Omicidio Vassallo, killer in libertà - Le Cronache Ultimora
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Omicidio Vassallo, killer in libertà

Omicidio Vassallo, killer in libertà

Antonio Manzo

La data è giovedì prossimo quando il Tribunale del Riesame di Salerno dovrà rivedere l’ordinanza di custodia cautelare nel nuovo processo per l’omicidio del sindaco Angelo Vassallo. Tutto avviene mentre a quindici anni dal delitto del sindaco il killer è libero, la pistola “21 baby Tanfoglio” non è stata ritrovata, il contesto politico-mafioso del territorio continua ad agire indisturbato con lottizzazioni abusive e cemento selvaggio che aveva individuato e denunciato Vassallo. Sul campo, dal giorno del delitto Vassallo, operano gli stessi amministratori e costruttori abusivi nell’ancora indefinito quadro investigativo del cosiddetto “Sistema Cilento”. Lo scorso 8 maggio la I sezione penale della Cassazione ha depositato le motivazioni dell’annullamento con rinvio dell’ordinanza con la quale il riesame di Salerno aveva confermato la misura firmata dal gip che disponeva la custodia cautelare in carcere per il colonnello Fabio Cagnazzo, per il brigadiere Lazzaro Cioffi e per l’imprenditore Giuseppe Cipriano. Sono in carcere con l’accusa di aver assassinato il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, nel 2009. Il killer è libero e sorride alla vita. La prima inchiesta della procura salernitana individuò un pregiudicato Umberto Damiani recentemente arrestato per aver minacciato una donna, ma il noto “brasiliano” con l’omicidio Vassallo non c’entrava nulla tanto da essere prosciolto ed archiviato, con tante scuse dopo il lungo viaggio inquisitorio. Ed era giusto così. Le motivazioni della Cassazione, oggi, dopo quindici anni e la prima indagine archiviata vanno a toccare in modo critico le fondamenta del nuovo impianto accusatorio: le dichiarazioni di Eugenio D’Atri non sono utilizzabili per la richiesta di misure cautelari; l’attendibilità di Romolo Ridosso è da verificare; la presenza o meno di elementi dimostrativi della partecipazione di Fabio Cagnazzo al traffico di stupefacenti deve essere attentamente valutata; l’impossibilità del colonnello Cagnazzo di partecipare materialmente all’omicidio deve essere considerata. I giudici della Cassazione chiudono con un passaggio fondamentale ed un inedito punto interrogativo nella pur dichiarata fermezza di annullamento. Altro tema che merita di essere nuovamente valutato è quello della dimostrazione di un accordo preventivo relativo all’inquinamento delle indagini da parte di Cagnazzo: “quali elementi sono indicativi del rafforzamento del proposito criminoso altrui mediante l’assicurazione del successivo depistaggio?”. La Cassazione ha richiesto una profonda e nuova valutazione. Affidata alla Sezione per il riesame del Tribunale di Salerno. Valutazione che è prevista per giovedì. Il collegio giudicante sarà composto dagli stessi giudici che avevano emesso l’ordinanza annullata dalla Cassazione. E non solo perché a Salerno c’è solo una sezione del Riesame. E cosa può cambiare se a valutare il quadro probatorio saranno di nuovo le stesse persone? Certo, il Riesame di Salerno dovrà tener conto delle pesanti conclusioni della Suprema Corte, perché anche questo che prevede la legge. Stessa composizione, dunque, come già successo quando il tribunale del Riesame di Salerno aveva nominato gli stessi periti del gip che avevano negato già gli arresti domiciliari al colonnello Cagnazzo chiesto per questioni di salute. Cardiopatico? Stare in cella o a casa è lo stesso. Rifiuto poi confermato dal Riesame, perché – come hanno sostenuto i periti – non cambia nulla per la salute del detenuto cardiopatico ch’egli si trovi in cella o a casa. Possono gli stessi giudici del Tribunale del Riesame già bocciati dalla Cassazione rivalutare i motivi? La questione del giudice del rinvio che può essere lo stesso che ha emesso il provvedimento annullato è molto discussa in dottrina e in giurisprudenza. Le sezioni semplici della Cassazione hanno emesso provvedimenti contrastanti. Il 21 giugno 2021 la quinta sezione penale della Cassazione ha stabilito che “Il giudice del rinvio a seguito di annullamento dell’ordinanza cautelare può essere lo stesso che ha emanato il provvedimento cautelare annullato”. Il 20 luglio 2021 la quinta sezione stabilisce che “Il giudice del rinvio a seguito di annullamento dell’ordinanza cautelare non deve essere lo stesso che ha emanato il provvedimento cautelare annullato”. Evidentemente è un tema su cui manca accordo come ottimamente illustrato in “Archivio Penale 2021 n.3” dalla dottoressa Giulia Fiorucci, avvocato romano dello studio di Giulia Bongiorno. Considerata l’articolata rivisitazione richiesta dalla Cassazione sarebbe auspicabile una diversa composizione del collegio giudicante. Non è in discussione l’imparzialità dei giudici ma la pienezza della funzione di garanzia del grado d’appello passa anche dalla presenza di un diverso giudice. In una vicenda complessa in cui andrebbero nuovamente verificate anche le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e della reiterazione di fatti della stessa specie. Quali prove potrebbe inquinare oggi Fabio Cagnazzo a quindici anni dai fatti e con le indagini chiuse? Quali reati sono a rischio reiterazione? Il traffico di droga esiste solo nelle parole dei pentiti e l’omicidio, secondo l’ipotesi accusatoria, era unicamente legato al traffico di stupefacenti. Recentemente la Cassazione nell’annullare la detenzione in carcere per Chiara Petrolini, la giovane accusata a Parma di aver ucciso e occultato i cadaveri dei figli appena partorititi, ha specificato che “i fatti di interesse processuale si sono svolti in presenza di condizioni non più presenti né ripetibili”. Parliamo di un caso in cui il compendio probatorio è ben più solido e non in quello indefinito della nuova inchiesta sull’omicidio Vassallo