Giovanni Falci
Di seguito alle prime due riflessioni sui temi del referendum vorrei analizzare gli argomenti più frequenti utilizzati dai sostenitori del NO.
Partiamo da una semplice evidenza: IL PROCESSO DI PARTI È INCOMPATIBILE CON LA UNIFICAZIONE DELLE CARRIERE.
In effetti in nessun paese al mondo c’è un processo di parti con il giudice e una parte appartenenti al medesimo ordine.
Un processo di parti che sembra diviso in tre, che però in realtà diventano due se osserviamo l’ordinamento giudiziario.
L’unificazione delle carriere è la tipica, forse l’unica, rappresentazione ordinamentale del processo inquisitorio perché quel tipo di processo aveva due centri di gravità: il pubblico ministero e il giudice.
Prima del 1989 il pubblico ministero faceva l’istruttoria sommaria raccogliendo prove che valevano in giudizio ed emetteva ordini di cattura (il pm era il dominus dei procedimenti incidentali).
Poi il fascicolo dalla scrivania del pubblico ministero passava, così come era, senza togliere un foglio, sulla scrivania del giudice istruttore.
Un passaggio di consegne in una linea di inflessibile continuità.
Gli apologeti di quel sistema esaltavano il pubblico ministero definendolo parte imparziale.
Io direi che più che parte imparziale il pubblico ministero era un giudice di parte.
Mettere in uno stesso sistema ordinamentale pubblico ministero e giudice era coerente con quella visione e soprattutto funzionale alla ideologia del processo inquisitorio.
In un processo di parti come il nostro attuale tutto questo è semplicemente inconcepibile perché in un processo di parti c’è un unico centro di gravità: il giudice.
Ecco perché occorre un giudice che abbia una indipendenza esterna, una indipendenza interna all’ ordine giudiziario e che sia imparziale.
Un giudice che ha più potere deve essere un giudice che abbia più garanzie e dia più garanzie.
Le altre obiezioni alla separazione delle carriere. Dicono i sostenitori del NO: la separazione delle carriere è superflua perché di fatto c’è già essendo stato fortemente limitato il passaggio di ruoli da pubblico ministero a giudice e viceversa.
E allora perché ti opponi?
In realtà l’obiezione confonde cose diverse. Non c’è nessuna connessione logica necessaria tra intercambiabilità dei ruoli e unificazione delle carriere.
La realtà è che l’unificazione delle carriere toglie terzietà al giudice. L’intercambiabilità no. Il passato del giudice non incide sul giusto processo.
Se prima era pubblico ministero è irrilevante. Come è irrilevante il fatto che prima di vincere il concorso in magistratura esercitasse la professione di avvocato.
L’importante è che ora e adesso non abbia alcun legame istituzionale col pubblico ministero.
LA GARANZIA DI TERZIETÀ È IL PRESENTE NON IL PASSATO DEL GIUDICE.
Mentre l’unificazione delle carriere è un disvalore per la giurisdizione, la intercambiabilità delle funzioni potrebbe essere un valore aggiunto perché l’esperienza è un valore e, dunque, anche l’esperienza in ruoli diversi può essere un valore.
Si potrebbe prevedere l’intercambiabilità anche se le carriere sono separate.
A patto che non se ne abusi.
Servirebbe a valorizzare le attitudini e a mettere ogni magistrato nel posto in cui può rendere al meglio.
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Altro argomento dei pro-NO è l’“ALTROVE”.
È un argomento che ha un certo fascino. Ho sentito dire in questa campagna referendaria (da ultimo da una esponente 5 stelle di cui non ricordo il nome): I veri problemi della giustizia sono altrove: mancano risorse, cioè magistrati, cancellieri, computer. Insomma, il vero problema della giustizia è l’efficienza, non la separazione delle carriere (mia sintesi del ragionamento esposto in maniera confusionale dalla deputata penta stellato).
Innanzitutto la separazione delle carriere e l’aumento degli investimenti per la giustizia non sono obiettivi incompatibili e possono essere perseguiti in contemporanea; poi, in questa prospettiva colpisce la freddezza di tipo aziendale, quasi un cinismo: l’importante è aumentare il fatturato, non la qualità del prodotto.
