La norma antirave varata dal governo Meloni era necessaria? «La risposta è affermativa se voleva essere un segnale di “cambio di passo”» ma è «completamente negativa su un piano generale di politica criminale, dal momento che disposizioni specifiche sul fronte penale atte a fronteggiare tali situazioni già esistevano». Parla così il professore Andrea Castaldo, ordinario di diritto penale all’università di Salerno, sollecitato a commentare il decreto che introduce l’articolo 434 bis nel codice penale. Castaldo manifesta le sue perplessità. «Si tratta di un reato di pericolo la cui commissione si realizza anticipatamente nella ‘invasione di terreni o edifici», spiega, ma «è evidente che questo scopo è implicitamente esistente e sarà quindi ritenuto in re ipsa, dal momento che non si vede perche’ cinquanta persone dovrebbero riunirsi». Per il docente, «uguale indeterminatezza investe anche l’ulteriore descrizione del fatto tipico, cioè l’ipotesi in cui dal raduno possa “!derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”». Cataldo quindi fa un esempio apparentemente paradossale: «Il motoraduno degli Harleysti in un terreno comunale abbandonato costituirà reato se avverrà in condizioni non ottimali per prevenire il contagio di malattie infettive o da Covid?». «Non è mero esercizio di fantasia – puntualizza – dal momento che la norma richiede unicamente e semplicemente la possibilità che ciò comporti un pericolo per l’ordine pubblico e non la sua effettiva realizzazione». «Ancora una volta l’interpretazione e i confini saranno lasciati alla giurisprudenza», sottolinea penalista. Quanto alle pene previste, «a reclusione da tre a sei anni è abbastanza alta e crea distonie all’interno dell’ordinamento penale, rispetto ad altri reati egualmente o maggiormente gravi, ma sanzionati con pene inferiori. La pena superiore a cinque anni di reclusione comporta la possibilità di disporre intercettazioni, soluzione che curiosamente contraddice il programma governativo del limitare il ricorso a tale strumento invasivo». «Ai compilatori dell’articolo 434 bis del codice penale vanno riconosciute sicuramente le attenuanti generiche, poichè l’intenzione, in sè non deprecabile, era quella di cercare di porre fine a un fenomeno del tutto biasimevole, quale quello dei rave party ed in generale di chi non ha rispetto per le basilari regole di convivenza civile – dice ancora – ma si sa che le vie dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni. Mi auguro che, in sede di conversione, se non proprio un’abiura, vi sia quantomeno un ravvedimento operoso».
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