di Monica De Santis
Mancano pochi giorni e in tutte le scuole italiane entrerà in vigore l’obbligo del vaccino anti – covid per dirigenti, docenti e tutto il personale, così come disposto dal Dpcm. Una nuova norma questa, che ovviamente peserà e non poco sul lavoro dei dirigenti scolastici. A tal proposito abbiamo sentito Filomena Adinolfi, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Carducci – Trezza di Cava de’ Tirreni che ci ha spiegato cosa comporta l’entrata in vigore di questa nuova normativa per i dirigenti scolastici… “Per noi Dirigenti Scolastici, a partire dal 15 Dicembre purtroppo prendono avvio nuove incombenze in quanto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 estende l’obbligo vaccinale al personale della scuola. L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e la dose booster è di cinque mesi (150 giorni). In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione) e il rispetto dell’obbligo vaccinale dovrà essere assicurato, nella scuola, dai dirigenti scolastici che dovranno acquisire le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio. Relativamente alle modalità di controllo del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale, non sono ancora state fornite al momento da parte del competente Dipartimento indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi. Un docente non vaccinato che decide di vaccinarsi dovrà comunque essere sostituito in attesa dell’arrivo del green pass? Nel caso di un docente non vaccinato che decide di vaccinarsi, la procedura che il dirigente adotterà sarà la seguente: il Dirigente scolastico inviterà l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito un documento che attesti la prenotazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito da parte del Dirigente. Nel lasso temporale dei cinque giorni che intercorreranno tra l’invito e la consegna del documento che attesti la prenotazione, in via transitoria, il personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni e dunque non viene sospeso né sostituito ma assolve all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base, ottenuta anche mediante tampone. Una volta presentata la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico. Durante tutto l’intervallo temporale intercorrente da quel momento sino alla somministrazione del vaccino, detto personale non viene sospeso né sostituito ma continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base, ottenuta anche mediante tampone. Lei ha già un’idea del numero di docenti o personale non vaccinato nel suo istituto? Nel caso specifico del mio Istituto, I.C. Carducci Trezza di Cava de’ Tirreni il numero di non vaccinati si attesta intorno alle due unità, dunque è un numero veramente esiguo. Ha preparato un piano organizzativo in merito? Il piano organizzativo che ho approntato prevede un momento informativo per il personale docente e ATA, attraverso specifica comunicazione istituzionale con cui si condivide con docenti ed ATA il contenuto nel Decreto legge 172 e la successiva attuazione dei suggerimenti operativi forniti dal MIUR in data 7 Dicembre, con Nota 1889, che prevedono una specifica procedura propedeutica all’eventuale sanzione da comminare. Crede che questa nuova disposizione governativa possa davvero essere utile e dare maggiori garanzie di sicurezza all’interno delle scuole? Credo che “indirizzare” in maniera più rigorosa il personale, ed in particolare coloro che lavorano a contatto con le fasce deboli della popolazione verso la vaccinazione sia certamente utile e proficuo per dare maggiori garanzie all’utenza. I docenti e il personale non vaccinato che sarà sospeso, riceverà comunque lo stipendio oppure sarà sospeso anche quello? E quando dura questa sospensione, c’è il rischio di licenziamento? Come accennato prima, qualora a seguito del controllo effettuato dal Dirigente non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2, il dirigente scolastico pone in essere una specifica procedura e cioè invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito: la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione; o in alternativa l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa; o ancora la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito; o infine l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale con specifica motivazione. La mancata presentazione della documentazione citata determina “”l’inosservanza dell’obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto, dovrà comunicare al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo conseguirà l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021). Dunque il personale viene sospeso ma non viene licenziato. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione rimane in vigore fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo. Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede a stipulare contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Ovviamente poiché, come detto, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, non si potrà stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, per la sostituzione del personale sospeso, con lavoratori che non abbiano adempiuto all’obbligo. L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina anche l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro. A circa 4 mesi dalla riapertura delle scuole, nel suo istituto ha registrato molti casi covid tra alunni o personale, oppure la situazione è tutto sommato tranquilla? A circa 4 mesi dalla riapertura delle scuole posso dirti che i casi positivi nelle varie classi sono numericamente consistenti. Tuttavia come sempre accade dopo un periodo di rodaggio, abbiamo imparato a gestire meglio le difficoltà e soprattutto a convivere con questa pandemia che si sta via via indebolendo ma che ancora ci limita in tanti aspetti della vita socio-relazionale. Pertanto, tutto sommato andiamo avanti, avendo sotto controllo la situazione.