Si preferiscono, da parte di chi professa questo argomento, più processi definiti anche a costo che siano meno giusti invece di aumentare la quota dei processi giusti rispetto al totale dei processi definiti.
Per chi ha a cuore le sorti della giustizia il dilemma non esiste.
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Continuando nell’analisi delle ragioni del NO ci si imbatte in quella del GIUDICE NON TERZO RISPETTO A SÉ STESSO.
Questo argomento a sostegno della unificazione delle carriere è stravagante.
C’è chi sostiene che, se il giudice è terzo rispetto al pubblico ministero, si dovrebbe coerentemente ammettere che anche il giudice di appello non sia terzo rispetto al giudice di primo grado.
Storicamente l’appello è stato visto o come revisione del primo giudizio, o come secondo giudizio; nessuno ha mai avuto l’originalità di sostenere che il giudice di primo grado sia parte del giudizio di appello.
Ragionando in questo modo dovremmo pretendere che il giudice sia terzo anche rispetto a sé stesso.
In Cassazione sarebbe il caos. Se io dovessi sostenere un orientamento opposto a quello fatto proprio in più sentenze dalla Sezione dinanzi a cui discuto dovrei concludere che questa Sezione manca di terzietà e quindi non è un giudice imparziale.
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Un altro argomento si collega all’esperienza personale di alcuni avvocati: “LA TERZIETÀ NON SERVE PERCHÉ ABBIAMO SEMPRE TROVATO GIUDICI IMPARZIALI”.
Sarebbe come dire: “poiché nella nostra esperienza abbiamo sempre trovato pubblici ufficiali galantuomini sono inutili norme penali e amministrative che riguardino i comportamenti dei pubblici ufficiali”.
Allora modifichiamo l’art. 97 della Costituzione.
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Nel dizionario linguistico dei sostenitori del NO ci sono espressioni che sprigionano un alone di stregoneria.
Dopo la cultura della giurisdizione di cui abbiamo parlato nella precedente riflessione, l’altra espressione alquanto criptica è “DELEGITTIMAZIONE”.
l’Associazione nazionale magistrati usa questa parola a iosa.
Io mi domando, se attacchi un avvocato, un professore, un medico, un notaio, un architetto, un ingegnere e così via, nessuno ti dirà mai che delegittimi l’avvocatura, la scuola, il notariato ecc.
Se invece dici che una sentenza è scritta con i piedi e chi l’ha scritta dovrebbe cambiare mestiere delegittimi la magistratura.
Probabilmente è un retaggio storico dell’idea della giustizia come un’attività sospesa tra l’umano e il divino; il giudice, per definizione, NON PUO’ SBAGLIARE!
Legittimazione è una parola pericolosa perché trasmette il concetto di un limite alla libertà di critica, che non è nella legge ordinaria e tanto meno nella Costituzione: ti è concesso di criticare la magistratura, ma la critica deve essere incastonata in parole lisciate, leggere, soffici coperte da un velo di rispetto se proprio non di deferenza.
Converrebbe a tutti abbandonare la parola legittimazione e sostituirla con la parola fiducia.
La legittimazione è una investitura che ti dà un titolo e un potere che durano finché qualcuno non te li leva.
La fiducia non è un titolo o una qualità inerente al tuo status di magistrato, è un giudizio che si dà giorno per giorno su di te e sul tuo lavoro.
La fiducia è fatica quotidiana, va guadagnata processo per processo, atto per atto.
La legittimazione te la dà una volta per tutte la vincita di un concorso.
La fiducia te la devi meritare ogni giorno.
La delegittimazione è parola colta, quasi fredda; la sfiducia è parola comune che pesa, che fa male.
La giurisdizione è un servizio sociale che si basa sulla fiducia, non sulla legittimazione.
A seguire l’ultima riflessione, quella che ritengo la più insidiosa e cioè il cd ATTENTATO ALL’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA E SORTEGGIO E CORRENTI.





