di Alfonso Malangone*
E’ ben difficile, per un cittadino qualsiasi, intervenire dopo le affermazioni del dott. Michelangelo Russo sul futuro prossimo di Foce Irno. E, infatti, non è l’intenzione di questo commento. Però, sulle conseguenze di una ipotizzata sentenza di nullità degli atti di vendita, un approfondimento non può essere ritenuto superfluo. In sostanza, il dott. Russo ritiene che una tale pronuncia consentirebbe: – la immediata restituzione dei suoli alla Comunità, a differenza di Piazza Cavour; – l’incameramento da parte del Comune dei 12,3milioni di euro già incassati. Sul primo punto, si può osservare che quella vicenda dimostra come le vertenze legali siano di grande ostacolo anche nell’ipotesi in cui, come per la Piazza, la parte interessata neppure abbia acquisito la proprietà del suolo. Per cui, se oggi le incertezze insorte per l’ex Italcementi possono ostacolare l’avvio dei lavori, come sembra, è difficile pensare che l’acquirente sia disposto a rinunciare all’investimento senza una strenua difesa. Sul secondo punto, si può pensare che il Comune possa restituire un fico secco solo se fosse dimostrata la corresponsabilità nell’illecito della controparte. E, su questo, è opportuna una riflessione. L’area Prog 1/b di Foce Irno ‘nacque’ nel 2013 a seguito di una delibera di Consiglio. Ci fu chi si oppose, inoltrando un ricorso in data 07/06/2013 addirittura al Presidente della Repubblica (fascicolo n. 21391). La risposta inviata dal Ministero delle Infrastrutture in data 22/10/2014 lo definì improponibile in quanto infondato nel merito. Già, proprio così: infondato. Quindi, premesso che i suoli furono inseriti tra i beni da alienare già con la delibera di Consiglio n. 8 del 18/03/2013, la destinazione è stata successivamente riesaminata in sede di “Revisione Decennale del PUC”, con delibera di Consiglio n. 31 del 26/07/2022, mentre la presenza nell’elenco dei beni da vendere è stata confermata con la n. 23 del 30/05/2023 sempre da parte del Consiglio. Così, una prima domanda è naturale; “un soggetto estraneo a tutto questo, se partecipa ad un’asta per quei suoli, può immaginare che ci siano tanti problemi?” In verità, se pure ne fosse a conoscenza, lo si dovrebbe dimostrare. Poiché, nei contratti, è sempre fatta salva la buona fede. Di fatto, approfondendo i rogiti di acquisto, emerge che tutta la parte urbanistica fu oggetto di dichiarazione ‘di parte’ del soggetto venditore e semplicemente recepita dal compratore. Si inizia dalle Premesse dove, dopo aver elencato tutte le delibere preordinate alla vendita, infine si citano la determina dirigenziale n. 3418/2023, che dispose l’asta, e la n. 6052/2023, che ne approvò l’esito. L’acquirente ha solo preso atto dell’informazione. Sulla Provenienza dei suoli, poi, c’è l’art. 6 a precisare che: “Il Comune di Salerno a mezzo del costituito legale rappresentante dichiara e garantisce che quanto oggetto del trasferimento è di sua esclusiva proprietà e titolarità, pervenuto dalla società Italcementi…”. A seguire, sulle Garanzie, l’art. 7 dice: “Il Comune di Salerno assume nei confronti della società acquirente le garanzie di legge dichiarando che quanto venduto è libero da iscrizioni ipotecarie, vincoli, diritti reali parziari a terzi spettanti, da privilegi anche fiscali, promettendo la più ampia e formale garanzia per l’evizione”. Non solo, c’è anche una garanzia per il Notaio. L’art. 8 riferisce, anzitutto, della consegna da parte del Comune del Certificato di Destinazione Urbanistica e precisa, poi, che: “Le parti si dicono consapevoli che le sopracitate dichiarazioni urbanistiche sono “dichiarazioni di parte” recepite in atto dal Notaio, al quale non è stato conferito incarico di riscontro o accertamento dei contenuti presso i competenti uffici”. Articolo davvero anomalo, per un atto di tale portata, anche se almeno i vincoli erano certamente ben chiari nell’atto di provenienza. In sostanza, se le dichiarazioni del venditore sono di evidente garanzia, sarebbe agevole per l’acquirente dimostrare di non aver stretto un patto. E, quindi, è impensabile che possa farsi da parte, come si dice, ‘con una mano avanti e l’altra dietro’. Epperò, sarebbero davvero opportuni dei chiarimenti da parte dei responsabili sulla delibera di modifica delle Norme del 22/05/2024, dopo il primo rogito, non portata a termine nel rispetto della procedura prevista dal Regolamento Regionale, salvo errore, e sulla sua riproposizione il 14/01/2025 con l’aggiunta di varianti per i PUA. Le abbiamo viste entrambe, in precedenza e si sa che esse non potranno avere effetto retroattivo, sempre salvo errore. Poi, non si comprende perché si continui a dichiarare che con l’ultima sia stata eliminata la possibilità di modificare la destinazione d’uso dei suoli nelle aree regolate dai PUA che, come si sa, fissano i volumi, le distanze, i parcheggi e altro, e sono valide anche nelle Prog. Eppure, le nuove regole contenute negli articoli 150.07 e 150.07bis sono scritte in rosso. Peraltro, l’art. 2 dell’atto dice, testualmente, che le destinazioni funzionali nell’Ambito Pubblico di Riqualificazione denominato Prog 1/b “…potranno essere oggetto di cambio di destinazione d’uso nell’ambito delle categorie compatibili individuate nella scheda urbanistica allegata all’asta pubblica” che, salvo errore, parla di residenziale. Sorpresa! E’ evidente, da quanto detto, che la vicenda presenti diverse anomalie, amministrative, tecniche, legali, tutte favorevoli alla instaurazione di un contenzioso non di breve durata il cui inizio può essere scadenzato alla data della delibera finale delle NTA da parte del Consiglio. Una ‘patata bollente’ che cadrà nelle mani dei Consiglieri nelle vesti di ultimi della catena e di primi responsabili della pianificazione del territorio come da art. 42 del Testo Unico Enti Locali. In verità, che sia avviata una procedura civile, o una amministrativa, poco importa. Ciò che deprime è la condizione di quell’area alla data odierna e quella che presumibilmente sarà. Così, il dubbio che possa ripetersi l’esperienza di Piazza Cavour non appare infondato, pur sperando che la previsione del dott. Russo sia vincente. Questo, però, non vuol dire fare il tifo a favore o contro, ma solo che è impossibile veder ‘soffrire’ la Città senza ‘soffrire’ con essa e per essa. Difendere la sua natura, la sua identità, la sua vocazione e la sua storia bimillenaria, contrastando le aggressioni, significa solo essere dalla parte giusta della storia. Questa Città ha bisogno di amore. *Ali per la Città





