E’ quando ha stabilito la recentissima Ordinanza della Cassazione del 24 gennaio 2024, stabilendo che i mutuatari che hanno pagato rate nel periodo tra il 2005 ed il 2008 hanno diritto alla restituzione degli interessi pagati nelle rate dei mutui a tasso variabile . Soddisfatto il Responsabile ADUSBEF Avv. Mario MANZO. “Questo è un precedente storico perché coinvolge tutti i mutuatari con inevitabile ripercussioni e preoccupazione degli Istituti di credito , i quali devono rimborsare una somma da capogiro che si aggira intorno ai 16 Miliardi , a titolo di interessi che hanno indebitamene percepito .
Per quale motivo i mutuatari hanno diritto al rimborso ?
Perché il tasso di interesse ( meglio Euribor) nel periodo tra il 2005 e 2008 è stato manipolato ( truccato ) da alcune banche che si erano messi d’accordo per alterare i tassi di interesse, facendo pagare in più le rate dei finanziamenti ai mutuatari .
Quanto avvenuto viola la legge sulla concorrenza ed il mercato ( c.d. L.287/1990 ) che stabilisce e vieta rigorosamente qualsiasi intese tra imprese che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale.
Chi ha diritto al rimborso ?
Tutti . Sia persone fisiche che imprese che hanno stipulato mutui a tasso variabile nel periodo considerato. La decisione della Cassazione sia applica anche a coloro che hanno stipulato non solo mutui ma anche leasing e altri contratti di finanziamento che hanno applicato l’Euribor manipolato nel periodo di riferimento .
Il rimborso a quanto ammonta ?
Secondo la Cassazione , il mutuatario ha diritto di richiedere la restituzione della differenza tra il tasso di interesse effettivamente applicato al suo mutuo con i tassi Bot minimi, ex art. 117 TUB .
Ad esempio, su un mutuo di € 130.000 euro il rimborso potrebbe ammontare a circa 10.000 euro.
ATTENZIONE ALLA
PRESCRIZIONE !
La prescrizione è decennale e decorre dal pagamento dell’ultima rata di mutuo. Se il mutuo è in corso ( vita) non sussiste prescrizione ; se è stato estinto o surrogato oltre il decennio – ad esempio al 31 gennaio 2014 – è prescritto .
LA DIFESA
Un invito a tutti i mutuatari di interrompere la prescrizione inviando un reclamo alla Banca per evitare di incorrere nella prescrizione e, di conseguenza perdere il diritto al rimborso degli interessi.
Se hai stipulato un mutuo e/o altro finanziamento a tasso variabile contatta la sede di ADUSBEF di Battipaglia Ti assiste per interrompere la prescrizione . Tel. 0828 / 31.95.21