di T*
Sulla vicenda giudiziaria Arco Iris, interviene con una nota l’avvocato Alessandro Zecca “ a titolo personale e nella qualità di patrocinatore della creditrice procedente società “Vingelli Costruzioni S.r.l.” di Camerota nella procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei confronti della debitrice società Arco Iris s.r.l. (già Arco Iris s.a.s. di Guglielmo Crocco) innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania – sezione esecuzioni e rubricata al RGE 52/2011”. La risposta è all’avvocato Bonadies: “Contesto con decisione quanto sorprendentemente asserito. Questi i fatti come risultano per tabulas: La società Vingelli costruzioni S.r.l. concludeva con la società Arco Iris s.a.s. di Guglielmo Crocco (ora Arco iris S.r.l.) un contratto di appalto per l’effettuazione di lavori di ristrutturazione straordinaria da eseguirsi presso l’immobile di proprietà di quest’ultima società committente in Marina di Camerota. I n.3 assegni bancari per € 125.000,00 complessivi che la committente aveva consegnato in acconto prezzo venivano protestati e la creditrice intraprendeva l’azione esecutiva immobiliare rubricata al RGE 52/2011 in forza del titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo (sui detti assegni protestati) emesso in danno della debitrice dal Tribunale di Vallo della Lucania e non opposto. Nel contempo la creditrice Vingelli Costruzioni S.r.l. intraprendeva la causa civile rubricata innanzi al medesimo Tribunale di Vallo al RGN 1925/2013 per ottenere il saldo del corrispettivo dell’appalto pari ad € 40.000,00 circa; tale causa civile pende tutt’ora e non riguarda quindi in alcun modo la procedura esecutiva sopra citata. Pertanto non si capisce come si possa dar credito all’affermazione sconcertante che riportate nel detto articolo in ordine alla presunta “inesistenza del credito del Vingelli come risultante dal contenzioso civile pendente presso codesto tribunale”.
Dopo l’avvenuta aggiudicazione dell’immobile staggito il custode Dott. Tommaso Nigro richiedeva a tutti i creditori intervenuti, oltre ovviamente alla creditrice procedente “Vingelli Costruzioni S.r.l.”, di precisare i rispettivi crediti, cosa regolarmente avvenuta mediante il deposito delle relative istanze nel fascicolo telematico. A questo punto veniva notificata anche alla mia assistita Vingelli Costruzioni S.r.l. (oltre a tutti i creditori intervenuti) un’Opposizione di Terzo all’esecuzione da parte della sig.ra Anna Maria Del Guercio. Tale opposizione veniva rigettata dal GE il quale fissava il termine perentorio del 15/5/2018 per l’introduzione della causa di merito ma entro tale termine nessun atto di citazione veniva notificato al sottoscritto quale procuratore costituito nell’interesse della Vingelli Costruzioni s.r.l. che era ed è litisconsorte necessario anche nella procedura di merito conseguente al rigetto dell’opposizione di terzo di cui trattasi. Pertanto l’affermazione contenuta, tra le altre, nel detto articolo circa mie dichiarazioni, asseritamente e senza riscontro definite “false”, non tengono conto del fatto che non posso conoscere l’esistenza di procedure di merito in assenza di notifica poiché non sono dotato di qualità divinatorie. Da quanto esposto discende che le diffamatorie affermazioni dell’Avv. Bonadies in ordine a mie presunte “false dichiarazioni” saranno perseguite in ogni sede e senza ulteriori indugio.
L’udienza del 9/7/2018 convocata per la discussione del piano di riparto presso lo studio del custode Dott. Tommaso Nigro non si teneva atteso che le censure mosse in pari data a mezzo p.e.c. dall’avv. Bonadies determinavano il custode a rimettere gli atti al G.E. senza tenere l’udienza e questo nonostante le contestazioni del sottoscritto rese a verbale.
Il GE fissava quindi l’udienza del 2/11/2018 per la discussione del piano di riparto ed in quella sede apprendevo che l’Avv. Bonadies si era assunto la paternità delle accuse di falso mosse al sottoscritto nonché apprendevo dell’asserita esistenza di una fantomatica querela sporta alla società mia assistita – non si capisce bene per quale motivo – visto che non è stata depositata agli atti (ove sia effettivamente esistente).
In buona sostanza l’Avv. Bonadies asserisce l’illegittimità della procedura svoltasi invece secondo i crismi della più assoluta linearità e fa riferimento ad atti che non produce (notifiche, querele ecc.) nonché a fatti inesistenti oltreché ad argomentazioni giuridiche che poco o nulla hanno a che vedere con il diritto civile italiano soprattutto in materia di prescrizione e decadenza”.
N.B. “Le affermazioni riportate nell’articolo somo tratte dai documenti ufficiali presentati dall’avvocato Bonadise, essendo virgolettati e non sono una conclusione dell’articolista”.
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