di Gregorio Pietro D’Amato
Con l’approvazione in Consiglio dei ministri del 21 gennaio scorso del nuovo decreto c.d. “sostegni ter” il CDM è intervenuto nuovamente per arginare le frodi nel panorama dei c.d.” bonus fiscali” previsti per l’edilizia e altri interventi per mitigare l’effetto negativo prodotto dalla pandemia per i vari settori economici. Uno degli interventi di maggior valore e impatto è indubbiamente il c.d. “super bonus” edilizio che prevede un credito d’imposta pari al 110% dell’importo speso per l’intervento di efficientamento energetico. Già prima il Governo era intervenuto con il provvedimento del 11 novembre con il D. L. n. 157/2021 rubricato come “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” successivamente è stato abrogato, facendo salvi gli effetti già prodotti, l’intero provvedimento per effetto del comma inserito dall’ art. 1, comma 29, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. legge di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il cui abrogato articolo è confluito, con qualche opportuna modifica- come si aveva già avuto modo di evidenziare da queste pagine quando è stato emanato- nella legge di bilancio 2022 e per contrastare le frodi ha previsto che: a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi eseguiti dai professionisti che sono abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e dai responsabili dell’assistenza fiscale; b) che i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui ai predetti interventi. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati on uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. Nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni ivi previste, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Mentre tali previsioni non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui per le spese documentate, sostenute negli nell’anno 2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. La norma adottata nell’ultimo CDM del 21 gennaio prevede che il credito d’imposta possa essere ceduto una sola volta (a meno che la cessione non sia avvenuta prima del 7 febbraio 2022). Con il nuovo intervento per contrastare le frodi che si sono, purtroppo, perpetrate per colpa di pochi, ora ne pagheranno le spese molti cittadini e imprese per bene e corrette. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una cessione, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. E saranno nulli i contratti di cessione conclusi in violazione di tali nuove disposizioni. L’impossibilità della doppia cessione riguarda, come stabilito dal nuovo decreto sostegni ter, non solo la cessione del credito e lo sconto in fattura del “superbonus 110%”ma, anche tutti gli altri interventi edilizi quali: – recupero del patrimonio edilizio; – efficienza energetica “c.d. superbonus 110%”; – adozione di misure antisismiche; – recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna; – installazione di impianti fotovoltaici; – installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; – superamento ed eliminazione di barriere architettoniche. Compresi anche tutti gli altri crediti d’imposta approvati per l’emergenza covid. In particolare: • credito d’imposta per botteghe e negozi • credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro • credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Tale nuovo intervento intende scongiurare fenomeni di infiltrazioni criminose con utilizzo fraudolento di tali provvidenze. Va detto che già con comunicazione dell’11 febbraio 2021, l’Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia aveva fornito indicazioni per la prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19. Avvertendo che il prolungarsi dell’emergenza da Covid-19 incide negativamente sulla liquidità delle imprese e delle famiglie, accentuando le tensioni finanziarie e la debolezza del tessuto economico. Ed in tale contesto il Governo ha assunto importanti iniziative per sostenere l’economia. E ancora in precedenza, con comunicazione del 16 aprile 2020 l’UIF aveva richiamato l’attenzione su alcuni fattori di rischio ed elementi sintomatici di possibili operatività illecite. Con la nuova comunicazione dell’11 febbraio 2021 sono stati forniti elementi integrativi. Nell’ambito delle misure previste per contenere gli effetti della pandemia, il riconoscimento di detrazioni fiscali a fronte dell’esecuzione di specifici interventi si accompagna alla possibilità di cedere in maniera generalizzata i relativi crediti di imposta, al fine di agevolarne la monetizzazione. In relazione a detti crediti vanno considerati i rischi connessi con: i) l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti. Ma a quanto pare il Governo è rimasto “sordo” a tali segnali di allarme anzi, prorogando i bonus, ed illudendo così molti cittadini onesti che potevano rendere più efficienti e sicuri i propri immobili usufruendo di tali notevoli ed unici benefici. In queste ore, ed ancor prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in questione, si è a conoscenza che già qualche istituto di credito non accetta più la cessione anche per lavori già iniziati, e come prima cessione dei credit d’imposta per bonus edilizi, in quanto è consapevole che non potrà a sua volta cederlo nuovamente, si ritiene avendo già esaurito l’importo che poteva utilizzare in compensazione con le proprie imposte da pagare per l’anno 2022. Questo è l’effetto che si è determinato a poche ore dall’approvazione del provvedimento in CDM e neanche per un mese di attività del nuovo anno. Prima del nuovo decreto di venerdì scorso chi aveva necessità di effettuare uno degli interventi edilizi previsti, ed in special modo, e come più comunemente conosciuto il c.d. super bonus 110%, otteneva lo sconto in fattura dall’impresa esecutrice dei lavori, dell’intero importo dei lavori fatti e, a sua volta, l’impresa cedeva tutto o parte del credito ceduto ad istituti di credito o ad altre imprese più grandi. Ora non sarà più possibile, così come sono a rischio le cessioni a lavori già iniziati a stato avanzamento e per i futuri lavori che termineranno dopo il 7 febbraio, praticamente fra pochissimi giorni. E’ inevitabile che se non si modifica la possibilità delle cessioni o utilizzo del credito, – che per inciso sembra che anche tale norma, come per quella che impedisce il ricorso agli estratti di ruolo e che si è già trattato su questo quotidiano sia stata dettata più che altro dall’Agenzia delle Entrate – l’attività di recupero ed efficientamento energetico sarà possibile eseguirlo solo sulla “carta”; in quanto, in pratica sarà molto difficile trovare imprese, ed anche istituti di credito e/o finanziari che accettano, quale primi cessionari, il credito per gli interventi realizzati o da realizzare. In precedenza, vi era una accettazione dei crediti diffusa ed a cascata, forse anche per una certa “facilità” di fare incetta di crediti, anche da parte di istituti di credito ed imprese di grandi dimensioni che hanno accettato crediti in misura superiore a quanto sia sufficiente per compensarlo con le imposte proprie per l’anno 2022, in quanto era possibile (utilizziamo il passato se non vi saranno modifiche ulteriori all’emanando decreto) cederli a loro volta e così all’infinito. La cessione si rendeva indispensabile in quanto la quota di credito non utilizzata non può essere utilizzato negli anni successivi o richiesto a rimborso come prevede attualmente la norma. Va detto che le continue cessioni sono state incoraggiate dalla circostanza che se il credito è revocato per un motivo dall’Agenzia delle Entrate, successivamente dopo aver effettuato i controlli, e ne ha accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti titolare del credito e non dei cessionari che rispondo solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto . Pertanto, se il legislatore e “non altri”, intende favorire tali interventi agevolativi e migliorativi degli immobili – e non solo come propaganda elettorale- , e per evitare che da qui a pochi giorni si blocchino i lavori per mancanza di soggetti che possano ricevere quali cessionari il credito, mantenendo una unica cessione, si dovrà necessariamente modificare l’impossibilità di portare il credito non utilizzato per gli anni futuri o eventualmente per quello in eccedenza dare la possibilità di cederlo a terzi che ne avrebbero necessità per le loro compensazioni, rendendo nel contempo, e per arginare fenomeni delinquenziali, più responsabili i cessionari per le mancate cautele di verifica per i crediti ricevuti e loro capienze per le cessioni ricevute con le compensazioni che andranno ad operare da qui a fine anno.
*dottore commercialista