in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19. In considerazione di ciò, in applicazione del principio contabile OIC 12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico. Anche se non specificato nel decreto come per i precedenti contributi si ritieni che gli stessi contributi “non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sul valore aggiunto (IRAP), non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo e non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo . Ne consegue, pertanto, che tale contributo non è assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’articolo 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per poter ottenere il contributo alla data di presentazione della domanda le imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività per il quel si richiede il contributo; b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato; d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive per essere state già ‘escluse da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi. Le imprese interessate dovranno presentare esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, come per le altre del resto già concesse con i precedenti decreti sostegni, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti e comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’istanza ugualmente come era previsto per le precedenti dovrà essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale saranno fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura prevista. I contributi saranno ripartiti tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue: a) 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000,00 euro; b) 50% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000,00 e fino a un milione di euro; c) 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro. Con riferimento a ciascuna impresa istante, l’importo del contributo così come sopra determinato sarà ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato Inoltre il decreto prevede che qualora la dotazione finanziaria per la concessione dei contributi non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste dal comma Per poter verificare la capienza e i controlli del diritto al contributo e, si ritiene per dare risposte in tempi veloci e dare soddisfazione ai vari richiedenti il ristoro, il Ministero dello sviluppo economico, potrà avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione, con l’auspicio che ciò velocizzi le richieste ed i ristori giungano presto agli aventi diritto. *dottore commercialista