Salerno. Progressioni verticali, il ricorso - Le Cronache Salerno
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Salerno. Progressioni verticali, il ricorso

Salerno. Progressioni verticali, il ricorso

di Erika Noschese

Un ricorso straordinario, presentato da un agente della Polizia Municipale di Salerno, rappresentato dall’avvocato Marcello Feola, contro il Comune di Salerno. Il ricorso chiede l’annullamento di una delibera della Giunta Comunale e del relativo regolamento riguardante le progressioni verticali dei dipendenti comunali. Il dipendente del Comune di Salerno, con ultimo contratto firmato 2016 dopo una lunga trafila iniziata giugno del 2000, passando da un comando di Polizia locale all’altro, ha attualmente la qualifica di istruttore di vigilanza: alla base del ricorso c’è la contestazione del regolamento per diversi motivi, tra cui la previsione di un requisito di partecipazione che esclude chi ha subito sanzioni disciplinari superiori alla multa nei due anni precedenti, e la valutazione dei titoli di studio e delle competenze professionali. La deliberazione oggetto di contestazione e ricorso è quella della giunta comunale del Comune di Salerno n. 408 del 6 novembre 2024, avente ad oggetto: “Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali” (in attuazione dell’art. 52, comma 1 bis, penultimo periodo del d. lgs. n. 165/2001, come modificato dal d. l. n. 80/2021, convertito con l. n. 113/2021 e dell’art. 13 commi da 6 e 8 del CCNL comparto funzioni locali) – Approvazione”.Secondo l’accusa, rappresentata dall’avvocato Feola, si sostiene che il regolamento è illegittimo per violazione di diverse norme costituzionali e legislative, tra cui gli articoli 24, 113 e 97 della Costituzione, il d. lgs. n. 156/2001, il d.l. n. 80/2021, la l. n. 113/2021, l’art. 13 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021 e l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001. In particolare, secondo l’agente della Polizia Municipale di Salerno, e il suo legale, è contestabile la previsione del requisito dell’assenza di sanzioni disciplinari, la mancata specificazione della definitività delle sanzioni, l’irragionevolezza della graduazione dei punteggi per i titoli di studio e le competenze professionali, e la mancata previsione di criteri/parametri di graduazione tra il minimo ed il massimo del punteggio assegnabile. Sono queste la ragioni per cui l’agente ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento degli atti impugnati e la condanna del Comune di Salerno al pagamento delle spese legali. PUNTI CHIAVE DEL RICORSO. Su tutti, all’interno del documento presentato dall’avvocato Feola emerge l’illegittimità del requisito di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla multa nei due anni precedenti all’indizione della procedura. Secondo l’accusa, infatti, è lecito considerare che tale requisito sia illegittimo in quanto confliggente con le disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, che non prevedono l’assenza di procedimenti disciplinari come requisito di partecipazione alle procedure di progressione verticale. A ciò si aggiunge un secondo punto, legato all’illegittimità dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti per i titoli di studio e le competenze professionali. Secondo l’agente, tali criteri e punteggi sono da ritenersi assolutamente irragionevoli e lesivi dei propri diritti, in quanto non tengono conto della significativa differenza tra percorsi di studi strutturalmente e qualitativamente diversi. Nel ricorso si legge che le modalità esecutive delle progressioni verticali, definite “straordinarie” o “transitorie”, hanno modalità esecutive totalmente differenti rispetto a quanto previsto dalla legge. Citando testualmente: “Dal ricostruito ordito normativo, legislativo e contrattuale, di riferimento, viene immediatamente in evidenza che le due procedure di progressione verticale sono nettamente differenziate dal punto di vista dei requisiti di accesso e degli elementi valutativi”.