di Erika Noschese
Respinto il ricorso del Consorzio Sis, da rifare la gara per la realizzazione del nuovo Ruggi. È quanto ha disposto il Consiglio di Stato, confermando di fatto la sentenza del Tar dopo il ricorso presentato dal Consorzio Stabile Sis contro la Regione Campania e nei confronti del costituendo Rti Consorzio Stabile Eteria s.c.a.r.l. (mandataria) – Rcm Costruzioni S.r.l. (mandante) – Brancaccio Costruzioni S.p.a. (mandante) – Cicalese Impianti S.r.l. (mandante). Nel mese di giugno 2023, la gara era stata vinta da Rti Eteria con un punteggio pari a 82,42 (di cui 63 per l’offerta tecnica, 15 per l’offerta economica e 4,41 per l’offerta tempo) sul secondo classificato Consorzio Sis, premiato con il punteggio totale di 80,21 (di cui 74 punti per l’offerta tecnica, 1,21 per l’offerta economica e 5 per l’offerta tempo) ma dopo venti giorni a Commissione si è nuovamente riunita in seduta riservata e ha modificato la graduatoria, attribuendo ad Eteria il punteggio totale di 78,81 (di cui 63 per l’offerta tecnica, 15 per l’offerta economica e 0,806 per l’offerta tempo) e confermando al Consorzio Sis il punteggio totale 80,21 (di cui 74 punti per l’offerta tecnica, 1,21 per l’offerta economica e 5 per l’offerta tempo). Dunque, lavori affidati al Consorzio Sis mentre il raggruppamento d’imprese fa ricorso al Tar che ha respinto il ricorso principale e accolto i motivi aggiunti, disponendo l’annullamento integrale della gara. Dunque, il Consorzio Sis e Rti Eteria hanno entrambi proposto appello contro la decisione del Tar, il primo agendo avverso la statuizione di accoglimento dei motivi aggiunti proposti dal Rti Eteria; il secondo instando, con appello incidentale autonomo, per la riforma della statuizione di rigetto del ricorso introduttivo e della relativa domanda di aggiudicazione della gara. Il Collegio condivide la riportata linea di controdeduzioni e ritiene che le evidenti disfunzionalità logico-applicative alla quale conduce la formula a termini invertiti (Di = Tmax/ Tai) rappresentino un ostacolo insuperabile rispetto all’ipotesi ricostruttiva proposta dal RTI Eteria, in quanto ne palesano il carattere quantomeno controvertibile (e quindi niente affatto chiaro e univoco), emerso, non a caso, sia nelle oscillanti valutazioni della stessa Commissione di gara riportate nei verbali 9 e 10 del 2023; sia, da ultimo, nelle scelte operate dalla stazione appaltante nel disciplinare della nuova procedura di gara bandita in esecuzione della sentenza del Tar Salerno n. 2444/2023, per la quale si è scelto di attribuire all’offerta tempo – con formule testuali questa volta univoche – il valore inteso in termini di riduzione della tempistica delle lavorazioni poste a base d’asta (v. l’art. 19.4 e il paragrafo 16 del nuovo disciplinare della gara bandita il 4 gennaio 2024). Inoltre, “il Collegio condivide inoltre quanto osservato dal Tar circa l’effetto manipolativo che si determinerebbe ove si avallasse la soluzione dell’inversione dei termini del rapporto, sotto il duplice e problematico profilo vuoi del sovvertimento postumo dei presupposti su cui i concorrenti hanno impostato la propria strategia di offerta e sui quali la stazione appaltante ha inteso orientare la selezione dell’affidatario; vuoi della violazione dei canoni di trasparenza, lealtà e correttezza, che devono conformare l’azione amministrativa e che, nel caso di specie, ove si alterasse la regola di calcolo del punteggio (e di orientamento delle offerte), risulterebbero evidentemente vulnerati”. Dunque, la Regione Campania dovrà procedere ad una nuova gara per i lavori del Nuovo Ruggi.