di Pina Ferro
Minore cade in una clinica per la cura dell’obesità dove era ricoverato, la direzione della casa di cura ha rifiutato di risarcire il ragazzo, un salernitano di 17 anni. M.R. era ricoverato presso una clinica convenzionata di Milano per sottoporsi a terapie specifiche per l’obesità infantile. Gli erano state prescritte delle terapie motorie calibrate per un minore con “rischio di caduta alto” in considerazione della grave obesità che rendeva il ragazzo precario nella deambulazione. Durane le terapia, contravvenendo a quanto prescritto, al 17enne furono assegnati degli esercizi di ginnastica che richiedevano una grande agilità e prontezza di movimenti. Durante l’esecuzione di tali esercizi il ragazzo perse l’equilibrio rovinando a terra riportando gravose lesioni alla spalla destra. A questo punto il 17enne è stato costretto a rientrare a Salerno con la grave lesione alla spalla e con l’ulteriore danno determinato dall’interruzione della terapia della quale il minore necessitava. Alla richiesta di risarcimento avanzata dai genitori del 17enne, attraverso lo studio legale Caponigro – De Luca, la clinica ha risposto negativamente, adducendo che non vi era prova di quanto contestato.La casa di cura si è sottratta a qualsivoglia contatto stragiudiziale, costringendo i genitori ad agire giudizialmente con la notifica di un Accertamento Tecnico Preventivo presso il Tribunale di Milano, al fine di far valere i diritti del minore, tanto con aggravio di stress e spese per la famiglia. Dopo la notifica dell’ atto giudiziario la clinica ha aperto un dialogo transattiva addivenendo a una definizione della causa con abbandono del giudizio. Sensata la condotta della clinica che non poteva sottrarsi alle norme di diritto e agli orientamenti giurisprudenziali in materia. Lo studio legale Caponigro-De Luca del foro di Salerno evidenziano che in tali ipotesi i profili di responsabilità sono da inquadrare negli istituti giuridici dell’inadempimento delle obbligazioni e nelle norme dell’imputazione civile. “La responsabilità che contrae l’ente Ospedaliero è di tipo contrattuale, contratto che si conclude al momento dell’accettazione del paziente nella struttura sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale; il contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, comporta una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) ma si estende ad una serie dì altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di «assistenza sanitaria», che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di protezione, vigilanza ed accessori. Ne consegue che la responsabilità dell’ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d’inadempimento sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti. Secondo la normaiva “Basta al paziente dimostrare l’avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia determinato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura” (sottoposto alle cure e alla vigilanza del personale della struttura). L’obbligo di protezione va adempiuto al fine di prevenire tutti i tipi di rischi incombenti sul degente, alla sola condizione che rientrino nello spettro della prevedibilità “.