Salerno/Pontecagnano. Non ci sarà nessuna revisione del processo sulla neonata morta per scuotimento per la quale la madre era stata condannata a dieci anni di reclusione in via definitiva.arsi: Lo ha deciso la Cassazione respingendo il ricorso della donna, D.S., difesa da Paolo Toscano, che chiedeva un nuovo procedimento basato sulla lettera rinvenuta dopo il suicidio della madre con la quale il genitore manifestava il proprio senso di colpa per il decesso della nipote, riferendo che, dopo la sentenza di condanna della figlia, aveva potuto ricostruire la morte come dipendente dalle proprie azioni: le sovveniva il ricordo secondo il quale, nell’agosto del 2014, aveva accidentalmente fatto urtare il capo della neonata contro la portiera del veicolo sul quale si trovava. Avrebbe provocato il ferimento durante il trasporto in ospedale. Un trauma cranico che, per i periti della procura, risaliva ad un periodo antecedente ai ricoveri, anzi quelle lesioni ad entrambe le tempie e ad alcune costole erano la conseguenza di un trauma avvenuto almeno un paio di settimane prima e che avevano poi condotto all’emorragia interna per cui la bambina era stata trovata dai genitori (residenti a Pontecagnano) priva di sensi e portata in ospedale. L’inchiesta fu dell’ex pubblico ministero della procura di Salerno Roberto Penna. Scrive la Cassazione: “Quanto allaa. responsabilità della madre della piccola, la sentenza ha esaminato con motivazione del tutto immune da censure logiche il contenuto della captazione tra la predetta e la madre, in cui l’imputata ammetteva di aver fatto battere più volte la testa della piccola sulla superficie del fasciatoio; la Corte di merito ha escluso ogni pressione, da parte degli inquirenti, sulla donna, non avendo la difesa, al di là di mere affermazioni, contrastato in maniera adeguata tale conclusione. Peraltro, la Corte di merito ha esplicitato come la versione dei fatti fornita dalla mDre della neonata nel corso del colloquio intercettato fosse pienamente compatibile con le cause del decesso e le lesioni accertate in sede autoptica”.





