Presidente p.t. della Commissione Elettorale del Comune di Pagani e ai membri, al Prefetto, al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore Vito Colucci, ad Antonio Centore Procuratore della Repubblica di Nocera, al ministro degli Interni Salvini e all’avvocatura dello Stato. L’esposto riguarda la candidabilità di Gambino, come riconosciuto dalla sentenza della Corte di Cassazione.“Le cause di incandidabilità alla carica di amministratore locale (cfr. artt. 56 e 58 del d.lgs 267 del 2000) si riferiscono ad uno status di inidoneità funzionale assoluta e non rimovibile da parte dell’interessato- si legge nella nota- È, pertanto, incontestabile che il sig. Alberico Gambino sia titolare di uno status di inidoneità funzionale assoluta e non rimuovibile a ricoprire cariche elettive nel Comune di Pagani.
È infatti evidente che il sig. Gambino sia, allo stato, privo di un essenziale requisito soggettivo per esercitare il munus elettivo di Sindaco del Comune di Pagani.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 1747/2015, hanno ritenuto che “la misura interdittiva della incandidabilità dell’amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso o similare (…), privando temporaneamente il predetto soggetto della possibilità di candidarsi nell’ambito di competizioni elettorali destinate a svolgersi nello stesso territorio regionale, rappresenta un rimedio di extrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare, e a salvaguardare così beni primari dell’intera collettività nazionale.” Di certo la pronuncia della Suprema Corte riconduce la incandidabilità all’accertamento giudiziale definitivo. (Cfr. anche Cass. 18696/2015). Alla data dell’11 giugno 2019, data di pubblicazione della ordinanza n. 15725/2019, il procedimento elettorale per l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali del Comune di Pagani non era concluso, non era infatti intervenuto l’atto di proclamazione degli eletti. Il verbale di proclamazione degli eletti è di due giorni successivo alla data di pubblicazione dell’ordinanza.Discende una prima e dirimente conseguenza coerente con il principio generale de il jus superveniens pienamente operante nei procedimenti amministrativi. Il principio richiamato impone, per costante giurisprudenza, l’applicazione dei principi e delle norme sopravvenute ai procedimenti in corso. Nella specie la regula juris disciplinante la condonabilità del sig. Alberico Gambino è contenuta nella richiamata ordinanza della Suprema Corte. Consegue che, la pronuncia della Suprema Corte statuiva in maniera definitiva l’incandidabilità del sig. Alberico Gambino doveva trovare inderogabile applicazione all’attività di proclamazione degli eletti, ricomprese nel procedimento elettorale concluso successivamente alla data di pubblicazione dell’ordinanza più volte richiamata.
È, pertanto, incontestabile che la pronuncia della Corte di Cassazione trova applicazione agli atti del procedimento elettorale non ancora pervenuto a conclusione.
È superfluo sottolineare che nella previsione dell’art. 41 del d.lgs 267/2000 il verbale di proclamazione degli eletti ha la funzione di accertare, prima di procedere alla proclamazione, l’assenza di condizioni ostative al conferimento del munus di Sindaco.
È, pervero, innegabile che la causa di incandidabilità è applicabile al turno elettorale in itinere.
A dimostrazione della inesistenza dei presupposti per la proclamazione del sig. Gambino alla carica di Sindaco del Comune di Pagani si richiamano le “Istruzioni per le operazioni dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni” emesse dal Ministero dell’Interno con pubblicazione n. 21, secondo cui “Effettuate le operazioni indicate nel paragrafo precedente, il presidente dell’adunanza Prima di Procedere alla proclamazione del Sindaco, verifica – anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso – che, nei confronti del candidato sindaco per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Qualora il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo e sia stata individuata una condizione di incandidabilità, l’adunanza procede, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione.”.
È pertanto incontrovertibile la nullità della proclamazione del sig. Alberico Gambino.
Si richiama a sostegno della nullità dell’atto di proclamazione degli eletti il dato cronologico della posteriorità dello stesso alla pubblicazione della più volte richiamata ordinanza della Suprema Corte.
L’atto di proclamazione, infatti, è cronologicamente successivo alla pubblicazione della più volte richiamata sentenza della Suprema Corte che statuisce in via definitiva l’incandidabilità del Sig. Gambino e ne determina ex lege la nullità.
L’art. 10, comma 3 del d.lgs 325/2012 (c.d. legge Severino) dispone, in ipotesi di provvedimento definitivo di incandidabilità, che “l’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse.”
La norma è applicabile anche alle ipotesi di incandidabilità stabilite dal comma 11 dell’art. 143 del d.lgs 267/2000, che ha interessato il sig. Gambino, in virtù dell’art. 16 della medesima legge Severino secondo cui “Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l’accertamento dell’incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.“
Il dato normativo, pertanto, impone al Presidente della Commissione Elettorale presso il Comune di Pagani di revocare il verbale di proclamazione del sig. Alberico Gambino eletto alla carica di Sindaco del Comune di Pagani per assenza del requisito soggettivo essenziale stabilito dal comma 11 dell’art. 143 del T.U.E.L. e per la correlata nullità del verbale di proclamazione del sig. Gambino quale Sindaco del Comune di Pagani.
È incontestabile, fermo tutto quanto precede, l’abnormità giuridica della tesi che asserisce legittimo il conferimento del munus di Sindaco a un soggetto riconosciuto incandidabile.
Ciò rende superflua ogni ulteriore considerazione.
Si richiama quanto riconosciuto dalla S.C. circa la attività svolta dall’allora Sindaco del Comune di Pagani “come accertato dalla Corte d’appello, la proposta del Ministro dell’Interno faceva espresso riferimento al Sindaco del Comune di Pagani, quale soggetto che aveva concorso a provocare la misura di cui all’art. 143 citato, e richiamava la relazione prefettizia, che ne costituiva parte integrante, in cui erano stati indicati i soggetti per i quali era stata chiesta la pronuncia di incandidabilità, tra cui il ricorrente.”
Si ritiene, pertanto, doverosa la revoca del verbale di proclamazione di elezione del sig. Alberico Gambino alla carica di Sindaco del Comune di Pagani”.