di Andrea Pellegrino
Annullato il diniego della soprintendenza di Salerno all’autorizzazione ai lavori per la realizzazione di uno stabilimento balneare nell’area dell’ex Fuenti. Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza di primo grado ed annulla, dunque, la decisione della Soprintendenza. La Turismo Internazionale srl – che fa capo alla famiglia Mazzitelli (assistita dall’avvocato Angelo Clarizia) – aveva ritrascinato in Tribunale il Ministero per i beni e le attività culturali; il Comune di Vietri sul Mare e la Soprintendenza di Salerno. Quest’ultimi due non costituitisi in giudizio. Per i giudici amministrativi, «la sentenza di primo grado deve essere riformata e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento originariamente impugnato». Questi i fatti. Si parte dalla demolizione dell’Amalfitana Hotel ed il conseguente progetto di restauro paesaggistico ed ambientale dell’area del Fuenti. Nel 2006 e 2008 il Comune di Vietri sul Mare, con permessi di costruire, aveva autorizzato al montaggio di strutture per la balneazione, contrariamente a quanto stabilito, poi, dalla Soprintendenza che, nel 2010, aveva espresso parere contrario all’esecuzione di lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso e per l’allestimento dello stabilimento, in conseguenza di fenomeni erosivi che avevano caratterizzato l’arenile. Soprintendenza, che però – secondo il dispositivo dei giudici amministrativi – si era espressa favorevolmente al progetto di restauro. Da qui l’impugnativa al Tar del provvedimento e poi l’appello in Consiglio di Stato. A dire della Soprintendenza: «Il suo precedente avviso (non negativo) era stato frutto di un errore indotto dal Comune, quanto alla qualificazione giuridica dell’area interessata (in verità, riconducibile alla zona 1-A, di “tutela dell’ambiente naturale di I grado”, e non già alla zona 4, di “riqualificazione insediativa ed ambientale di I grado”)». Una tesi ribaltata dai giudici amministrativi: «la Soprintendenza non poteva dirsi ignara e tratta in errore dal Comune allorché si espresse, in un primo tempo, in forme non ostative al progetto della Turismo Internazionale, anche nella parte riguardante la componente turistico balneare costituita dallo stabilimento) e, all’opposto, consapevole (o quanto meno suscettibile di essere consapevole, con l’ordinaria diligenza che dalla stessa si sarebbe potuta attendere e pretendere) della effettiva inquadrabilità giuridica dell’area interessata dagli interventi». Tra l’altro, si legge ancora: «in disparte la verifica del fatto del se la Soprintendenza sia stata o meno veramente fuorviata dal Comune ed eventualmente di quanto – per tratti di reale illegittimità perché avrebbe dovuto semmai limitarsi ad una sollecitazione di riesame, da parte del Comune, dei presupposti del suo atto di assenso edilizio che avevano consentito la realizzazione dello stabilimento balneare».