Eboli. Regolamento comunale e refusi. La versione di Paolo Polito - Le Cronache Provincia
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Eboli. Regolamento comunale e refusi. La versione di Paolo Polito

Eboli. Regolamento comunale e refusi. La versione di Paolo Polito

di Paolo Polito

«Caro Peppe, per quanto l’ostilità mia nei confronti di questa Amministrazione sia assoluta e manifesta, devo dire che l’accusa è infondata, questa volta non posso darti ragione. A parte il refuso di stampa, per effetto del quale mancano, nel documento disponibile sul sito, le seguenti parole … “previa comunicazione”, ti rappresento che il comma 6 dell’art.12 del Regolamento, nel testo originario (25.02.2002), in quello successivo (26.03.2013) e in quello attuale (31.01.2023), ha avuto sempre la stessa formulazione: “Il Commissario che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, ad ogni effetto, per l’intero corso della seduta, da un Consigliere del suo stesso Gruppo, previo comunicazione al Presidente della Commissione da parte del Capo Gruppo”. Per comprendere la ratio della norma contenuta nel comma 6, occorre analizzare due aspetti fondamentali relativi al funzionamento delle Commissioni: 1) Il voto di rappresentanza (c.d. voto plurimo); 2) Il ruolo del Capogruppo. Riguardo al primo aspetto, il comma 5 dell’art. 10 attribuisce al singolo Commissario la rappresentanza in Commissione in ragione del numero complessivo dei componenti il Gruppo consiliare, nel rispetto – tra l’altro – del comma 1 dello stesso articolo. Il voto plurimo, o voto per rappresentanza di Gruppo, conferisce una particolare valenza alla presenza del singolo Commissario, che svolge quelle precise funzioni (relative alla Commissione) in rappresentanza del Gruppo e, quindi, per delega dello stesso. Riguardo al secondo aspetto, il ruolo del Capogruppo è di maggiore responsabilità, rispetto a ciascun altro componente, e di rappresentanza dell’intero Gruppo. In tal senso, leggi il comma 1 dell’art.10, nella parte in cui recita: “… il Presidente del Consiglio Comunale richiede, ai capigruppo consiliari, la “designazione” dei rispettivi rappresentanti in seno alle Commissioni”. E poi, il comma 2, che recita: “Decorso infruttuosamente il termine di 10 giorni dalla richiesta sarà nominato il consigliere capogruppo”. Appare evidente il ruolo di rappresentanza, anche suppletiva, del Capogruppo. In buona sostanza, il Gruppo (e per esso il Capogruppo) designa (cioè, delega) il Consigliere. Il delegato non può – a sua volta – delegare, perché ciò non è chiaramente detto nella disposizione regolamentare, e perciò escluso; in caso di sua “assenza” (con o senza giustificazione) ai lavori della Commissione, la rappresentanza del Gruppo “torna” nella disponibilità del Gruppo e, per esso, del Capogruppo, il quale può sostituire il Commissario assente con altro membro del Gruppo e, quindi, anche con se stesso. In definitiva, è sbagliato parlare di “delega”, termine che – peraltro – non compare nel testo del Regolamento, per la parte in esame. La ratio, ripeto, è preservare la rappresentanza del Gruppo all’interno di ciascuna Commissione. Un esempio potrà chiarire meglio l’assunto: un Gruppo di 3 componenti designa “Tizio”, quale unico componente (di quel Gruppo) nella Commissione A; Tizio, per motivi di “distanza politica”, diserta sistematicamente (ma nel pieno diritto e rispetto delle sue prerogative) i lavori della Commissione A e non “delega” alcun altro membro dello stesso Gruppo; ne deriva, di fatto, che quel Gruppo non è rappresentato all’interno della Commissione A e non può dare il proprio contributo ai lavori. In questa logica deve essere interpretato, a mio parere, il potere conferito al Capogruppo di “sostituire” il Commissario assente; potere che può esercitare, dopo l’accertamento dell’assenza, con una semplice “comunicazione” al Presidente della Commissione. Appare superfluo sottolineare che la dicitura, in uso comune sui fogli presenza, “per delega di” non è corretta e andrebbe modificata in … “in sostituzione di”. Altra cosa è il diritto del Capogruppo di partecipare ai lavori di una Commissione (di cui non è componente effettivo), ai sensi del comma 8 dell’art.10. Infatti, il Capogruppo ha il diritto di partecipare a quei lavori, anche in presenza di un Commissario del suo stesso Gruppo, ma “senza diritto di voto” e – aggiungerei – senza indennità di presenza e senza che il suo nome sia computato per la verifica del numero legale. Conclusioni: il Capogruppo può sostituire, anche personalmente, il Consigliere/Commissario assente, con pieno diritto di partecipare ai lavori della Commissione, con i poteri del Commissario effettivo e con diritto a percepire l’emolumento assegnato.