di Andrea Pellegrino
«Illegittima la trattenuta mensile dell’Inps». Il giudice del lavoro si è espressa sul ricorso presentato da un ex lavoratrice della Marzotto che si è vista sottrarre i soldi dall’istituto previdenziale che vuole indietro i benefici concessi per l’esposizione all’amianto. Accolto, dunque, il ricorso presentato dagli avvocati Dante Stabile ed Anna Amantea che sono riusciti a dimostrare l’illegittimità della trattenuta mensile. In udienza si era costituita anche l’Adiconsum rappresentata da Antonio Galatro. Il giudice del lavoro, dottoressa Caterina Petrosino, nell’accogliere il ricorso ha ordinato all’Inps di «sospendere la trattenuta e di ripristinare il trattamento pensionistico con decorrenza da maggio 2016».
Secondo la ricostruzione della vicenda, l’ex lavoratrice aveva ottenuto i benefici per l’esposizione all’amianto. Soldi che l’Inps, dopo una pronuncia della Cassazione, vuole indietro. Alla pensionata, così, era stata applicata una trattenuta di 182,00 euro che sottratta alla pensione e ad un finanziamento già in corso non le permetteva di vivere dignitosamente, in considerazione anche di un affitto mensile di 600 euro. «Vi è il serio rischio – scrive il giudice – che il ricorrente non possa più fare fronte a tali oneri a causa della trattenuta mensile, posto che l’importo della rata di pensione, al netto delle detrazioni, sarebbe all’incirca di euro 12,72 somma indubbiamente inidonea a garantire il minimo sostentamento suo e dei suoi figli, non essendo inidonea ad assicurare mezzi adeguati alle naturali esigenze di vita».
A definire il minimo vitale impignorabile a garanzia del pensionato è la Corte Costituzionale – così come riportato nello stesso dispositivo che obbliga all’Inps di sospendere la trattenuta – che ammonterebbe, dunque, «alla misura massima dell’assegno sociale, aumentato della metà». «Per l’anno in corso – si legge – la quota mensile della pensione assolutamente impignorabile è pari a 672,00 euro, ossia l’importo dell’assegno sociale aumentato della metà». Inoltre, conclude il giudice: «Nel caso di specie la ricorrente ha operato anche una cessione volontaria del quinto antecedentemente alla trattenuta dell’Inps».