Il Governo ha eliminato “l’aggio” che l’Agenzia delle Entrate percepisce - Le Cronache
Ultimora Attualità

Il Governo ha eliminato “l’aggio” che l’Agenzia delle Entrate percepisce

Il Governo ha eliminato “l’aggio” che l’Agenzia  delle Entrate percepisce

di Gregorio Piero D’Amato*

Con la manovra di bilancio 2022, in fase di discussione e approvazione in Senato, il Governo ha eliminato “l’aggio” che l’Agenzia delle Entrate Riscossione percepisce in fase di incasso dei tributi iscritti a ruolo per imposte e tasse di natura Statale. Mentre per i tributi (di cui tra l’altro i più conosciuti-ICI- IMU_TARSU- Contravvenzioni Stradali etc.) che rappresentano fonti di finanziamento per i servizi che vengono erogati dagli enti locali, quando non pagati in sede di scadenza naturale dai cittadini sono affidati per la riscossione coattiva, da parte di alcuni enti Locali, tra cui il Comune di Salerno, ad agenti di Riscossione aventi natura privata ed iscritti all’albo dei soggetti abilitati ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 446/1997 e sue norme attuative. Tali enti di riscossione, seppure aventi natura giuridica privata, agiscono comunque in base a quanto stabilito dalla legge nazionale per la richiesta del compenso detto, appunto, “aggio”, che risulta indispensabile per “coprire” i costi che tale attività di riscossione comporta. Pertanto, ora ogni Ente Comunale si troverà di fronte alla scelta “politica”, se continuare ad affidare agli enti privati di riscossione l’incasso coattivo per i tributi locali, che qualche cittadino si dimentica o non è in grado in quel momento di pagare, e gli verrà richiesto con la procedura dall’agente della riscossione, che per tale servizio, come si è detto, percepisce un aggio il cui importo massimo è sempre stabilito per legge e che riamane a carico del cittadino. Dal primo gennaio 2020 vi sarà la convenienza economica per i cittadini che il proprio ente locale affidi la riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto in sede di approvazione della legge di Bilancio è stato previsto che: l’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, venga sostitutivo dal riscritto dal nuovo art. 17 rubricato: “Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione” in cui è previsto che: Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione, l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Pertanto, non vi sarà più a carico di ogni singolo contribuente l’aliquota del 6% per ogni importo di tributo che non ha pagato spontaneamente ma sarà, in parte, a carico dello Stato per l’attività di gestione della riscossione. Rimanendo, però, una piccola parte ancora in capo al cittadino- contribuente c.d. moroso e vale a dire: a) una quota, a carico del debitore, denominata “spese esecutive”, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso; b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a); c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell’ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a); d) una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell’agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell’andamento della riscossione. Va detto che tale intervento, più equo rispetto al sistema precedente non a caso è intervenuto dopo che la Corte Costituzione con sentenza (ud. 25-05-2021) depositata il 10-06-2021, n. 120 nel “salvare” l’attuale art .17 del D lgs. 112/1999 dichiarandone l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevata in merito al predetto articolo ha però, altresì bacchettato, come si legge nella parte motivazionale della sentenza, il legislatore per come sia disciplinata la normativa dell’aggio. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato, tra l’altro, che: -l’aggio è strutturato come il meccanismo di finanziamento ordinario dell’intera attività di riscossione, la quale rischio della “mancata esazione” uno dei suoi principali “fattori di costo”. Tale istituto è rimasto sostanzialmente invariato anche nella normativa attualmente vigente, a seguito della riforma operata con il D.