Analisi razionale e giuridica per il Sì - Le Cronache Ultimora
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Analisi razionale e giuridica per il Sì

Analisi razionale e giuridica per il Sì

Giovanni Falci

Dopo aver dato impulso alla costituzione del primo comitato per il SI’ e avere partecipato alla presentazione dello stesso alla Provincia, ho deciso di intervenire nel rush 9inale di questa campagna referendaria durante la quale sono rimasto in silenzio ad ascoltare le ragioni dei sostenitori di entrambe le alternative. Come noto il referendum riguarda 2 aspetti del sistema giustizia: la separazione delle carriere dei magistrati e la riforma del CSM. Poiché la carne a cuocere è tanta ho deciso di affrontare separatamente i temi in questione. In questa prima tornata, perciò voglio dare il mio personale contributo alle ragioni del SI’ alla separazione delle carriere e affrontare il tema della TERZIETÀ DEL GIUDICE. C’è una parola nella nostra Costituzione, innocua, pronunciata a bassa voce: la terzietà del giudice (… davanti a giudice terzo e imparziale). A noi riesce difficile capire il concetto di “terzietà” per il semplice fatto che non l’abbiamo mai conosciuta. L’indipendenza del giudice è un concetto che ci è molto chiaro. La terzietà no. Ecco perché cerchiamo, e in particolare lo fanno i sostenitori del NO, -per così dire- di non leggere la parola o di scioglierla e fonderla nella imparzialità. Purtroppo la legge -e tanto più quella costituzionale- non ammette retoriche linguistiche. Il legislatore costituente poteva optare per una versione -per così dire- minima dell’accusatorio che probabilmente sarebbe stata compatibile con la unificazione delle carriere. Bastava puntare su una modalità del processo (il contraddittorio) ed evocare un luogo comune tradizionale (il giudice imparziale). Come dire, uno strato di accusatorio sul collaudato impianto inquisitorio del processo: un po’ di poteri in meno al Pm e un po’ in più alla difesa, insomma un più equo bilanciamento di poteri e contropoteri. E il giudice, in disparte, seduto al centro della scena. Cambiare qualcosa per lasciare tutto come prima. Il legislatore costituente ha scelto, invece, la versione forte dell’accusatorio: un processo giusto, basato, non sul mero contraddittorio, ma su un contraddittorio “tra le parti” (quindi il giudice è estraneo al contraddittorio), “in condizioni di parità” (quindi addio al Pm con la sciagurata metafora della “parte imparziale”), dinanzi ad un giudice, non solo imparziale, ma “terzo”. In questo modo si crea un formidabile legame -strutturale e funzionale tra le parti in condizioni di parità ed un giudice terzo. ACCANTO AD INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ C’È DUNQUE LA TERZIETÀ! Se accanto alla imparzialità il legislatore costituente ci mette la terzietà vuol dire che terzietà e imparzialità non sono sinonimi; sono cose diverse, rappresentano valori che devono essere congiuntamente presenti nel processo. Quindi si deve trovare uno spazio concettuale ed operativo alla terzietà. Anche la successione degli aggettivi è chiarificatrice.IL GIUDICE, PRIMA ANCORA DI ESSERE IMPARZIALE, DEVE ESSERE TERZO. Il giudice del giusto processo non è lo stesso giudice di sempre; è un nuovo giudice. Da questa premessa scaturisce che TERZIETÀ SIGNIFICA UNA SOLA COSA: SEPARAZIONE DELLE CARRIERE. La terzietà è la posizione del giudice nella Costituzione. Posizione che si raggiunge seguendo due coordinate: indipendenza da ogni potere ed equidistanza da ogni figura istituzionale che svolga un ruolo nella giurisdizione. La terzietà riguarda la posizione del giudice all’interno dell’ordinamento giudiziario: L’INDIPENDENZA DEL GIUDICE ALL’INTERNO DEL SUO ORDINAMENTO. La nostra Costituzione è andata oltre l’art. 6 CEDU e l’art. 10 della Dichiarazione universale dei diritti umani; non si accontenta della indipendenza ed imparzialità del giudice: pretende la terzietà. La cosa dovrebbe essere perfino ovvia se ci si mette nella prospettiva di un processo di parti. Il giudice indipendente può non essere terzo (vedi processo inquisitorio). Deve, invece, essere terzo, come nel processo di parti. Un giudice che fa parte dello stesso ordine e degli stessi organi istituzionali del pubblico ministero come facciamo a definirlo terzo? Unificazione delle carriere di pubblici ministeri e giudici significa che, in pratica, i giudici possono influire sulle carriere dei pubblici ministeri e i pubblici ministeri sulle carriere dei giudici. In cassazione poi si arriva al paradosso e all’assurdo: il Procuratore generale -come si sa- ha il potere disciplinare anche nei confronti dei giudici della Cassazione. CIOÈ UNA PARTE PROCESSUALE HA IL POTERE DISCIPLINARE SUL GIUDICE! Allora la domanda che sorge spontanea è: queste carriere unificate e reciprocamente influenzabili che effetto hanno sulla giurisdizione? Per usare la metafora del gioco, abbiamo questa situazione: il processo -il giusto processo basato sulla parità di armi dinanzi ad un giudice terzo- diventa come una partita tra due squadre diretta da un arbitro tesserato dalla medesima società di una delle due squadre. Con una differenza ancora più eclatante: in una partita l’arbitro si limita a far rispettare le regole del gioco mentre il risultato è deciso dal confronto in campo, nel giusto processo l’arbitro oltre a far rispettare le regole decide il risultato. Qui non si discute il valore dell’arbitro che può essere anche il migliore arbitro del mondo, ma non è terzo: e tanto basta per rendere ingiusta la partita indipendentemente dal risultato. TERZIETÀ DUNQUE VUOL DIRE CHE IL GIUDICE NON DEVE ESSERE SOLO INDIPENDENTE DAGLI ALTRI POTERI, MA DEVE ANCHE ESSERE INDIPENDENTE ALL’INTERNO DEL PROPRIO ORDINE GIUDIZIARIO. Il giusto processo potenzia il ruolo del giudice e coerentemente potenzia le garanzie a difesa della sua indipendenza e libertà. LA COSTITUZIONE VUOLE UN GIUDICE TERZO IN UN PROCESSO DI PARTI. I SOSTENITORI DEL NO VOGLIONO CARRIERE UNIFICATE E PROCESSO DI PARTI. Non può esserci scampo: o si elimina la terzietà o si introduce la separazione delle carriere. I parte