di Pina Ferro
Il mancato rispetto del termine di preavviso per il rilascio anticipato di un immobile dà diritto al risarcimento del danno. A stabilirlo è stato il tribunale civile di Salerno a cui si era rivolto un locatore. Il conduttore, oltre agli affitti arretrati deve versare al proprietario dell’immobile anche il danno quantificato dal giudice. Qualche tempo fa, A.P. concede in locazione un appartamento uso abitativo a R.S.. R.S-conduttrice con raccomandata, mesi fa, ha comunicato al locatore la volontà di recedere anticipatamente al contratto di fittoma senza rispettare il termine di preavviso disposto dalla legge e richiamato ritualmente nel contratto. Nasce una controversi che finisce in Tribunale. A rivolgersi ai giudici è stato il locatore il quale ha citato in giudizio il conduttore onde ottenere il risarcimento del danno per l’irritualità del preavviso di rilascio, nonché il pagamento di canoni arretrati. Il conduttore a questo punto si è costituito in giudizio, adducendo un proprio diritto al risarcimento del danno scaturente da presunte infiltrazioni dell’immobile locato. Il giudice Grazia Di Costanza–accogliendo le richieste del locatore rappresentato dallo Studio Legale Caponigro – De Luca del Foro di Salerno – ha chiarito in modo certosino i termini della controversia, evidenziando il diritto indiscusso del proprietario dell’immobile a ottenere il pagamento dei canoni arretrati: l’obbligo del conduttore al pagamento dei canoni nasce dal contratto di locazione e il conduttore non può sottrarsi al pagamento del corrispettivo salvo l’ipotesi estrema in cui l’immobile non sia più godibile dal conduttore per causa sopravvedute. In conclusione, il Tribunale civile ha rigettato integralmente la domanda del conduttore e accolto in toto la domande del locatore, ivi compresa la richiesta di risarcimento danno per il mancato rispetto del termine di preavviso in caso di recesso anticipato. Il danno quantificato in € 1.300 euro, oltre le somme dovute per i canoni arretrati, oltre interessi e spese legali.