Pina Ferro
Raccontavano di aver visto il papà e la nonna denudarsi e mostrare i genitali invitandoli a toccarli. Dopo sette anni da quella denuncia il collegio giudicante della prima sezione penale del tribunale di Lagonegro ha assolto, perchè il fatto non sussiste, Antonio G. 52 anni e sua madre Angela P. 83 anni, entrambi Sala Consilina. Nelle motivazione rese dai giudici, a supporto della decisione di assolvere i due imputati vengono evidenziate alcune contraddizioni emerse nel corso del dibattimento e il condizionamento della madre. Era il 2010 quando per madre e figlio comincia l’incubo. Fu la moglie di Antonio P. a rivolgersi alla magistratura. La denuncia, corredata da registrazioni di dialoghi con i figli, arrivò quasi contestualmente all’iter della separazione dal marito. All’epoca l’ex moglie raccontò che durante l’iter della separazione consensuale, aveva notato un atteggiamento strano nei figli, spesso silenzioso e triste, successivamente agli incontri con il padre presso l’abitazione della nonna paterma, in cui si era trasferito l’uomo. Sempre secondo la donna i figli, che all’epoca avevano 10 – 5 e 4 anni erano strani anche a scuola. Non erano più quelli di un tempo. Circostanza questa che fu smentita in aula dalle insegnanti del primo figlio il quale descrisse il ragazzo come un alunno diligente con ottimi voti a scuola e per nulla chiuso. Nella denuncia veniva raccontato che l’ex marito, sempre stando a quanto detto dai minori “compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere i figli minori ad avere rapporti sessuali, dicendo loro….. dovete fare l’amore con papino… perché non mi sbaciucchiate sul corpo, sulla bocca, sul pisellino”, e ancora nella denuncia si legge anche che la nonna in un’occasione “si alzava la gonna e si abbassava gli slip, chiedendo agli stessi di baciarle le natiche e tutto il corpo, di baciarla “in bocca”” Nelle motivazioni a corredo dell’assoluzione si legge che permane “il ragionevole dubbio che le dichiarazioni siano state frutto di condizionamento reciproco tra i bambini o, in qualche modo, indotte dai comportamenti ingerenti della madre. Invero, ì dubbi sulla credibilità soggettiva ed oggettiva della donna fondati, peraltro, sulla concomitanza della separazione al momento della presentazione della denuncia, sulla confusione emotiva ingenerata dai racconti dei propri figli, sulla registrazione delle conversazioni tenute con i minori al solo fine di premunirsi di un sostegno informatico…”. Inoltre, nel corso della fase dibattimentale so no venute fuori “alcune divergenze ed incongruenze tra i fatti da lei riferiti e quanto appreso dai testi della difesa, ( ad esempio la circostanza relativa all’andamento scolastico dei minori…”. Neppure l’incidente probaorio effettuato a suo tempo è riuscito a chiarire i dubbi. “Pur in presenza di dichiarazioni accusatorie plurime riferite dai minori il dubbio circa la genuinità di tali dichiarazioni e quindi sull’esistenza di una induzione volontaria o di condizionamento anche inconsapevole nei confronti de propri figli appare fondato su concreti elementi fattuali e su argomentazioni logiche condivisibili per cui deve considerarsi obiettivamente ragionevole e tale da non consentire un’affermazione di responsabilità degli imputati”.