Cava. Legittimi i licenziamenti di Nesi e Sorrentino - Le Cronache Cronaca
Cronaca Cava dè Tirreni

Cava. Legittimi i licenziamenti di Nesi e Sorrentino

Cava. Legittimi i licenziamenti di Nesi e Sorrentino

Con le sentenze nn. 484 e 486 depositate il 13.03.2026, il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, ha rigettato i ricorsi per impugnativa di licenziamento senza preavviso proposti dagli ex dirigenti del Comune di Cava de’ Tirreni Francesco Sorrentino e Romeo Nesi, già a capo, rispettivamente, del Settore Finanziario e del III Settore comunale.

Il Comune di Cava de’ Tirreni, difeso in entrambi i giudizi dal Prof. Avv. Marco Capece, aveva proceduto ai licenziamenti dopo aver scoperto numerose e gravissime irregolarità nei mandati di pagamento emessi e sottoscritti dal Sorrentino, che vedevano come beneficiari soggetti che non vantavano ragioni di credito nei confronti dell’ente ed erano tutti privi della necessaria preventiva determinazione dirigenziale di liquidazione.
Precisamente il Sorrentino, nei cui confronti il Comune aveva intimato, in data 13.02.2025, 3.04.2025 e 17.06.2025, tre distinti licenziamenti (i relativi giudizi sono poi stati riuniti dal Tribunale), nel periodo gennaio 2023 – novembre 2024 aveva emesso 191 mandati, disponendo complessivamente pagamenti non dovuti per euro 2.529.557,33. Parte di essi erano stati accreditati su conti “non ufficiali” intestati al Consorzio Farmaceutico Intercomunale di Salerno, del quale, all’epoca dei fatti, il Sorrentino stesso era direttore generale e il Nesi legale rappresentante, mentre 82.280,15 euro erano stati accreditati direttamente sul conto corrente di quest’ultimo mediante mandati di pagamento solo formalmente intestati alla Casa di Cura Silba s.p.a., ma in realtà recanti l’iban del conto corrente del dirigente.
Il giudice del lavoro, dopo aver respinto tutte le numerose contestazioni sollevate dal Sorrentino in ordine ai presunti vizi dei procedimenti disciplinari, escludendo la violazione del diritto di difesa, il difetto di terzietà o imparzialità dell’Ufficio procedimenti disciplinari del comune e la tardività delle contestazioni e osservando come le garanzie difensive del ricorrente non fossero state in alcun modo compromesse, ha evidenziato, sul piano sostanziale, come la condotta dell’ex dirigente, a fronte del ruolo apicale e delle responsabilità gestionali, abbia spezzato definitivamente il vincolo fiduciario con l’ente. Il Tribunale ha rilevato inoltre la connessione con la vicenda parallela del Nesi.
E in effetti al Nesi, licenziato il 27.05.2025, era stato contestato proprio di aver indebitamente trattenuto l’importo di € 82.280,15, che sapeva non essergli dovuto, trasferendone poi buona parte, circa 70.000,00 euro, su un altro suo conto, senza che potesse assumere valore il fatto che tutto l’importo fosse stato poi restituito all’ente, essendo peraltro ciò avvenuto a distanza di molto tempo e comunque solo dopo la scoperta da parte del Comune dell’irregolarità dei pagamenti. Anche in questo caso, secondo il Tribunale, la condotta del ricorrente ha leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario, integrando pienamente la giusta causa di recesso, non potendo valere neppure come attenuante la restituzione tardiva delle somme. Tutte le altre deduzioni circa presunte irregolarità del procedimento disciplinare e possibili discriminazioni nei suoi confronti sono poi state ritenute infondate e comunque non provate.
Il Tribunale, dunque, accertata in tutti e due i casi la sussistenza dei fatti contestati e la piena legittimità dei procedimenti disciplinari eseguiti dal Comune di Cava, ha ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento e respinto pertanto i ricorsi dei due ex dirigenti con tutte le relative domande ed eccezioni, confermando i provvedimenti espulsivi e condannando entrambi al pagamento delle spese di giudizio.