Avv Angelo Mancino
Nel processo penale, la decisione del giudice deve essere la più imparziale possibile. In quest’ottica è bene citare l’art. 111 comma 2 della Costituzione, inserito dall’art. 1 della Legge Costituzionale 23.11.1999 n. 2, che recita testualmente: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale”. Con il voto a favore del Si, sarà assicurata l’effettiva parità della parte pubblica (Pubblico Ministero) e della parte privata (imputato) davanti a un giudice terzo e imparziale, perché la riforma costituzionale prevede anche la separazione delle carriere. Come è noto, l’organo di autogoverno della magistratura è il Consiglio Superiore della Magistratura, previsto dall’art. 104 della Costituzione, presieduto dal Presidente della Repubblica, e di cui fanno parte attualmente sia i giudici che i pubblici ministeri. Ne consegue che i vari aspetti che concernono la sfera professionale dei giudici, tra cui la progressione nella carriera, sono valutati anche dai pubblici ministeri che compongono l’organo di autogoverno. Si è di fronte ad una situazione in cui la carriera di un giudice che, secondo il dettato costituzionale deve essere terzo e imparziale, viene valutata anche da magistrati che svolgono le funzioni di pubblico ministero. In sostanza, una parte del processo valuta la carriera del giudice! La Corte Costituzionale, le sezioni unite civili della Corte di Cassazione nonché la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo hanno affermato con chiarezza che il giudice non deve essere solo imparziale ma deve anche apparire tale. È legittimo chiedersi come può apparire terzo e imparziale agli occhi di un cittadino il giudice la cui carriera è valutata anche dai colleghi che svolgono le funzioni di pubblico ministero? In sintesi, la riforma costituzionale sulla quale dovranno pronunciarsi gli elettori nei giorni 22 e 23 marzo prevede la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, due organi di autogoverno, uno per la magistratura requirente e un altro per quella giudicante, il sorteggio dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura e l’istituzione dell’Alta Corte alla quale è assegnata la competenza disciplinare. La riforma costituzionale, come è stato sostenuto da ex presidenti della Corte costituzionale, da docenti universitari, da avvocati e da magistrati, non incide in alcun modo sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura che costituisce una garanzia fondamentale per l’equilibrio democratico e che deve essere strenuamente tutelata. Ebbene, pienamente conforme a tale garanzia è la nuova formulazione dell’art. 104 della Costituzione che recita testualmente: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. È facile comprendere che nulla cambia in tema di autonomia e di indipendenza dei magistrati rispetto all’attuale assetto normativo. Non è vero, quindi, che i magistrati saranno sottoposti al potere esecutivo!! Parimenti, la previsione dei due organi di autogoverno, vale a dire il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, esclude la possibilità di influenze reciproche e garantisce la terzietà e l’imparzialità del giudice, la cui carriera sarà valutata dai colleghi giudicanti e non anche da quelli requirenti. I membri di ciascun organo di autogoverno saranno sorteggiati è ciò contrasta il correntismo, ossia il potere delle correnti della magistratura, che ha generato situazioni tutt’altro che lineari in cui, come è noto, è stato coinvolto l’ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Dott. Palamara, che ha diffusamente descritto il meccanismo di spartizione degli incarichi e delle nomine. Se è vero che le correnti della magistratura favoriscono l’incontro tra magistrati provenienti dalle più diverse esperienze professionali e dai distretti più lontani, sviluppano e si alimentano di discussioni collettive sui temi giudiziari, operano come soggetti culturali promuovendo riviste giuridiche, organizzano periodicamente congressi e convegni pubblici che sono occasione di incontro tra giuristi di estrazione professionale diversa (magistrati, avvocati, docenti universitari) a cui prendono parte esponenti della politica, della cultura della società civile è altrettanto vero che le stesse, stando al caso “Palamara”, hanno creato un meccanismo di selezione della classe dirigente poco chiaro. Dopo la vicenda “Palamara”, da più parti si sostenne che il sorteggio era l’unico strumento per evitare le degenerazioni. Oggi, alcuni sostenitori del No che all’epoca si erano dichiarato favorevoli al sorteggio hanno cambiato posizione! Le critiche circa il pericolo di abbassamento del livello di competenza dei magistrati che verrebbero chiamati a comporre il Consiglio Superiore della Magistratura, tramite sorteggio, non colgono nel segno. Si fa molta fatica ad accettare l’idea che un magistrato, abilitato all’esercizio delle proprie funzioni che incidono sulla libertà, sul patrimonio dei cittadini, dunque sulla vita delle persone, non sia in grado di adottare decisioni tra le quali quelle che riguardano le procedure di assegnazione, di trasferimento nonché le promozioni dei colleghi. I magistrati sono di certo capaci di svolgere dette funzioni perché già impegnati nel compito assai più arduo, anche sul piano etico, del rendere giustizia. L’atro tema molto dibattuto attiene all’istituzione dell’Alta Corte disciplinare alla quale è demandata la competenza a decidere sugli aspetti disciplinari dei magistrati, essa è composta da quindici giudici, tre dei quali sono nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, tre sono estratti a sorte da un elenco di soggetti aventi gli stessi requisiti dal Parlamento in seduta comune, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte, tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità, ossia in seno alla Corte di Cassazione. Nella composizione dell’Alta Corte disciplinare prevalgono i magistrati sui membri laici e con essa, come è stato osservato da autorevoli giuristi, si realizza la separazione tra giurisdizione e amministrazione e una maggiore tutela per il magistrato incolpato, essendo stata prevista anche un’impugnazione per motivi di merito, oggi preclusa. Dunque, votare Si non significa votare contro i magistrati o aderire ad una compagine politica! Votare Si vuol dire scegliere un sistema in cui le parti sono in una situazione di effettiva parità davanti “a giudice terzo e imparziale”, come prescrive l’art. 111 della Costituzione, il tutto a garanzia dei cittadini.
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