di Erika Noschese
«Bisogna ragionare in maniera strutturale e incrementare il plafond». È quanto chiede Angelo Grimaldi, Fondatore del Consorzio Stabile Genea e Presidente nazionale dell’Unaco, unione nazionale Costruttori in merito all’ultima “versione” del Superbonus, approvata dal governo nazionale. Intanto, Poste Italiane ha bloccato l’acquisto di crediti del Superbonus, come fa sapere la società con un avviso pubblicato nella sezione “Superbonus e altri crediti d’imposta” del portale. «A partire dal 30 maggio 2024, non è più possibile effettuare nuove richieste di cessione di crediti d’imposta, ai sensi del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77 e s.m.i – si legge nell’avviso – Le richieste di cessione pervenute prima di tale data saranno valutate secondo i processi ordinari e la normativa vigente; al riguardo, si ricorda che Poste Italiane non assume alcun obbligo a contrarre – riservandosi, quindi, di valutare, a proprio insindacabile giudizio – l’eventuale accettazione delle singole richieste di cessione pervenute». Il decreto Superbonus è ormai ufficiale. Quali le principali novità e cosa cambia rispetto alla prima versione della misura? «Con il nuovo decreto sul superbonus 110, il governo ha introdotto una stretta alla detrazione per l’efficientamento energetico degli edifici. Secondo le ultime notizie, la cessione del credito e lo sconto in fattura infatti vengono completamente eliminati non solo per il superbonus, ma anche per gli altri bonus fiscali ed energetici. Ecco le nuove regole: l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni; si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024; al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle cifre connesse alle agevolazioni, l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. Ci sono sanzioni di euro 10.000 per l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale; come già previsto in altri casi, al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza; l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti Ace, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette». Cessione o sconto consentite in zona sismica ma su un plafond di 400 milioni di euro. Crede possa essere una soluzione? «Secondo noi il principio è ottimo, bisogna però ragionare in manera strutturale ed incrementare il plafond, questa misura consentirebbe ai cittadini di mettere in sicurezza il patrimonio immobiliare Italiano che come è noto risulta essere vetusto». Eliminazione barriere architettoniche, secondo lei è possibile? «Secondo noi non solo è possibile, ma necessario. L’eliminazione delle barriere architettoniche è un altro parametro che misura il grado di civiltà di una Nazione e l’Italia sicuramente non si tirerà indietro. È anche vero che in linea con le restrizioni operate su tutti i bonus edilizi, sono stati dati dei limiti per lo sconto in fattura e cessione del credito su alcune attività, con alcune eccezioni che penso siano molto importanti e cioè, la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e la cessione del credito sui seguenti interventi:parti comuni dei condomìni a prevalente destinazione abitativa; unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori con un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro; su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992 (in questo caso non sono previsti limiti di reddito). Spendiamo solo qualche riga in più per questo argomento poiché è bene ricordare che il decreto tutela i contribuenti che hanno già pianificato gli interventi alla luce della normativa previgente. I limiti del nuovo decreto non si applicano agli interventi per cui al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto): risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; sono già iniziati i lavori oppure è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. Una nota negativa c’è e riguarda alcune attività come l’accessibilità interna degli immobili come le porte, che non sono agevolabili». Tra le novità anche il piano Casa della Lega. Qual è la sua opinione in merito? «Innanzitutto credo che prima della conversione in legge verranno apportate modifiche e consiglio di attendere, vista la delicatezza dell’argomento ed anche alla luce delle dichiarazioni del Ministro Salvini che ha parlato di “Inizio di un percorso” si parla già di modifiche su abitabilità, altezze e superfice minima.Il Decreto è entrato in vigore il 30 maggio e si potranno sanare gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Faremo considerazioni quindi su norme contenute comunque in un decreto legge possibile oggetto di emendamenti prima della conversione in legge, che in linea di principio ci vede favorevoli perché parliamo di lievi difformità, che si erano perse anche nella memoria di chi le aveva realizzate in buona fede, siamo d’accordo senza autorizzazione, ma che di fatto non incidevano sul carico urbanistico e che però non denunciate hanno evidentemente sottratto imposte ed entrate allo Stato e che per le quali, si sono bloccate transazioni immobiliari. Infatti il decreto-legge 69/2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio, più conosciuto come “decreto salva casa 2024“, con nuove misure di semplificazione per favorire la regolarizzazione delle “lievi difformità edilizie”. La notizia è che dal 30 maggio è possibile inoltrare istanza di sanatoria ai Comuni. Abbiamo stimato che il decreto possa interessare circa il 60% del patrimonio immobiliare italiano, per il quale siano stati eseguiti interventi di trasformazione interna senza titolo come ad esempio: finestre, aperture, tramezzi spostati ecc.. Per semplificare si potranno inoltre eseguire più attività in edilizia libera come ad esempio: rimozione di barriere architettoniche; installazione di pompe di calore < 12 kw; installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA) per funzioni temporanee ecc. Sarà possibile sanare irregolarità come difformità formali, difformità edilizie interne (cd. “tolleranze costruttive”), si può evitare la doppia conformità (per difformità non sanate quando effettuate ed ora con le nuove norme divenute insanabili). Non sono sanabili gli interventi eseguiti in totale difformità di titoli edilizi, quindi si escludono le variazioni essenziali. Ultima importante novità è rappresentata dal “Silenzio assenso sulle richieste in sanatoria” Sulla richiesta di permesso in sanatoria, il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro 45 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Per le segnalazioni di inizio attività, il termine è di 30 giorni. Altra notizia è sulle tolleranze costruttive riparametrate con tolleranze che vanno dal 2 al 5% in misura inversamente proporzionale alla superficie utile. Ci preme sottolineare un aspetto importante che riguarda la demolizione di opere in totale assenza di titolo, facilitando l’attività della pubblica amministrazione, se tali opere risultassero dannose per l’assetto idrogeologico».