di Peppe Rinaldi
Il primo giugno scorso questo giornale riportò la notizia della sentenza di Cassazione relativa alla nota vicenda giudiziaria che vedeva, da anni, contrapposti il comandante della Polizia Municipale di Paestum, Antonio Rinaldi, e l’imprenditore di Torricelle, Alberico Cafasso. Era l’ultimo di una serie di articoli di una mini inchiesta qui ribattezzata “Il blitz della ricotta” (si consulti, eventualmente, l’archivio web di Cronache per farsene un’idea). In particolare, l’ultimo articolo fu incentrato sul maldestro, nonché imbarazzante, tentativo operato da qualche ultrà dell’ufficiale, di fornire ai mass media una copia «pezzottata» del dispositivo della suprema corte. Fu, infatti, diffuso ad incolpevoli mezzi di informazione un file manipolato con l’IA in cui si leggeva che Rinaldi non era stato condannato per la calunnia all’imprenditore “per prescrizione del reato”. Fine delle trasmissioni. In pratica, si trattò di un tentativo per ridurre il peso e l’effetto mediatici delle poche righe della Corte, attraverso l’espunzione della parte «loffia» del dispositivo, che continuava parlando di condanna al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore di Cafasso oltre alla rifusione delle spese legali. Chi conosce un po’ come gira il mondo giudiziario sa che quella breve formula presuppone una valutazione di merito sulla colpevolezza dell’imputato, non sanzionabile, in questo caso, per l’intervenuta prescrizione del reato: una circostanza che rappresenta il vero punto dell’attuale interesse giornalistico, che supera anche il merito, ancorché importante, della vicenda giudiziaria tra i due noti personaggi della zona. Come è stato possibile, in buona sostanza, mettersi a giocherellare con la prescrizione, chi ha estremizzato la sacrosanta opportunità offerta dal nostro ordinamento e perché, chi ha eventualmente favorito tutto ciò (e perché) e quali conseguenze future questo sottovalutato esito processuale potrà avere? Vedremo. Come sono andate le cose Tornando al cuore della vicenda, dopo la lettura del dispositivo che giudicava non punibile il comandante della Municipale di Paestum per via della prescrizione, c’era solo da attendere il deposito delle motivazioni, l’unico elemento che avrebbe consentito di capire meglio le cose e anche di verificare se le interpretazioni qui avanzate, desunte da poche righe, combaciassero con il merito della decisione giudiziaria. Parrebbe di sì. Certo, un mese fa provarono a taroccare il dispositivo di sentenza affidandosi a qualche approssimativo espediente di intelligenza artificiale, far sparire un’intera motivazione di quindici pagine è tutta un’altra storia. Quella principale, abbiamo detto, riguarda Antonio Rinaldi, comandante della Polizia urbana di Paestum. Nei primi due gradi di giudizio, questi aveva rimediato una condanna severa: due anni di reclusione senza attenuanti, nemmeno le generiche per aver calunniato Cafasso. Oggi la motivazione della sentenza della VI Sezione penale della Corte di cassazione (n. 787/26, depositata il 1° luglio, estensore la dottoressa Giordano) smonta l’intero meccanismo della difesa. Come già accaduto in passato per una tentata concussione ai danni dello stesso imprenditore — anch’essa prescritta dal tribunale di Salerno nel 2021 — della quale pure abbiamo parlato nelle precedenti puntate (il caso Santoro & C.), i giudici di legittimità ora certificano un dato fondamentale: la prescrizione estingue la pena ma non cancella la colpevolezza «storica». Rinaldi, cioè, resta condannato a risarcire i danni alla parte civile. A quanto sembra di capire, si tratterà pure di cifre significative in base a statistica e giurisprudenza civili sulla materia. Il cortocircuito delle notifiche e il silenzio del Comune La sentenza affronta anzitutto un paradosso procedurale che rasenta, absit iniuria verbis, il ridicolo. La difesa di Rinaldi aveva eccepito la nullità della sentenza d’appello per un’omessa notifica del decreto di citazione all’imputato. Il motivo? La Corte d’Appello aveva delegato della notifica proprio la Municipale di Capaccio, da indirizzare a Rinaldi (che all’epoca non era comandante ma rivestiva ruoli dirigenziali nello stesso ente). Di fatto, gli uffici comunali non hanno eseguito la notifica, una condotta suscettibile quantomeno di suggestioni e congetture. Un «mancato recapito» interno su cui la difesa di Cafasso, peraltro, chiede conto da due mesi al sindaco Gaetano Paolino, finora protetto da un muro di gomma che rischia di sfociare in una denuncia per omissione d’atti d’ufficio. La Cassazione ha però respinto il vizio formale. Badando alla sostanza, i giudici hanno rilevato che Rinaldi sapeva perfettamente del processo: la notifica era andata a buon fine via Pec al suo difensore (il quale in aula non aveva eccepito nulla) e lo stesso imputato aveva poi nominato un secondo legale per depositare motivi aggiunti e documenti che solo lui poteva fornirgli. Il formalismo esasperato, insomma, non è servito a far saltare il tavolo. Uso e abuso, come nasce la prescrizione Il reato si è estinto a causa di un tecnicismo del giudice di primo grado. Durante il processo, l’allora difensore aveva chiesto un rinvio per l’assenza di un testimone. Il giudice, invece di rinviare per quel motivo specifico, concesse un «rinvio di cortesia» (istituto più consuetudinario che formale) disponendo la sospensione dei termini di prescrizione. La Cassazione ha ricordato che la priorità andava data all’assenza del teste: l’errore del magistrato nel qualificare il rinvio ha fatto sì che la sospensione non potesse operare, «regalando» di fatto la decorrenza dei termini all’imputato. Salvo errori di memoria, in questo processo i rinvii chiesti dalla difesa di Rinaldi per le più svariate, ancorché legittime, motivazioni sono stati sette. Tutti accolti. Il punto nodale della sentenza della Suprema Corte riguarda però il risarcimento del danno a favore di Alberico Cafasso. I giudici hanno dichiarato infondati i motivi di ricorso di Rinaldi su questo aspetto. Il comandante non poteva, dicono i giudici della SC, trincerarsi dietro il “diritto di difesa”, nel querelare Cafasso, cioè, il comandante non si è limitato a difendersi dall’accusa di tentata concussione (per la quale il Tribunale di Salerno aveva già ritenuto provata la sua colpevolezza, parlando di condotta illecita e dichiarando la piena attendibilità dell’imprenditore), ma ha deliberatamente accusato Cafasso di averlo denunciato per vendetta. Sapendolo innocente. Questa è calunnia, non difesa.






