di Andrea Pellegrino
Domenico Barletta è l’unico che formalmente ha rinunciato alla prescrizione. De Luca e Di Lorenzo, invece, no. Per loro, ed in particolare per l’attuale governatore della Campania, c’è stato solo un annuncio, senza un seguito formale. Così i due, nonostante il ricorso in Cassazione della Procura generale della Repubblica contro la sentenza di Appello che ha assolto i tre imputati nell’ambito del processo sul Termovalorizzatore di Salerno, potranno stare tranquilli. Dovrà invece attendere l’esito fino in fondo il dirigente comunale Domenico Barletta, difeso da Francesco Saverio Dambrosio che non beneficerà, dunque, della prescrizione che, conti alla mano, scatterà il 17 settembre. La vicenda è quella del project manager e dell’incarico conferito ad Alberto Di Lorenzo, per il quale la Procura della Repubblica aveva ipotizzato anche l’accusa di peculato per l’ex sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Ed è la stessa vicenda che ha visto De Luca, dopo la condanna in primo grado per abuso d’ufficio, sospeso per effetto della Legge Severino, prima dalla carica di sindaco di Salerno e poi da quella di governatore, per poi essere rimesso in sella prima dal Tar e poi dalla sezione civile del Tribunale di Napoli. Poi l’assoluzione da parte della Corte d’Appello presieduta da Michelangelo Russo, l’ex pm della Tangentopoli salernitana. Ora il sostituto procuratore generale Antonella Giannelli ha chiesto alla Cassazione l’annullamento della sentenza di Appello e il rinvio alla Corte d’Appello di Napoli. «L’incarico assegnato al Di Lorenzo – scrive il pg – non può essere identificato esclusivamente con le funzioni di coordinatore del gruppo di lavoro ma coincide al pari delle funzioni del Rup, con l’intero percorso progettuale, costituendo una funzione apicale che duplica quello del Rup». Ancora, sostiene il procuratore generale: «Nell’atto di nomina non sono state in alcun modo esplicitate le specifiche esigenze che hanno, nel caso di specie, reso necessaria la nomina e la conseguente attribuzione all’imputato di funzioni comunque riconducibili a quelle che la legge conferisce al responsabile unico del procedimento». Inoltre, si legge ancora: «Oltre a migliorare la posizione del Di Lorenzo si veniva ad operare un declassamento della posizione dell’ingegnere Criscuolo da coordinatore del gruppo a mero componente». Inoltre, secondo la Giannelli per Di Lorenzo c’è stato «un ingiusto vantaggio patrimoniale». «Va condivisa – scrive infatti – la motivazione del giudice di primo grado in ordine all’ingiustizia del profitto patrimoniale, in quanto i compensi liquidati al Di Lorenzo sono in stretta corrispondenza con l’illegittima nomina. L’imputato ha avuto la liquidazione della somma più alta dopo il Rup». Infine: «Il dolo intenzionale deve evidenziarsi anche dalla non motivata sostituzione dell’ingegnere Criscuolo anche se non è contestato “un ingiusto danno nei confronti dello stesso”, in quanto nulla impedisce di valutare tale condotta ai fini di provare l’elemento soggettivo teso a realizzare l’ingiusto vantaggio patrimoniale in favore del Di Lorenzo, mentre chiaramente sono provati gli strettissimi rapporti tra il De Luca e il Di Lorenzo e non ha alcun rilievo che essi derivino da una base professionale; da ultimo è evidentemente illogica la motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui ritiene che l’incarico assegnato al Di Lorenzo non richiedesse specifiche conoscenze ingegneristiche, mentre si trattava dell’incarico di coordinatore di un gruppo tecnico di progettazione di un’opera di rilevante importanza quale un termovalorizzatore».