di Pina Ferro
Incassa una somma di denaro per la vendita di un loculo al cimitero di Salerno; dipendente infedele intasca la somma rilasciando una falsa ricevuta: i giudici di secondo grado condannano il comune di Salerno.
“Ha diritto alla restituzione delle somme versate e al risarcimento del danno colui che corrisponde un quantum a un funzionario comunale per l’assegnazione di un loculo dietro il rilascio di una ricevuta di cui si accerti successivamente la falsità con il configurarsi del reato di truffa”. È quanto ha deciso la Corte di Appello di Salerno in riferimento ad una vicenda che vedeva coinvolto un dipendente del Comune di Salerno.
A.R., difeso dallo studio legale associato Orlando Caponigro – Antonella De Luca del foro di Salerno – qualche tempo fa si era recato presso gli uffici comunali ed aveva versato la somma di 3.500,00 euro in contanti a un dipendente comunale a titolo di assegnazione di un loculo. Incassata la somma il dipendente comunale incaricato ha rilasciato una ricevuta redatta su carta intestata del Comune di Salerno, avente firme e timbri ufficiali. Con il passare del tempo A.R. ha scoperto che la somma era stata illecitamente incassata dal funzionario e che la ricevuta rilasciata non attribuiva nessun diritto, essendo
falsa e creata col fine di truffare l’utente. I giudici di secondo grado di Salerno, chiamati ad esprimersi sull’appello proposto dal Comune di Salerno, già condannato in primo grado, pone alla base della propria decisione il rapporto
organico tra dipendente Comunale e Amministrazione Pubblica; ovvero ha conclamato la responsabilità del Comune per la truffa compiuta dal proprio dipendente nello svolgimento delle pubbliche funzioni ed ha rigettanto l’appello proposto dal Comune confermando il diritto dell’utente alla restituzione della somma versata, oltre al risarcimento del danno, con condanna alle spese di lite. La Corte, riportandosi a una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite numero 13246/2019, ha così argomentati la sentenza emessa: “l’Ente Pubblico
risponde civilmente del danno cagionato a terzi del fatto penalmente rilevante del proprio dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali o egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di causalità necessaria con le funzioni o poteri che esercitava o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto di terzi – non sarebbe stato possibile, ex nesso di causalità, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi o illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”. Sembra che siano numerosi i cittadini salernitani che si siano trivato di fronte allo stesso raggiro denunciato da A.R.
falsa e creata col fine di truffare l’utente. I giudici di secondo grado di Salerno, chiamati ad esprimersi sull’appello proposto dal Comune di Salerno, già condannato in primo grado, pone alla base della propria decisione il rapporto
organico tra dipendente Comunale e Amministrazione Pubblica; ovvero ha conclamato la responsabilità del Comune per la truffa compiuta dal proprio dipendente nello svolgimento delle pubbliche funzioni ed ha rigettanto l’appello proposto dal Comune confermando il diritto dell’utente alla restituzione della somma versata, oltre al risarcimento del danno, con condanna alle spese di lite. La Corte, riportandosi a una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite numero 13246/2019, ha così argomentati la sentenza emessa: “l’Ente Pubblico
risponde civilmente del danno cagionato a terzi del fatto penalmente rilevante del proprio dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali o egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di causalità necessaria con le funzioni o poteri che esercitava o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto di terzi – non sarebbe stato possibile, ex nesso di causalità, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi o illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”. Sembra che siano numerosi i cittadini salernitani che si siano trivato di fronte allo stesso raggiro denunciato da A.R.