di Andrea Pellegrino
Alberico Gambino era incandidabile e per la Prefettura di Salerno decade dalle funzioni e tutti gli atti fino ad ora prodotti sono nulli, compresi quelli per la composizione della giunta. Il Comune di Pagani torna nel caos dopo la pronuncia della Prefettura che interpreta la sentenza della Cassazione pubblicata pochi giorni dopo la vittoria di Alberico Gambino al ballottaggio contro l’uscente Salvatore Bottone. Per la Cassazione, Gambino doveva superare un turno elettorale prima di tornare in pista. Turno elettorale che per Ministero degli Interni, ed ora per la Prefettura, coincideva con quello del mese scorso. Tra le ipotesi al vaglio quella di un commissariamento, prima di far ritornare Pagani alle urne ma naturalmente si attende il provvedimento del Ministero dell’Interno, poi si valuterà anche l’eventuale ricorso. I tempi non potrebbero essere brevi e ciò comporterebbe il blocco delle attività amministrative di Palazzo San Carlo. La strada da seguire è quella utilizzata per la legge Severino: il provvedimento dovrà essere impugnato davanti al giudice civile. Strada in salita, però: nel parere della Prefettura si fa riferimento già ad un precedente e a una sentenza pronunciata dal tribunale di Napoli nord.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.
I fatti si riferiscono al 2012, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale di Pagani. Nel 2014 la prima sentenza sfavorevole a Gambino: nessuna candidatura alle elezioni regionali, provinciali e comunali, da svolgersi nella Regione Campania, con riferimento al primo turno elettorale successivo allo scioglimento. Una tesi, questa, sostenuta dal Ministero dell’Interno e accolta anche in Appello e ora passata in giudicato in Cassazione. Respinte le eccezioni presentate da Gambino, assistito dall’avvocato romano Angelo Clarizia, dopo la rinuncia dell’intero suo collegio difensivo: per il Palazzaccio, la richiesta del Ministero dell’Interno è ed era giusta. Una sentenza che arriva come un fulmine a ciel sereno nel mentre Gambino indossa nuovamente la fascia tricolore nella sua Pagani. E’ un passaggio della sentenza ad accedere i riflettori: «L’essere le elezioni amministrative del 25/26 maggio 2014 il “primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale”, contemplato dall’articolo 143 comma 11 del d.lgs. 267/2000 ai fini dell’operatività della misura dell’incandidabilità, viene contestato dal Ministero controricorrente, atteso che, a quell’epoca, la sentenza di primo grado, di declaratoria della incandidabilità del ricorrente, non era ancora divenuta definitiva». Una tesi, questa, sostenuta ora anche dalla Prefettura. In bilico c’è anche il seggio regionale di Alberico Gambino. All’epoca si candidò proprio in attesa del verdetto della Cassazione. LA DIFESA.
Al fianco di Alberico Gambino ci sono i legali Lorenzo Lentini e Nicola Scarpa. Si attendono gli atti ufficiali prima di tracciare la strada difensiva. Per ora sul tavolo ci sono la sentenza della Cassazione e il parere della Prefettura che anticipa l’avvio della procedura di decadenza.