di Monica De Santis
Non è valida l’autocertificazione ex articoli 46,47,48 Dpr 445/2000. Non è valido il documento sostitutivo della certificazione verde (green pass). A togliere ogni dubbio sulla validità di questo è l’avvocato salernitano civilista Ugo Bisogno, dopo che nei giorni scorsi, ci erano giunte diverse segnalazioni, da parte di gestori di locali e non solo, di persone che si sono presentate in ristoranti al chiuso e ad eventi a pagamento mostrando questo tipo di autocertificazione affermando che questa dava loro diritto di poter entrare senza nessun problema, anche se non vaccinate. “Questa certificazione non è valida. Per tanto i ristoratori, i baristi e gli operatori culturali, che in questo momento sono coloro che devono far accedere i loro clienti solo se muniti di green pass, devono, per evitare di avere sanzioni, seguire la normativa emergenziale che ha dato il Governo, quindi l’indicazione è l’accesso esclusivamente mediante green pass, che deve essere anche controllato con l’applicazione che ha messo a disposizione il ministero e con la verifica dei documenti di riconoscimento. Oppure si può accedere anche con tampone fatto entro le 48 ore prima. Anche perchè se queste autodichiarazioni sono esplicite, ovvero fatte da coloro che non vogliono vaccinarsi, i gestori dei locali o delle strutture culturali non hanno nessuna difficoltà ad impedirne l’accesso attenendosi a quanto disposto dal Governo. Anche perchè l’unico riferimento normativo che viene fatto in questa autocertificazione che sta girando da qualche giorno, è il famoso regolamento europeo 953/2021, paragrafo 36. Ora questo paragrafo, effettivamente vieta la discriminazione tra chi si è vaccinato, chi non si è vaccinato o perchè è in attesa, o perchè non vuole o perchè non può. Però è chiaro che come ogni cosa va letta all’interno del contesto”. Possiamo spiegarlo meglio? “Se leggiamo tutto il regolamento europeo, è chiarissimo nel sancire sempre la solita libertà di scelta, però è altrettando vero che la libertà di circolazione può essere vincolata e questo lo dice anche la nostra costituzione, non è che lo dice soltanto il regolamento europeo, per motivi urgenti legati alla salute pubblica. E questa limitazione può essere accordata nel momento in cui c’è come tutela primaria l’interesse della salute pubblica. Allora se l’interesse primario è la salute pubblica, il Governo può limitare la libertà costituzionale di circolazione delle persone, perchè l’interesse superiore è quello, appunto, della tutela della salute pubblica. Questo è sia il presupposto del regolamento europeo che il presupposto del provvedimento che ha introdotto l’obbligo del green pass”. Cosa direbbe ai ristoratori e agli operatori culturali? Quindi a tutti i ristoratori mi sentirei di dire, ancora una volta di affidarsi esclusivamente al green pass e controllate che sia valido. Eventuali autocertificazioni o altro consiglio di non prenderle proprio in considerazione, a meno che, l’autocertificazione non vada a dichiarare l’impossibilità di fare il vaccino, non la non volontà. Però coloro che non possono fare il vaccino, sono comunque tenute, per accedere nei luoghi dove ci vuole il green pass, a fare il tampone. Perchè la norma di chiusura del sistema relativa al green pass è proprio questa, cioè poichè lo Stato ad oggi, non è stato ancora in grado di vaccinare tutti, di convocare tutti, lo Stato non può imporre esclusivamente la doppia vaccinazione come criterio d’accesso, perchè non avendo messo tutti i cittadini nella condizione di essere vaccinati con doppia dose, allora non può limitare così pesantemente la circolazione. Questo sempre per quel discorso della ponderazione tra valore costituzionale della libertà di circolazione e limitazione della circolazione per la tutela della salute pubblica. Quindi accanto al discorso del green pass c’è il discorso del tampone che deve essere fatto ed avere esito negativo entro le 48 ore prima”. I ristoratori o gli operatori che non sanno che questa autocertificazione è falsa, rischiano comunque una sanzione in caso di controllo se fanno accedere queste persone? “Si, si viene comunque sanzionati. Mentre il cliente oltre alla sanzione prevista dalla normativa, rischia anche ulteriori sanzioni per ogni dichiarazione che avrà indicato nell’autocertificazione”.