Di Erika Noschese
“La notifica da parte di un soggetto pubblico non può avvenire mediante posta privata”: è la sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale che, di fatto, a disposto l’annullamento di un consistente importo a titolo di Tarsu richiesto ad un cittadino di salernitano. L’uomo, residente a Nocera Superiore, attraverso i legali Fabio Torluccio e Mario Maiorino aveva presentato ricorso contro l’agenzia delle entrate di via San Leonardo proprio a causa della somma eccessiva che avrebbe dovuto sborsare per la Tarsu, la tassa per lo smaltimento solido dei rifiuti. Già in primo grado era stata richiesta l’annullamento della somma. Nei giorni scorsi la commissione tributaria regionale della Campania non solo ha confermato la sentenza di primo grado ma ha condannato l’ente al pagamento delle spese legali. Per il giudice, infatti, “la notifica da parte di un soggetto pubblico non può avvenire mediante posta privata”, ragion per cui ne è stato disposto l’annullamento. L’uomo aveva ricevuto un atto di natura tributaria con il quale gli veniva richiesta una somma di circa 40mila euro, una serie di arretati dunque, da pagare per la Tarsu. Gli avvocati difensori hanno trovato una serie di vizi che hanno determinato, già in primo grado, l’annullamento dell’atto tra cui l’impossibilità di inviare tramite posta privata atti simili ma procedere attraverso le poste pubbliche. Il Comune, dal canto suo, ha fatto ricorso e i legali Torluccio e Maiorino hanno presentato appello incidentale e anche in secondo grado hanno trovato pieno accoglimento delle loro istanze.