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della L. 11 marzo 2014, n. 23. In forza di tale logica sono quindi considerati “morosi” anche coloro che, raggiunti da una cartella di pagamento, adempiono nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica, nonché quelli che decidono di ricorrere per contestare la correttezza della pretesa tributaria e assolvono l’esecuzione provvisoria: a tali “contribuenti solventi” viene quindi addossato, attraverso l’aggio, il costo delle esecuzioni infruttuose. La Corte Costituzionale prosegue affermando che: “le modalità con cui ciò potrebbe avvenire – superando i profili di irragionevolezza della censurata disciplina dell’aggio (sostanzialmente riprodotta, come detto, nella sua essenziale struttura anche nella disciplina vigente) e garantendo risorse adeguate alla funzione pubblica della riscossione – possono però essere molteplici e sono rimesse in prima battuta alla discrezionalità del legislatore”. Nonché ulteriormente afferma che: “in quel contesto la previsione di un limite minimo e massimo alla percentuale dell’aggio rappresentava un sostanziale ancoraggio della misura ai costi del sistema di riscossione; la contestuale previsione che tale percentuale fosse inversamente proporzionale al gettito dei ruoli affidati si giustificava invece al fine di rendere funzionale il servizio del concessionario privato, organizzato in modo competitivo su base territoriale, e di ridurre il divario tra le esattorie che gestivano un maggior gettito e quelle che ne gestivano uno minore. La circostanza che il servizio della riscossione sia ormai sostanzialmente accentrato, salve limitate eccezioni in ambito locale, presso l’ente pubblico Agenzia delle Entrate – Riscossione, potrebbe, peraltro, essere considerata dal legislatore al fine di valutare se l’istituto dell’aggio mantenga ancora, in tale contesto, una sua ragion d’essere – posto che rischia di far ricadere (o fa attualmente ricadere, come si è visto) su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un’attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati -; o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema”. Infatti, se il finanziamento della riscossione, da un lato, finisce per gravare prevalentemente sui cosiddetti “contribuenti solventi” e, dall’altro, fornisce risorse insufficienti al corretto esercizio della funzione pubblica di riscossione, si determina anche un disincentivo alla lotta della cosiddetta “evasione da riscossione” nei confronti di chi riesce a sfuggire in senso totale ai propri obblighi, soprattutto se di importo relativamente modesto. Risulta del resto enorme il numero dei ruoli relativi a tali importi e che, in ogni caso, contribuisce alla genesi delle imponenti cifre che caratterizzano la massa del non riscosso (come risulta dalla memoria del Presidente dell’Ufficio parlamentare del bilancio sul disegno di legge AS 2144, dell’8 aprile 2021, Commissioni riunite V e VI del Senato della Repubblica): ciò anche per l’effetto di un quadro normativo che impone lo svolgimento di attività pressoché indistinte per tutte le tipologie di somme iscritte a ruolo. Su tale aspetto, peraltro, la stessa Corte aveva già sollecitato il legislatore a una revisione dei criteri di riscossione in modo da garantire maggiore efficacia e tempestività (sentenza n. 51 del 2019). La Corte prosegue affermando che: “Anche un obbligo tributario di ridotto ammontare, come può essere spesso quello derivante da imposte locali, concretizza l’inderogabile dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e in quanto tale deve essere considerato dall’ordinamento, pena non solo la perdita di rilevanti quote di gettito ma altresì il determinarsi di “disorientamento e amarezza per coloro che tempestivamente adempiono e ulteriore spinta a sottrarsi al pagamento spontaneo per molti altri” (Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 8 aprile 2021, n. 4, pagina 31). Peraltro, la necessità di “un’ampia e organica revisione dell’intero sistema della riscossione per individuare soluzioni idonee a potenziare l’efficienza della struttura amministrativa e tutelare adeguatamente l’interesse dello Stato” è stata nuovamente evidenziata dalla Corte dei conti anche sotto l’ulteriore punto di vista della dimensione dei residui attivi, impropriamente ritenuti di riscossione certa – anche a causa di difetti di gestione e di comunicazione dei dati -, che si riflettono in termini negativi anche sulla stessa affidabilità dei bilanci pubblici (Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica approvato il 24 maggio 2021, pagina 140)”. In definitiva, con le indicazioni che la Corte Costituzionale ha fornito incidenter tantum per la sollevata questione di incostituzionalità della norma attinente all’applicazione dell’aggio, il Governo ha riscritto l’articolo 17 del D lgs. 112/1999, dopo “l’avvertimento” ricevuto dal giudice delle leggi per rendere il servizio della riscossione coattiva in condizioni di funzionare correttamente secondo i principi di efficienza e buon andamento Costituzionale. Rimane ora ai vari enti locali se vorranno, ci si ripete, “politicamente” affidare anche i recuperi coattivi dei tributi locali all’Agenzia delle Entrate della Riscossione o continuare a servirsi dei servizi di Riscossine di dritto privato, di cui la maggior parte dei costi inevitabilmente ricadranno sui cittadini del singolo comune.

*dottore commercialista