Di Erika Noschese
Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del cosiddetto decreto Salvini: è questa, in sintesi, la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno nel mese di agosto. Il giudice della sezione civile feriale ha infatti dato ragione ad un cittadino extracomunitario maliano – difeso dagli avvocati Gianluca De Vincentis e Luigino Di Giacomo – che chiedeva l’emissione di un provvedimento cautelare ante causam (ovvero una richiesta dal soggetto legittimato a proporre il ricorso, in un momento antecedente l’istaurazione del giudizio) che chiedeva l’immediata iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente. L’uomo, infatti, nel mese di novembre 2017 aveva ottenuto il permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Salerno, dopo più di tre mesi presente sul territorio salernitano. Lo scorso mese di aprile 2019 ha invece chiesto l’iscrizione presso l’ufficio anagrafe del suo comune di residenza, Capaccio Paestum. Una volta giunto lì, l’amara sorpresa: il responsabile dell’ufficio demografico gli ha comunicato di non poter accettare la richiesta – in virtù del decreto Sicurezza – in quanto il permesso di soggiorno per richiesta d’asilo non costituirebbe valido titolo per l’iscrizione anagrafica. Di fatti però l’articolo 13 del decreto legge numero 113/2018 non contiene alcun divieto esplicito di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo ma si limita ad escludere che la particolare patologia di permesso di soggiorno possa essere documento utile per la formalizzazione della domanda di residenza. Da qui la decisione del cittadino extracomunitario di ricorrere al tribunale di Salerno anche per dimostrare l’illegittimità del decreto Salvini. Accogliendo tale tesi, il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 9 agosto 2019, dichiara il diritto del richiedente asilo alla iscrizione anagrafica e al contempo solleva questione di legittimità costituzionale del Decreto Salvini per contrasto con gli articoli 2 3 e 16 della Costituzione. Infatti, la mancanza della iscrizione nei registri della popolazione residente preclude l’esercizio di quei fondamentali diritti che sono riconosciuti come incoercibili dal nostro ordinamento quali: l’accesso alle misure di politica attiva del lavoro per poter richiedere ed ottenere un numero di partita Iva; ai fini della determinazione del valore Isee richiesto per poter accedere alla prestazioni sociali agevolate ai fini della decorrenza del termine di nove anni per l’ottenimento della cittadinanza italiana; ai fini del rilascio della patente di guida ai sensi dell’art. 118 bis, comma 1, Cds; per poter procedere alla istruzione scolastica, all’ottenimento di una concessione commerciale per il commercio ambulante, all’esercizio di una professione, per poter godere appieno della assistenza sanitaria nazionale. Gli avvocati Gianluca De Vincentis e Luigino Di Giacomo esprimono piena soddisfazione per questa pronuncia che dà pena attuazione al principio di eguaglianza sostanziale riconosciuto dall’articolo 3 della Costituzione. Ancora una volta, Salerno smentisce l’ex ministro Matteo Salvini.