Stabilicum, legge già morta? Perché Consulta sa già tutto? - Le Cronache Attualità
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Stabilicum, legge già morta? Perché Consulta sa già tutto?

Stabilicum, legge già morta? Perché Consulta sa già tutto?

Aldo Primicerio

Quale insensata ed inopportuna esagerazione nell’abbracciarsi dopo il successo al voto segreto. Una conferma del distacco di questa maggioranza dalle vere emergenze stringenti del Paese, il carovita, la sanità pubblica, i salari bassi, la crisi occupazionale, e la delinquenza adolescenziale punta dell’iceberg di un profondo malessere generalizzato della nostra società.  Stabilicum. Un titolo eloquente che annuncia governabilità e stabilità. Un obiettivo nobile, dietro il quale ci sono però forti nodi problematici, sia sul piano costituzionale che su quello dell’equilibrio democratico.

I punti contestati da opposizioni e costituzionalisti

Non occorre essere grandi esperti. Anche da semplici cittadini, però da lettori attenti, è possibile rilevare alcune forzature contestabili fino alla invalidazione della legge. 1. Il maxi-premio di maggioranza, ad esempio. La legge assegna un robusto premio di governabilità (70 deputati e 35 senatori extra) alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti validi. Molti analisti osservano che, in presenza di un’astensione elevata (fino a sfiorare il 50%) una coalizione potrebbe ottenere la maggioranza assoluta delle Camere rappresentando una frazione minima del corpo elettorale reale, e riproponendo lo squilibrio tra rappresentanza e governabilità già sanzionato in passato dalla Corte Costituzionale.  2. i Capilista bloccati. Nonostante l’apparente reitroduzione delle preferenze per la parte bassa della scheda, i capilista restano bloccati. In sostanza, i vertici dei partiti continuano a blindare l’elezione dei parlamentari, trasformando le preferenze in una corsa secondaria o in un’illusione di scelta per l’elettore. 3. I listoni per l’assegnazione del premio. I seggi aggiuntivi del premio di governabilità vengono distribuiti attingendo a un “listone” nazionale o circoscrizionale deciso direttamente dalle segreterie centrali. Questo rafforza ulteriormente il controllo dei leader di partito, a scapito del legame col territorio. 4. Sbarramenti ed effetto civetta. Nonostante la soglia del 3% per i singoli partiti e del 10% per le coalizioni, la legge reintroduce il “ripescaggio” per la lista sotto-soglia più votata all’interno di una coalizione (la norma salva-alleati piccoli) . I voti di tutte le liste sotto-soglia (anche sotto l’1%) continuano a sommarsi al totale della coalizione al solo scopo di rastrellare decimali. 5. Inasprimento dei requisiti per i nuovi partiti. Si è alzato il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste dei partiti non ancora presenti in Parlamento, creando una barriera all’ingresso giudicata sproporzionata e penalizzante per le nuove forze politiche. 6. Indicazione del Premier. E’ una delle furbate più a rischio di incostituzionalità.  Sulla scheda è previsto l’obbligo di indicare il candidato Premier della coalizione. Una scelta che rischia di svuotare figurativamente la prerogativa del Presidente della Repubblica nell’assegnazione dell’incarico, pur non costituendo un formale vincolo di mandato costituzionale.

Sui precedenti storici (sent. n. 1/2014 Porcellum, e n. 35/2017 Italicum) l’Alta Corte potrebbe intervenire

Qui i giuristi individuano 5 principali profili di vulnerabilità costituzionale.

  1. 1. Violazione art. 1: (sovranità popolare), Art. 3 (ragionevolezza), Art. 48 (eguaglianza del voto). La Consulta ha chiarito che un premio di maggioranza è ammissibile solo se contemperato con il principio di rappresentatività. Pur introducendo la soglia del 42% dei voti validi per far scattare il premio (70 deputati e 35 senatori), il testo non tiene conto del fenomeno dell’ Con un’affluenza sul 60%, un 42% dei voti validi equivale a circa il 25% degli elettori totali. Assegnare la maggioranza assoluta in Parlamento a fronte di un consenso reale così ridotto viola il principio dell’eguaglianza del voto, producendo un’alterazione sproporzionata della volontà popolare (avvenne anche per il Porcellum).
  2. Violazione dell’art. 57: l’elezione del Senato su “base regionale”. Già nella Sentenza 1/2014 la Corte dichiarò incostituzionale il premio di maggioranza al Senato distribuito regione per regione se distorsivo, ed evidenziò che ogni meccanismo di premio al Senato deve operare in modo strettamente circoscritto all’ambito regionale per non svuotare di significato l’art. 57.
  3. Violazione art. 48. Libera selta dell’elettore ed i capilista bloccati . Il sistema adottato consente l’espressione di preferenze, ma mantiene i capilista bloccati. Il meccanismo rischia di essere giudicato un “artifizio” per eludere le sentenze sui listini bloccati, rendendo le preferenze meramente illusorie.
  4. Violazione art. 49. Firme e barriere d’ingresso. La raccolta firme deve servire unicamente a evitare candidature irrilevanti (“liste di disturbo”), ma non può trasformarsi in una lesione della parità nella competizione elettorale.
  5. Violazione art. 92. Prerogativa del Presidente della Repubblica nella nomina del Presidente del Consiglio), ed Art. 67 (assenza di vincolo di mandato). Lo Stabilicum altera il ruolo costituzionale del Capo dello Stato nelle consultazioni e nella scelta del Premier, oltre a condizionare illegittimamente il libero mandato dei parlamentari eletti.

Due vie per portare lo Stabilicum davanti all’Alta Corte. Anche se il tempo è tiranno

La prima, quella maestra, resta la via incidentale. La questione di incostituzionalità deve nascere “incidentalmente” all’interno di un processo civile o amministrativo ordinario. Gruppi di cittadini ed elettori promuovono ricorsi civili presso vari Tribunali ordinari. Gli elettori chiedono al giudice civile di accertare il proprio diritto costituzionale a un voto libero, personale ed eguale (Art. 48 Cost.), lamentando che la nuova norma leda direttamente tale diritto. Se il giudice ordinario ritiene che la questione sollevata sia rilevante, sospende il processo civile e trasmette gli atti alla Corte Costituzionale. E’ lo stesso collaudato meccanismo processuale che portò la Consulta a smantellare il Porcellum (legge Calderoli del 2005) . La seconda via è il ricorso in via principale promosso da Regioni o Province Autonome entro 60 giorni dalla pubblicazione. Ma è il fattore tempo il vero terreno di scontro politico e giuridico. C’è la Fase dei Tribunali, quella della Rimessione alla Consulta, e la Decisione del Giudice delle Leggi. L’obiettivo strategico delle opposizioni è chiarissimo: arrivare a una sentenza purificatrice prima dell’eventuale scioglimento delle Camere, per evitare che si vada alle urne con una legge ad alto rischio di incostituzionalità.   Detto questo, che si fa? Sempre andando per ipotesi della possibilità (o… dell’assurdità?),  s’immagini che l’attuale maggioranza con manovre forzare decida di accelerare lo scioglimento delle Camere. Per andare al vosto prima che opposizioni e cittadini completino l’iter dei ricorsi. Con il rischio che le nuove elezioni vengano annullate ex-post per incostituzionalità. O invece s’immagini che decida di forzare ogni assurdità, e – chissà con quali armi – sfidi apertamente, l’Alta Corte. Teorie, ovviamente. Se invece accadesse, il nostro Paese, noi italiani saremmo attesi ad una fase altamente drammatica ed insidiosa della nostra storia.