Lloyd’s Baia Hotel, il Tar boccia Marinelli - Le Cronache Salerno
Cronaca Salerno

Lloyd’s Baia Hotel, il Tar boccia Marinelli

Lloyd’s Baia Hotel, il Tar boccia Marinelli

Non ci sarà un adeguamento della struttura turistico ricettiva Lloyd’s Baia Hotel e archiviata la proposta di project financing per la “Realizzazione e gestione di un parcheggio a rotazione, riqualificazione urbanistica dell’area ovest di via Ligea. Lo ha stabilito il Tar di Salerno che ha respinto il ricorso proposto dall’Immobiliare Marinelli dopo la decisione del Comune di Salerno ha disposto la decadenza di alcune proposte di project – financing, tra le quali quella finita dinanzi al Tribunale amministrativo regionale. Secondo la ricorrente, infatti, l’Amministrazione ha provveduto alla immediata archiviazione della proposta “senza chiedere eventuali modifiche per poter procedere ad una concreta valutazione e, ove necessario, conformazione all’interesse pubblico”. Per il tribunale amministrativo regionale bene ha fatto la giunta comunale ad agire in quanto di sua competenza e non del consiglio comunale. “La richiesta di modifica può riguardare unicamente le proposte che in sé manifestano una qualche rispondenza agli interessi pubblici, al fine di assicurarne la piena consonanza, ma non quelle iniziative che, invece, si rivelano in radice non coerenti con gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione – si legge nella sentenza del Tar – La disciplina di riferimento considera, infatti, la richiesta di modifica del progetto come meramente eventuale, non risultando l’approvazione della proposta presentata, anche a seguito delle modifiche richieste, esito necessario dell’attività avviata; è ben possibile quindi che l’iniziativa prospettata sia ritenuta di per sé estranea alle esigenze dell’Amministrazione e pertanto non suscettibile di modifica. La fase preliminare della procedura di project financing è infatti caratterizzata da amplissima discrezionalità amministrativa, in quanto volta alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi lìaccoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore; logica di fondo che ispira tutta la fase preliminare di scelta e di approvazione della proposta di project financing da sottoporre poi a pubblica gara, dunque, è quella della collaborazione, in funzione del perseguimento del pubblico interesse, tra promotore ed Amministrazione. Per questo, la disciplina di riferimento, da sempre, contempla la facoltà e non l’obbligo dell’Amministrazione di invitare un proponente ad apportare modifiche al progetto». Per il tribunale amministrativo regionale tutti i progetti esaminati riguardano operazioni di realizzazione di parcheggi, sia pure in diversi contesti, con la conseguenza che l’Amministrazione ha motivato la propria determinazione esponendo le ragioni fondamentali e comuni che suggeriscono il rigetto delle diverse iniziative. L’intervento in questione, non inserito nella programmazione triennale dell’Ente, contemplava la realizzazione di un “parcheggio interrato a rotazione su due livelli per un totale di 349 posti auto (primo livello interrato di 241 posti auto, di cui 123 in vendita; secondo livello fuori terra di 108 posti auto), il riassetto completo della viabilità, compresi fermata bus e relative attrezzature, la realizzazione di un giardino pensile, la sistemazione dell’area parcheggi a servizio dell’hotel, nuova hall con annessi spazi di pertinenza (uffici, depositi) e collegamenti verticali (ascensori), ristorante, sala eventi, auditorium, centro benessere”. L’Amministrazione ha quindi evidenziato al riguardo un mutamento delle esigenze nonché una variazione delle condizioni normative ed economico-finanziarie sussistenti all’epoca della presentazione della proposta. “La motivazione, seppur non particolarmente specifica, è espressione di quell’ampia discrezionalità nella valutazione delle proposte della specie da parte dell’Amministrazione ricevente, normalmente riconosciuta dalla giurisprudenza – si legge ancora nella sentenza – Risulta indimostrata la permanenza dell’esigenza di parcheggi e “delle opere connesse” nell’ambito dell’area in questione nonché la destinazione della medesima a parcheggio. Anche a prescindere da tale profilo occorre poi considerare che la proposta avanzata dalla ricorrente risulta particolarmente articolata e comporta pesanti ricadute sulla viabilità nonché interventi su strutture private, anche in termini di ampliamento. Ciò pertanto rende non rilevante l’argomentazione secondo cui la pianificazione urbanistica conserverebbe la destinazione dell’area a parcheggio; tale astratta destinazione non rende di per sé la proposta collimante con le esigenze dell’Amministrazione, in quanto non dà pienamente conto dei più numerosi e complessi interessi che gravitano intorno alla zona e che meritano di essere valutati in una più ampia prospettiva, ai fini del positivo apprezzamento del progetto. Considerato che l’intervento in questione non si limita alla realizzazione di un parcheggio ma comporta opere ulteriori ed impattanti su aree pubbliche e private, la proposta è stata correttamente valutata tenendo conto anche degli effetti che la realizzazione dell’intero progetto può avere sul territorio, traendone conseguenze circa la concreta rispondenza agli obiettivi e alle priorità dell’Amministrazione, come altrettanto concretamente declinati al momento della valutazione. Risulta pertanto improcedibile l’ultimo motivo di ricorso nella parte in cui fa riferimento alla scadenza del termine previsto per la valutazione della proposta, in quanto il provvedimento impugnato risulta sufficientemente supportato dalle motivazioni che hanno resistito alle censure già respinte”.