Consulta, divieto di terzo mandato è subito vincolante - Le Cronache Ultimora
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Consulta, divieto di terzo mandato è subito vincolante

Consulta, divieto di terzo mandato è subito vincolante

Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario è subito operativo e per essere applicato non necessita di alcuna apposita normativa delle singole regioni, perchè si tratta di una previsione in materia di elettorato passivo di competenza del legislatore statale. Lo sottolinea la Consulta nelle motivazioni del verdetto che lo scorso 9 aprile ha sbarrato la strada al terzo mandato per i governatori, con la pronuncia resa nel contenzioso tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha promosso il ricorso ai giudici costituzionali, e la Regione Campania. “La nozione di forma di governo è ristretta alla immediata definizione dei rapporti tra gli organi politici della regione, dalla quale esula la materia elettorale in senso lato, ricomprensiva del regime delle limitazioni al diritto di elettorato passivo”, rileva la Corte Costituzionale. Con questa decisione la Consulta ha sbarrato la strada al terzo mandato per il governatore campano Vincenzo De Luca, e per gli altri governatori con le stesse aspirazioni. Con la sentenza numero 64, depositata oggi e relativa all’udienza svoltasi lo scorso 9 aprile, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, per violazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, in relazione al parametro interposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f, della legge numero 165 del 2004, recante il cosiddetto divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto. La Corte costituzionale – accogliendo le ragioni del ricorso della Presidenza del Consiglio contro la legge regionale campana – ha affermato che “tale divieto è per le regioni a statuto ordinario un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”. “Esso – spiega la nota – costituisce l’espressione di una scelta discrezionale del legislatore volta a bilanciare contrapposti principi e a fungere da ‘temperamento di sistema’ rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da ‘ponderato contraltare’.” “Né il divieto posto dal legislatore statale può considerarsi costituzionalmente illegittimo perché attinente alla forma di governo, rimessa dall’articolo 123, primo comma, della Costituzione all’autonomia statutaria delle regioni ordinarie. La nozione di forma di governo – sottolinea il comunicato della Consulta – è ristretta alla immediata definizione dei rapporti tra gli organi politici della regione, dalla quale esula la materia elettorale in senso lato, ricomprensiva del regime delle limitazioni al diritto di elettorato passivo”. In via generale, “l’obbligatorietà di un principio fondamentale e la sua applicazione non possono essere condizionate dal suo espresso recepimento da parte delle leggi regionali. Sempre in via generale, anche a norme che hanno un contenuto specifico e puntuale può essere riconosciuta la natura di principio fondamentale. Il divieto del terzo mandato consecutivo ha siffatta natura, perché, come è generalmente proprio di tutti i divieti, esprime un precetto in sé specifico, che per essere applicabile non necessita di alcuna integrazione da parte del legislatore regionale, al quale, pur tuttavia, restano degli spazi ‘interstiziali’ di regolazione”, rileva la nota della Consulta. Nel caso del divieto del terzo mandato consecutivo, tuttavia, “è stato lo stesso legislatore statale – prosegue la nota – ad avere ancorato l’applicazione del principio alla legislazione regionale che in qualche modo si colleghi all’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Ne consegue che leggi delle regioni ordinarie intervenute in materia elettorale dopo l’entrata in vigore della legge numero 165 del 2004 non possono, a pena di illegittimità costituzionale, violare il principio in esame, che è ormai parte integrante dei rispettivi ordinamenti”. Nel caso della Regione Campania, il divieto del terzo mandato consecutivo “è divenuto operativo con l’entrata in vigore della legge della Regione Campania numero 4 del 2009, ossia con la legge elettorale, la quale non solo non reca alcuna disposizione che a esso illegittimamente deroghi, ma all’articolo 1, comma 3, contiene un rinvio, ‘in quanto compatibili con la presente legge, [al]le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia’.” La disposizione impugnata e contestata da Palazzo Chigi – nella parte in cui ha introdotto dopo diversi anni una specifica deroga al divieto, escludendo, nella sostanza, la computabilità dei mandati pregressi rispetto a quello in corso e quindi consentendo al Presidente della Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di essere rieletto alle prossime elezioni regionali – “si pone, dunque, in contrasto con il ricordato principio fondamentale, in violazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”. La Corte costituzionale ha infine chiarito che “nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che analoghe leggi regionali volte a impedire l’operatività del principio del terzo mandato consecutivo non sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando che la loro eventuale illegittimità costituzionale ben può essere fatta valere, nei modi previsti dall’ordinamento, in via incidentale”, conclude la nota.