di Andrea Pellegrino
Legge Severino e statuto regionale. Sono questi i due impedimenti che creano problemi all’insediamento di Vincenzo De Luca a Palazzo Santa Lucia. Un quadro complesso aggravato dalla recente pronuncia della Cassazione che manda al giudice ordinario la competenza sulle sospensioni di amministratori pubblici per effetto della Severino e che riduce al ruolo di semplici esecutori il prefetto e gli uffici a lui collegati in merito alla sospensione della carica.
La strada tracciata e tortuosa, perché l’exit strategy vorrebbe che Vincenzo De Luca, prima del provvedimento di sospensione, nominasse la giunta regionale e quindi il suo vicepresidente che prenderebbe la guida della Regione in attesa della pronuncia del giudice ordinario. Ma questo percorso si scontrerebbe innanzitutto con quanto stabilito dallo statuto della Campania che prevede una procedura complessa per la nomina del vicepresidente. In particolare la nomina della giunta deve passare attraverso l’aula consiliare. Quindi dopo l’insediamento del neo presidente. Ciò significa che Vincenzo De Luca fino al primo Consiglio regionale non potrebbe nominare nessuno.
A ricordare il procedimento previsto dallo statuto regionale è anche l’avvocato Gianluigi Pellegrino, che pochi giorni fa ha vinto il ricorso in Cassazione sulla legge Severino e la competenza del giudice ordinario; un iter che ora, secondo il legale, rappresenta un ulteriore ostacolo, insieme alle insidie della stessa legge Severino, sulla strada di Vincenzo De Luca, vincitore delle elezioni in Campania. «Le Regioni – spiega Pellegrino – hanno stilato gli statuti con un margine di autonomia che ha consentito in certi casi di puntare l’accento sul ‘presidenzialismo’ e il governatore, e in altri sul ‘parlamentarismo’ e il Consiglio regionale. In Campania, quindi, De Luca dovrà sottoporre al Consiglio regionale la nomina del proprio vice e quelle dei componenti della giunta. Il Consiglio dovrà esprimere un gradimento, non vincolante, ma parzialmente vincolante, perché qualora emerga dissenso, il neopresidente dovrà ripresentarsi al Consiglio e se decide di mantenere gli stessi nomi, motivare la scelta». «Nel frattempo – prosegue Pellegrino – il Presidente del consiglio dei ministri ha l’obbligo di legge di accertare l’incompatibilità di De Luca per la legge Severino e non può ritardare quest’atto doveroso per consentire a De Luca di avere un alter ego alla guida della Regione. Cosa che sarebbe tra l’altro impossibile per la lunga e complessa procedura prevista dallo statuto. Allora le soluzioni sono solo due: o si torna al voto, oppure serve un intervento normativo di urgenza che cambi la Severino oppure garantisca una guida vicaria alla Regione che però non sia espressione del presidente incompatibile. E’ davvero una grana istituzionale sottovalutata con imperdonabile leggerezza compiendo l’inaccettabile scelta di mettere il popolo contro la legge».
Lo scenario immaginato da Fulvio Bonavitacola: «E’ quello delineato dall’articolo 8 del decreto legislativo 235 del 2012 e descrive un procedimento chiaro. A cura della cancelleria del tribunale competente viene notificata la notifica di condanna al prefetto del capoluogo di regione». Il caso vuole che l’attuale vertice della prefettura partenopea sia Gerarda Maria Pantalone, insediata a Napoli a gennaio e prima in servizio alla guida della prefettura di Salerno. «Il prefetto di Napoli – prosegue il deputato Pd – comunica gli atti alla presidenza del Consiglio che acquisisce il parere di due ministri, quello degli interni e quello degli affari regionali (il leader di Ncd Angelino Alfano e lo stesso premier Renzi che ha mantenuto la delega lasciata dall’ex ministro Lanzetta, ndr). Acquisiti questi pareri, adotta il provvedimento di sospensione che non è però efficace se non è notificato al Consiglio regionale per gli adempimenti di legge». «Questo significa – è la conclusione del ragionamento di Bonavitacola – che fino a quando il Consiglio Regionale non prende atto di questa sospensione, la sospensione non ha nessuna efficacia giuridica. Ne consegue che il consiglio regionale per prendere atto della sospensione deve essere nell’esercizio delle sue funzioni. Ecco chiarito perché l’antinomia Severino-Insediamento degli organi non esiste. È proprio l’insediamento degli organi che può consentire l’applicazione della Severino».
Intanto il Movimento 5 stelle ha presentato in Procura «una diffida a Renzi perché proceda immediatamente alla sospensione del presidente regionale eletto in Campania Vincenzo De Luca». Ad annunciarlo Valeria Ciarambino: «Non si consenta a De Luca – ha aggiunto – di nominare un vicepresidente che nessuno ha scelto e che non si sa per quanto dovrebbe governare la nostra Regione».